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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 14171/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 37549/2022 Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Taranto per il reato di furto aggravato; Considerato che V unico motivo di ricorso, proposto nell'interesse di entrambi i ricorrenti, — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della recidiva ed al trattamento sanzionatorio — è manifestamente infondato in quanto la recidiva è stata correttamente ritenuta con idonea motivazione (il che, ex art. 69, comma 4 cod. pen., impedisce il predicato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche) ed il trattamento sanzionatorio ha trovato adeguata giustificazione nella decisione avversata, tenuto anche conto che è stato inflitta una pena corrispondente al minimo edittale, quanto alla sanzione detentiva, e di poco discosta dal minimo, quanto a quella pecuniaria; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente ;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 37549/2022 Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Taranto per il reato di furto aggravato; Considerato che V unico motivo di ricorso, proposto nell'interesse di entrambi i ricorrenti, — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della recidiva ed al trattamento sanzionatorio — è manifestamente infondato in quanto la recidiva è stata correttamente ritenuta con idonea motivazione (il che, ex art. 69, comma 4 cod. pen., impedisce il predicato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche) ed il trattamento sanzionatorio ha trovato adeguata giustificazione nella decisione avversata, tenuto anche conto che è stato inflitta una pena corrispondente al minimo edittale, quanto alla sanzione detentiva, e di poco discosta dal minimo, quanto a quella pecuniaria; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente ;
Sentenza Cassazione n. 14171/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris