CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23030/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensidell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso vengadichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 20 ottobre 2025 la Corte di Appello di Bologna, inparziale riforma della sentenza in data 23 novembre 2023 del Tribunale diRavenna, ha:- dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per idelitti ascrittigli fino al 2 agosto 2017 perché estinti per prescrizione;- confermato nel resto l’affermazione della penale responsabilitàdell’imputato in relazione al reato di cui agli artt. 643 e 61 n. 7, cod. pen.,rideterminando il trattamento sanzionatorio nei confronti dello stesso;- condannato l’imputato alla rifusione delle spese del grado in favore dellaparte civile [OSCURATO:PERSONA], a favore della quale già il giudice di primogrado aveva disposto la condanna al risarcimento del danno da liquidarsi inseparato giudizio ed una provvisionale determinata in euro 80.000,00.In sintesi, si contesta all’imputato di essersi fatto consegnare dalla personaoffesa XXXXXXXXXXXXXXi, abusando del suo stato di infermità, in varieoccasioni, mediante assegni e bonifici bancari,con più atti esecutivi di unmedesimo disegno criminoso, la complessiva somma di euro 222.262,96, oltrealla somma in contanti di circa 100.000,00 euro.Il reato è contestato come consumato dall’anno 2005 al gennaio 2018 edall’imputato era stata in origine contestata anche la recidiva ex art. 99, comma2, cod. pen., tuttavia esclusa dal Tribunale.2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensoredell'imputato, deducendo:2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen. per erronea interpretazione del concetto di “deficienzapsichica” e correlato vizio di motivazione per omesso accertamento in concretodella condizione di vulnerabilità della persona offesa al momento dei singoli attidispositivi.Deduce la difesa del ricorrente che la Corte di appello avrebbe applicatol’art. 643 cod. pen. in modo non conforme ai principi elaborati dallagiurisprudenza di legittimità ritenendo integrato l’elemento della deficienzapsichica sulla base della mera diagnosi di disturbo bipolare di tipo II e delriconoscimento di una percentuale di invalidità civile del 75% senza procederealla necessaria verifica in concreto della effettiva incidenza della patologia sullefacoltà di autodeterminazione della persona offesa in relazione agli specifici attidispositivi oggetto di contestazione.Aggiunge poi, la difesa del ricorrente che, nella parte motiva della sentenzaimpugnata si è omesso di considerare che:a) la stessa psichiatra curante dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato che il disturbobipolare diagnosticato è caratterizzato da fasi alterne con periodi ancheprolungati di compenso e di piena capacità decisionale;b) la persona offesa era persona diplomata che ha svolto nell’intera vitalavorativa attività di responsabilità nel settore contabile e amministrativo ancheoperando sui conti propri e su quelli della madre;c) non risulta dimostrata la oggettiva riconoscibilità di una minorata capacitàdella persona offesa.2.2. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inrelazione all’oggettiva riconoscibilità della minorata capacità e travisamento delleprove dichiarative (dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] e persona offesa).Il motivo di ricorso riprende quanto era già stato evidenziato nel motivoprecedente, lamentando che nella motivazione della sentenza impugnata nonrisultano indicate le manifestazioni esteriori della condotta della persona offesa e,in particolare, quelle che avrebbero reso percepibile dall’esterno unacompromissione della facoltà di autodeterminazione della XXXXXXXXX.A ciò si aggiunge che:a) la stessa persona offesa ha dichiarato di aver parlato “una volta”all’imputato dei propri problemi psichiatrici nell’arco di una lunga durata delrapporto interpersonale e che è emerso che la stessa tendeva a nonesteriorizzare la propria fragilità;b) sia l’imputato che la persona offesa versavano in condizioni di fragilitàpsicologica e che anche l’imputato era sottoposto a terapie farmacologiche ed eraseguito da uno specialista ma la Corte di appello ha omesso di considerare ladocumentazione clinica relativa all’imputato e la capacità da parte dello stesso disfruttare la condizioni della persona offesa;c) i Giudici del merito, nonostante le specifiche richieste difensive, hannoerroneamente ritenuto superfluo ogni approfondimento peritale sulla concretaincidenza della patologia della persona offesa e sulla riconoscibile vulnerabilitàesterna della stessa nei periodi oggetto di contestazione.2.3. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. percontraddittorietà e travisamento della prova (testimonianza Mar. Meloni eaccertamenti bancari), in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e al principio dinecessaria determinatezza del fatto storico in ordine alle residue condottesuccessive al 2 agosto 2017.Rileva la difesa del ricorrente che la sentenza impugnata non individua inmodo puntuale né il numero delle residue condotte illecite, né l’ammontare dellesingole dazioni, né la loro specifica collocazione temporale, né, infine, glielementi probatori completi dai quali desumere con certezza la materialecorresponsione delle somme, risultando la condotte residue essenzialmentefondate su appunti manoscritti della persona offesa e sulle dichiarazioni dellastessa, in assenza di riscontri oggettivi esterni che sarebbero stati necessariessendosi la persona offesa costituita parte civile e quindi essendo la stessaportatrice di un interesse contrapposto a quello dell’imputato.A ciò si aggiunge che il teste Mar. Meloni, che ha analizzato i conti correntidella persona offesa, ha affermato che non vi era compatibilità tra le annotazionimanoscritte della XXXXXXXXX ed i movimenti finanziari accertati.La ricostruzione dei fatti e delle dazioni nel periodo residuo di interessesarebbe, pertanto, stata operata dalla Corte di appello in maniera totalmentecongetturale.2.4. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. d)ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 190, 495 e 507 cod. proc. pen. peromesso accoglimento dell’istanza di ammissione di consulenza/perizia su unpunto decisivo ai fini dell’accertamento della responsabilità.Rileva la difesa del ricorrente di avere chiesto in sede dibattimentalel’effettuazione di due accertamenti, uno volto a verificare la capacità di intenderee di volere dell’imputato e l’altro volto a verificare l’effettiva sussistenza di unaincapacità o deficienza psichica della persona offesa e si duole del mancatoaccoglimento delle predette richieste. Per contro la Corte di appello avrebbelimitato la proprie valutazioni sulla responsabilità dell’imputato alla testimonianzadella curante della persona offesa - senza disporre al riguardo un vaglio tecnicoimparziale - e richiamando in sentenza un certificato rilasciato da un medico (ildr. Fucci) che si è limitato a ricostruire anamnesticamente la patologia sulla basedelle dichiarazioni della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].2.5. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen. in ordine al mancato riconoscimento all’imputato dellecircostanze attenuanti generiche.Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che la motivazione resa daiGiudici di merito sarebbe carente sotto il profilo logico-argomentativo, parziale estereotipata. Per contro difetterebbero valutazioni sia con riguardo alle condizionipersonali e cliniche dell’imputato, che era affetto da un disturbo depressivoricorrente, sia in relazione al fatto che il XXXXXXX risulta gravato solo da unrisalente precedente penale.2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle statuizioni civiliai sensi degli artt. 538, 539 e 578 cod. proc. pen. in relazione all’accertamentodel fatto e alla determinazione del danno.Si duole la difesa del ricorrente del fatto che non sarebbe stato compiuto unaccertamento del fatto storico e del nesso causale tra la condotta dell’imputato el’evento dannoso, il tutto con particolare riguardo al periodo successivo al 2agosto 2017 nel quale le condotte tenute risultano caratterizzate daindeterminatezza quanto al numero degli episodi, all’ammontare delle somme,alla loro effettiva corresponsione e alla loro precisa collocazione temporale, iltutto con rilevanza anche ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen. qualora in corso digiudizio dovesse intervenire ulteriore maturazione della prescrizione.2.7. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 157, 158 e 159 cod. pen. perindeterminatezza delle condotte residue e omessa verifica della maturazionedella prescrizione ai sensi dell’art. 129 cod. pen. per le condotte successive al 2agosto 2017.Ricorda la difesa del ricorrente, richiamando anche le osservazioni contenutenel precedente motivo di ricorso circa la quantità e la collocazione temporaledelle dazioni, che non può essere individuato con esattezza il dies a quo dalquale fare decorrere il termine di prescrizione, con la conseguenza che non sipotrebbe escludere che al 2 agosto 2017 fosse già maturata la prescrizione ditutte le condotte.Segnala, infine, la difesa del ricorrente la necessità di verificare se il terminedi prescrizione delle residue condotte è maturato nelle more del presente giudiziodi legittimità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, per le ragioni che si andranno ad esporre, è inammissibile.2. Occorre, innanzitutto, premettere che la sentenza di primo grado e quelladi appello, salvo che per quanto riguarda la decisione di natura oggettiva circa lamaturata prescrizione di alcuni degli episodi delittuosi in contestazione,costituiscono una cd. “doppia conforme”, concordando i Giudici sul nucleocentrale della valutazione della vicenda e sulla affermazione di penaleresponsabilità dell’imputato.Al riguardo deve essere ricordato che, «ai fini del controllo di legittimità sulvizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si saldacon quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpoargomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censureproposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice edoperando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza,concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti afondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.257595-01).Ne consegue che «Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione,ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella suastruttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetutirichiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazionedelle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lettecongiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (Sez. 2, n.37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01) ed in tal senso procederà l’odiernoCollegio nell’esaminare i motivi di ricorso.3. Passando all’esame dei primi due motivi di ricorso, che stanti le relativeinterconnessioni appaiono meritevoli di trattazione congiunta, deve essereevidenziato che la sentenza impugnata (in uno con quella del Tribunale) risultacongruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente. Inoltre,detta motivazione non è certo apparente, né “manifestamente” illogica etantomeno contraddittoria.A ciò si aggiunge che risultano pienamente rispettati i principi di diritto cheregolano la materia qui in esame.Sia il Tribunale (pagg. 5-9 e 14-15) che la Corte di appello (pagg. 7-9)risultano avere ampiamente e logicamente spiegato le ragioni per le quali hannoritenuto che l’imputato ha agito per procurare a sé un ingentissimo profittoeconomico abusando dello stato di incapacità e di deficienza psichica dellapersona offesa. I Giudici del merito risultano avere adeguatamente analizzato ladocumentazione sanitaria prodotta in giudizio nonché, in principalità, ledichiarazioni della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], specialista in psichiatria, che haavuto per lungo tempo in cura la XXXXXXXXX e che ha ben descritto la patologiadella quale la stessa era affetta nel tempo, patologia che ha anche portato alriconoscimento di una situazione di invalidità civile del 75%.E’ stato, quindi, rilevato come le condizioni psico-patologiche dellaXXXXXXXXX, persona anche ricoverata nel passato in una clinica psichiatrica,hanno portato ad una squilibrata dinamica dei rapporti tra l’imputato e lapersona offesa - «”una sorta di legame mentale che lei intravedeva in questaamicizia” (così le parole della [OSCURATO:PERSONA]) grazie al quale costui [l’imputato ndr.]alimentò unidirezionalmente le proprie entrate economiche per oltre undecennio».La stessa dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] – come hanno dato atto i Giudici di merito - haspiegato che la forma di affidamento estremo ed esagerato che la XXXXXXXXXripose nel XXXXXXX era legata proprio alla patologia in atto che non le consentìdi operare un adeguato vaglio sulla realtà, «si trattava di un disturbo bipolaredivenuto eclatante nell’anno 2005 e da allora cronicizzatosi, condizione che, perle sue intrinseche caratteristiche, ha reso la XXXXXXXXX persona fortementefragile e, quindi, altamente vulnerabile, vieppiù perché ormai la donna, proprio acagione dell’inasprimento della sindrome depressiva che pure l’affliggeva, si è viavia chiusa alla vita di relazione in un serrato isolamento sociale, che ne haconcorso a menomare la capacità di autodeterminazione nella vita quotidiana edi relazione». Il tutto al punto che la XXXXXXXXX era giunta ad identificarsi con ilXXXXXXX ed aveva instaurato con lo stesso una vera e propria “dipendenzaaffettiva”.E’, inoltre, stato ampiamente spiegato nelle sentenze di merito come èaltresì indicativa di una deficienza psichica della persona offesa, con conseguenteevidenza di una incapacità di autodeterminazione da parte della stessa, propriola natura dei rapporti intrattenuti dall’imputato che l’hanno portata all’elargizionedi ingentissime somme di denaro al XXXXXXX. In particolare, il Tribunale habene evidenziato – e la Corte di appello ha sostanzialmente condiviso talevalutazione - che è pacifico che tra la XXXXXXXXX ed il XXXXXXX vi fosse unrapporto completamente squilibrato, in tutto governato dall'abilità manipolatoriadell'imputato - come chiaramente emergente dalla natura dei documentirinvenuti in suo possesso, dalle