CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37707/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha insistito nell'accoglimento del ricorso e, in subordine, ha chiesto di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione; e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 12 maggio 2022 la Corte di appello di L'Aquila, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Chieti del 16 gennaio 2018, per quanto qui rileva: - ha assolto il Basile dall'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale a lui ascritta al capo b) della rubrica, per non aver commesso il fatto, e - escluse le aggravanti contestate - ha rideterminato in tre anni di reclusione la pena principale per la residua imputazione (capo a) e in tre anni la durata delle pene accessorie fallimentari; - escluse le aggravanti contestate, ha ridotto ad anni tre e mesi quattro di reclusione la durata della pena principale irrogata al Grande e a tre anni e quattro mesi la durata delle pene accessorie fallimentari; - ha eliminato nei confronti di entrambi la pena accessoria dell'interdizione legale e sostituito l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione per la durata di cinque anni; ha confermato nel resto la prima decisione che ne aveva affermato la responsabilità in concorso per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo a della rubrica). 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse degli imputati, con autonomo atto, ciascuno contenente cinque motivi che verranno di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) congiuntamente, avendo sollevato le medesime censure. 2.1. Con il primo motivo sono stati prospettati la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, la violazione del diritto di difesa e il vizio di motivazione a cagione dell'acquisizione - oggetto di tempestiva eccezione e doglianza difensiva - dei dati contenuti nella memoria di massa fornita da [OSCURATO:PERSONA] (addetto alla contabilità della fallita Eurologis s.r.I.) per il tramite di un accertamento tecnico irripetibile di cui i ricorrenti non hanno ricevuto avviso, nonostante fosse già nota alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti e al curatore fallimentare la pendenza innanzi alla Procura dela Repubblica presso il Tribunale di Padova di un procedimento nei confronti del Basile per gli stessi fatti di bancarotta. La Corte di merito avrebbe disatteso il gravame, erroneamente non considerando irripetibili gli accertamenti in discorso, che lo stesso Pubblico ministero ha considerato tali, compiendoli nelle forme previste dall'art. 360 cod. proc. pen. (dando avviso a [OSCURATO:PERSONA], poi coimputata) in ragione del loro specifico oggetto (che non era la sola duplicazione dei dati bensì la consegna di una copia leggibile di essi, ossia la stampa «con l'ausilio di un programma particolare che avrebbe consentito di acquisire e interpretare le informazioni» contenute nel supporto hoc, come si trae dalla deposizione del maresciallo Scarso e dai verbali allegati alla relazione redatta dalla consulente del Pubblico ministero, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]); ed erroneamente affermando (sulla scorta della conoscenza della pendenza di altro proc:edimento a carico del Basile e degli atti indicati nel ricorso, ivi compreso un esposto presentato dal Vespucci) che non sussistessero i presupposti per dare avviso anche ai ricorrenti del compimento degli accertamenti. Ne sarebbe derivata la nullità dell'esame dibattimentale del consulente tecnico del pubblico ministero sui risultati di detto accertamento, essendo anche mancata in giudizio ogni verifica della fedeltà della copia effettuata e della regolarità del «percorso informatico eseguito». 2.2. Con il secondo motivo è stato prospettato il vizio di motivazione, anche per il travisamento delle risultanze processuali: - in ordine alla ricostruzione del deficit della fallita e della distrazione dei suoi beni, in quanto la Corte di appello non avrebbe argomentato compiutamente sui molteplici rilievi mossi con il gravame a proposito dell'attendibilità e affidabilità della documentazione, sull'assenza di inequivoci riscontri della conformità delle annotazioni contenute nella memoria di massa alle originali annotazioni (su cui la sentenza impugnata si esprimerebbe in maniera contraddittoria, palesando vistosi errori valutativi, tenuto conto pure di quanto rassegnato dalla consulente del pubblico ministero riguardo all'incompletezza dei dati e al confronto di essi con le domande di ammissione al passivo non compiegate al suo elaborato), sul fatto che i dati in essa presenti giungessero fino al 26 febbraio 2009 (rispetto alla data del fallimento che si colloca nel dicembre 2009); - con riguardo all'inattendibilità del teste Vespucci, oggetto di analitiche censure non esaminate, rispetto alle quali anzi la motivazione sarebbe apparente. 