CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 06512/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui era stata confermata la pronuncia di condanna a suo carico per una pluralità di furti in abitazione, adducendo vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'art. 62 n. 6 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. La Corte di merito ha implicitamente rigettato la richiesta, evidenziando in motivazione che il ricorrente "ha tentato di far recuperare la refurtiva - solo in parte restituita". Per l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. è necessario che il colpevole prima del giudizio abbia provveduto alla riparazione del danno mediante un risarcimento totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro soltanto parziale, avvenuto attraverso la sola restituzione della refurtiva (cos', ex multis Sez. 5, n. 44562 del 28/05/2015, Rv. 265092 - 01). Alla luce delle circostanze rappresentate in sentenza, non ricorrono le condizioni per il riconoscimento dell'attenuante invocata. Le doglianze difensive, del tutto generiche, si fondano sulla prospettazione di circostanze già vagliate in sede di merito e disattese correttamente. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] osaria [OSCURATO:PERSONA] DEPO