dichiarazioni degli ulteriori soggetti con i qualiegli ha avuto a che fare e anche dalla consulenza tecnica del dr. Mercuriali - cheha tratto linfa proprio dalla arrendevolezza della persona offesa dovuta allacondizione psichica sopra descritta: «nel presente caso, d'altra parte è la stessaoggettività dei fatti che restituisce la sussistenza di tutti i predetti elementi postoche la XXXXXXXXX ha effettuato dazioni di denaro per oltre 300.000 euro in unarco temporale di oltre un decennio in favore di un soggetto privo di qualsiasicapacità economica e dunque incapace di restituirle il denaro il quale haraccontato ogni tipo di assurdità per convincerla comunque a dare seguito aiprestiti, arrivando persino a concordare con la stessa modalità di consegna deldenaro che avrebbero insospettito chiunque purché compus sui».Il quadro descritto nelle sentenze di merito, nelle quali si è dato atto chenon solo la persona offesa ha sostanzialmente esaurito il proprio patrimonio masi è anche ridotta a chiedere prestiti a terzi per soddisfare le richiesteeconomiche dell’imputato, è quello di una persona totalmente in balia dell’autoredelle azioni delittuose.La Corte di appello, dal canto proprio ha, sul punto, anche sottolineato unelemento tutt’altro che inconferente relativo alle particolarità del tutto peculiari diconsegna delle somme di denaro (essendo la donna tenuta a immetterle nellacassetta postale dell'imputato, poi dovendo allontanarsi da questa ma rimanerein un punto con possibilità di avvistamento fino a quando il XXXXXXX non fosseuscito di casa per apprenderle dalla cassetta postale), modalità ritenutechiaramente dimostrative di come la persona offesa fosse in toto asservita allerichieste dell'uomo senza la possibilità di operare un vaglio critico.Infine, i Giudici di merito hanno anche dato risposta agli elementi indicatidalla difesa del ricorrente circa l’irrilevanza del fatto che la persona offesa avessenel passato condotto una vita lavorativa dimostrativa di capacità professionale edi autogestione delle proprie e delle altrui risorse finanziarie.Quelle operate dai Giudici di merito sono valutazioni di merito circa laparticolare situazione psico-patologica della persona offesa, dedotta daglielementi sopra indicati, valutazioni che nel momento in cui – come detto – sonostate congruamente e logicamente esposte nelle sentenze sono insindacabili insede di legittimità.Per contro non può non osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo delvizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nellavalutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Cortedi legittimità un nuovo giudizio di merito.[OSCURATO:PERSONA] di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo dellamotivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione evalutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottatidal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di unamigliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, laCorte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nelquadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - eresta - giudice della motivazione.In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibilicensure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla suamanifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorioignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenzialiad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte ledoglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigoreo di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire allediverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differentisui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenzaprobatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna.,Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).A ciò si aggiunge che «In tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606,comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative ol'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali dadeterminare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munitedi un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento dellasentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissionevalutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame delcomplesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato checonsente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimioppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impiantoargomentativo della motivazione» (Sez. 2, n. 9242 del 8/2/2013, Reggio, Rv.254988).Inoltre, è giurisprudenza consolidata di questa Corte che, nella motivazionedella sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisiapprofondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esamedettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che,anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze,spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suoconvincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qualcaso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che,anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con ladecisione adottata. (in questo senso v. Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011,Schowick, Rv. 250105; Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv233187).Quanto appena osservato impone una valutazione di manifesta infondatezzadei motivi di ricorso sopra esaminati.4. Si è, poi, sopra accennato ma è doveroso ribadirlo che i Giudici di meritonel caso in esame hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto cheregolano la materia.E’ infatti giurisprudenza consolidata quella secondo la quale «Ai fini dellaconfigurabilità del reato di circonvenzione di persone incapaci sono necessarie leseguenti condizioni: a) l'instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima edagente, in cui quest'ultimo abbia la possibilità di manipolare la volontà dellavittima, che, in ragione di specifiche situazioni concrete, sia incapace di opporrealcuna resistenza per l'assenza o la diminuzione della capacità critica; b)l'induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altriqualsiasi effetto giuridico dannoso; c) l'abuso dello stato di vulnerabilità che siverifica quando l'agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza perraggiungere il suo fine, ossia quello di procurare a sé o ad altri un profitto; d)l'oggettiva riconoscibilità della minorata capacità, in modo che chiunque possaabusarne per raggiungere i suoi fini illeciti» (Sez. 2, n. 19834 del 01/03/2019,A., Rv. 276445-01).Dell’esistenza di un rapporto squilibrato tra le parti si è dato ampiamenteconto nella motivazione delle sentenze di merito.Pacifico ed indiscutibile è, poi, che l’azione dell’imputato ha comportatoeffetti giuridici dannosi per la persona offesa.Quanto agli ulteriori requisiti sub. c) e d), si è chiarito che «Ai fini dellaconfigurabilità del delitto di circonvenzione di persone incapaci, la situazione dideficienza psichica della persona offesa deve avere natura oggettiva, sebbenenon ne sia necessaria l'immediata percepibilità da parte di chiunque, atteso chela relativa consapevolezza è richiesta soltanto in capo all'autore del reato, cheabbia instaurato con la predetta una conoscenza significativa, alla cui stregua sisia potuto rendere conto, anche per la sua particolare arrendevolezza, dellefragilità che la affliggono» (Sez. 2, n. 4592 del 15/12/2021, dep. 2022, D., Rv.282587-01), situazione anche questa ben scrutinata a pag. 20 della sentenza delTribunale - e sostanzialmente confermata a pag. 10 della sentenza di appello -laddove si è testualmente affermato che «Le descritte modalità di relazione e ilconseguente asservimento della persona offesa al volere dell'imputato offronocon massima certezza la prova che questi fosse pienamente consapevole dellafragilità di XXXXXXXXX e ne abbia abusato, inducendola a compiere una gravedismissione patrimoniale nel corso di una relazione durata oltre un decennio: èfrancamente insostenibile che il XXXXXXX abbia compiuto tali atti, con ledescritte modalità, ricevendo centinaia di migliaia di euro, nella candidainconsapevolezza delle condizioni della parte civile».Per solo dovere di completezza deve anche ricordarsi che questa Corte haavuto modo di chiarire, fin da tempi remoti, che:- «Nel reato di circonvenzione di incapaci, la consapevolezza, da partedell'agente, dello stato anomalo del soggetto passivo può essere legittimamentedesunta dalla evidenza di esborsi immotivati, dalla donazione di beni di cospicuovalore e dalla stessa arrendevolezza dimostrata dal circonvenuto» (Sez. 5, n.6782 del 14/12/1977, dep. 1978, H., Rv. 139201-01);- «Lo stato di deficienza psichica del soggetto passivo richiesto per laconfigurabilità del reato di cui all'art. 643 cod. pen., anche inteso qualepresupposto oggettivo, non è quello di una completa assenza delle facoltàmentali o di una totale Mancanza della capacità di intendere e di volere, essendosufficiente una minorata capacità psichica, uno stato di deficienza del potere dicritica e di indebolimento di quello volitivo tale da rendere possibile l'altrui operadi suggestione, o tale da agevolare l'attività di induzione svolta dal soggettoRv. 