2.3. Con il terzo motivo è stato allegato il vizio di motivazione, anche per il travisamento delle risultanze processuali, in relazione alla ricostruzione del deficit della società e delle distrazioni, basato su quanto rassegnato dal consulente tecnico del Pubblico ministero in difetto di elementi precisi e verificabili dai quali trarre le distrazioni, che non avrebbero trovato utile integrazione in quanto rassegnato dal curatore dott. [OSCURATO:PERSONA] (né nella relazione ex art. 33 legge fall. né in udienza) e senza argomentare su quanto esposto invece dal consulente della difesa dott. [OSCURATO:PERSONA] (a proposito del saldo di cassa, dei crediti, del deficit della società, del valore dei beni iscritti in contabilità e della destinazioni di quelli alienati e di quelli condotti in locazione finanziaria) né sugli analitici rilievi della difesa; inoltre, la sentenza impugnata avrebbe compiuto un ragionamento illogico e contradditorio, fondando la sussistenza della distrazione su un'argomentazione presuntiva e al contempo escludendo i presupposti dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. proprio perché non ha ritenuto certa l'entità precisa degli ammanchi in difetto di elementi specifici e verificabili. 2.4. Con il quarto motivo è stato allegato il vizio di motivazione, anche per il travisamento delle risultanze processuali, con riferimento all'attribuzione delle condotte distrattive al Basile (nonostante egli sia cessato dalla carica di amministratore oltre un anno prima del fallimento) e al Grande (che non ha mai ricoperto alcuna carica nella società) in mancanza di dati certi relativi alle movimentazioni economiche e dei beni e — quanto al Basile nonostante la Corte di appello abbia correttamente ricostruito il tempo della sua carica amministrativa e del suo ruolo di socio (di conseguenza assolvendolo dall'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale); nonché per aver argomentato in maniera carente sulla sentenza di applicazione della pena su richiesta resa nei confronti dei coimputati (Balzano e Contestabile), che nulla espone sulla collocazione cronologica degli atti distrattivi, tenuto conto dell'incompletezza della documentazione contabile; in tal modo la sentenza impugnata non si sarebbe espressa conformemente alla giurisprudenza di legittimità in tema di bancarotta per distrazione, segnatamente nei casi in cui si succedano più persone nella gestione della società, considerati pure i rilievi svolti nel terzo motivo di ricorso a proposito della parzialità ed equivocità delle risultanze della consulenza del pubblico ministero. 2.5. Con il quinto motivo è stato allegato il vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato su una motivazione apparente e generica, tenuto conto che la Corte di merito ha ridimensionato il trattamento si3nzionatorio ed avrebbe dovuto rivalutare la concessione del beneficio tenuto conto sia degli elementi in atti (personalità degli imputati, incensuratezza, collaborazione con il curatore) e della nuova dosimetria della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Non sono manifestamente infondati il secondo, il terzo e il quarto motivo, nei termini che si chiariranno, dovendosi pertanto rilevare l'estinzione del reato per prescrizione; rimane assorbito il quinto motivo di ricorso. 1. Il primo motivo è inammissibile. La giurisprudenza ha già chiarito che «l'estrazione di dati archiviati in un supporto informatico [...] non costituisce accertamento tecnico irripetibile, e ciò neppure dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali, con la conseguenza che né la mancata adozione di tali modalità, né, a monte, la mancata inter-locuzione delle parti al riguardo comportano l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ferma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti» (Sez. 1, n. 38909 del 10/06/2021, Marziano, Rv. 282072 — 01). E il ricorso è generico poiché da esso non si trae in cosa l'attività svolta nell'occorso si distinguesse dalla estrazione dei dati, avendo la difesa fatto riferimento, oltre all'acquisizione di essi, alla consegna di una copia leggibile degli stessi da stamparsi per il tramite di un programma ad hoc, ossia a un'attività di riproduzione dei dati estratti, così non confutando compiutamente quanto esposto nella sentenza impugnata (nella quale è esposto che nella specie sarebbe stata realizzata una copia forense delle memorie di massa). 2. Il secondo, il terzo e il quarto motivo non possono dirsi manifestamente infondati, giacché con gli atti di appello erano state mosse censure relative alla consistenza dei beni della fallita e alla destinazione di essi nel corso dei vari esercizi, facendo pure riferimento a quanto esposto dal consulente tecnico della difesa dott. [OSCURATO:PERSONA], censure che non hanno trovato puntuale confutazione nella sentenza impugnata (la quale ha richiamato quanto rassegnato dal consulente del Pubblico ministero e dal curatore fallimentare nonché dal teste [OSCURATO:PERSONA], senza esaminarle analiticamente). Ne consegue che deve rilevarsi la prescrizione del reato in imputazione, il cui termine di durata massima di dodici anni e sei mesi (artt. 157 e 161 cod. pen.) dal tempus commissi delicti (15 dicembre 2009) è decorso, pur tenendo conto dei periodi di sospensione (dal 21 febbraio al 18 luglio 2017, per un rinvio disposto su richiesta della difesa; e dal 18 luglio al 17 ottobre 2017, per astensione dei difensori degli imputati), il giorno 8 febbraio 2023. E, di conseguenza, deve annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, rimanendo assorbito il quinto motivo. P.Q.M.