CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18048/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 624 cod. pen. (capo 1) e 56, 493-ter cod. pen. (capo 2), con particolare riguardo alla ritenuta sussistenza dei relativi elementi costitutivi ed alla valutazione ai fini di prova del riconoscimento dell'imputato operato dalla polizia giudiziaria, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità; che, invero, le doglianze prospettate risultano meramente riproduttive di rilievi già dedotti in appello e compiutamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, ove si rileva la indubbia valenza probatoria della ricognizione eseguita dagli agenti operanti, che nelle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza dello sportello bancomat riconoscevano con certezza l'imputato, avendone diretta conoscenza per ragioni di servizio, con conseguente riconducibilità al prevenuto dei fatti in contestazione), cosicché gli stessi devono ritenersi non connotati da un effettivo confronto con le corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della sentenza impugnata ed invero volti a prefigurare una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie, avulsi da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito e, pertanto, estranei al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01); ritenuto che è manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, articolato in diverse censure con le quali si lamenta la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine, rispettivamente: a) al giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva contestata; bl) al mancato contenimento della pena in misura pari al minimo edittale; b2) alla ritenuta applicazione della recidiva; b3) alla mancata concessione dei benefici di legge; che tutte le doglianze prospettate nel motivo in esame implicano una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda pagina 7 della sentenza impugnata); considerato che le conclusioni ragionate e argomentate della Corte di merito sono incensurabili, avendo fatto corretta applicazione, per quanto attiene alla ritenuta sussistenza della recidiva ed al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui lavalutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01); che, inoltre, la doglianza relativa alla determinazione della pena risulta manifestamente infondata, dovendo al riguardo ritenersi immune da censure la decisione impugnata che, in applicazione del principio di diritto ivi richiamato, ha correttamente stabilito la misura della pena base pari al minimo edittale previsto per il reato satellite (cfr. Sez. 3, n. 18099 del 15/11/2019, dep. 2020, Pg, Rv. 279275 - 01; Sez. 5, n. 854 del 18/11/2022, dep. 2023, Pg, Rv. 284184 - 01); che, infine, anche con riguardo alla richiesta di applicazione dei benefici di legge deve osservarsi come la sentenza impugnata abbia posto a base del relativo rigetto argomentazioni logiche ed ineccepibili (la reiterazione nel tempo di condotte illecite e la mancanza di qualsivoglia manifestazione di resipiscenza, neppure a seguito di un periodo di privazione della libertà personale) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M