164188-01).Detti principi devono intendersi ribaditi anche in questa sede, ricordandoaltresì che «Integra il requisito dello stato di deficienza psichica della personaoffesa del delitto di circonvenzione di incapace anche una minorata capacitàpsichica, con compromissione del potere di critica e indebolimento di quellovolitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione» (Sez. 2, n. 18644del 23/04/2009, A., Rv. 244446-01).5. La valutazione di manifesta infondatezza oltre che sotto certi profili didiretta inammissibilità per genericità, investe, poi, anche il terzo motivo diricorso nel quale la difesa del ricorrente ha dedotto ai sensi dell’art. 606, lett. e),cod. proc. pen. contraddittorietà e travisamento della prova (in relazione allatestimonianza del Mar. Meloni e agli accertamenti bancari), in relazione all’art.192 cod. proc. pen. e al principio di necessaria determinatezza del fatto storico inordine alle residue condotte successive al 2 agosto 2017.Deve, infatti, ed in via preliminare essere ricordato che «Poiché la mancataosservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilitaa pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, comeespressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non èammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod.proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (Sez. 4, n. 51525del 04/10/2018, M., Rv. 274191).I Giudici di merito hanno, poi, debitamente spiegato le ragioni per le qualihanno ritenuto attendibili e riscontrate le dichiarazioni della persona offesa dalreato e va ricordato che «In tema di prove, la valutazione della credibilità dellapersona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, nonpuò essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso inmanifeste contraddizioni» (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv.257241; da ultimo cfr. Sez. 5, n. 1322 del 26/09/2025, dep. 2026, Abbruzzese,Rv. 289333).Il motivo di ricorso è poi sul punto del tutto generico (così come lo era ancheil motivo di appello riportato nella penultima pagina del relativo atto riguardantela diversa problematica della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod.pen.) in quanto la difesa del ricorrente si limita ad affermare, da un lato, che ledazioni di somme emergenti dagli appunti manoscritti della persona offesa nonpossono assurgere a prova effettiva della consegna delle somme e, dall’altro, arichiamare un travisamento della prova attraverso le dichiarazioni del Mar.Meloni della Guardia di finanza, il quale ha affermato che “non erano compatibilile cifre dell’allegato 6 e i risultati bancari”, non avendo parte ricorrentespecificato – come sarebbe stato suo onere fare - quale incidenza concretaavrebbe avuto tale affermazione in presenza di dazioni di denaro dalla personaoffesa all’imputato comunque emergenti ed indicate in modo specifico nellasentenza di primo grado.Infine, quanto alla collocazione temporale delle dazioni, la questione non erastata neppure posta nell’atto di appello, nonostante che già il Tribunale avessegià dichiarato non doversi procedere in relazione ai delitti ascritti all’imputatocommessi fino al giorno 11 ottobre 2015 perché estinti per intervenutaprescrizione.6. Manifestamente infondato è poi anche il quarto motivo di ricorso nel qualela difesa del ricorrente lamenta l’omesso accoglimento dell’istanza di ammissionedi consulenza/perizia volta da un lato a verificare la capacità di intendere e divolere dell’imputato e l’altro l’effettiva sussistenza di una incapacità o deficienzapsichica della persona offesa.Deve, al riguardo, evidenziarsi che sia il Tribunale (pagg. 15-16) che laCorte di appello (pagg. 6-7) hanno debitamente spiegato le ragioni per le qualinon hanno ritenuto, con una valutazione di merito insindacabile in sede dilegittimità, del tutto superfluo disporre i richiesti accertamenti peritali.E’ poi del tutto singolare una richiesta di accertamento peritale anche sullacapacità di intendere e di volere dell’imputato in presenza di sentenze di meritoche hanno ben delineato la capacità criminale dello stesso e gli artifizi posti inessere che danno conto della messa in atto di «lucidi comportamentimiratamente volti ad ottenere la corresponsione di somme carpendo la fiduciadella persona offesa mediante studiate condotte volte da un lato a fare leva sullabontà d’animo della XXXXXXXXX sulla sua solidarietà rispetto ad una situazionedi difficoltà che ella equiparava alla propria, sulla prospettiva di una restituzionesolo se mediata da altri esborsi volti a superare le contingenze che contrastavanola possibilità di ottenimento del cospicuo risarcimento, per ottenere semprenuove elargizioni con diuturne e promesse di imminente restituzione».A ciò si aggiunge che «La perizia non rientra nella categoria della "provadecisiva" ed il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensidell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce ilrisultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, èinsindacabile in cassazione» (Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, Russo, Rv.268815-01; Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Ritorto, Rv. 253707-01; Sez. 4, n.7444 del 17/01/2013, Sciarra, Rv. 255152-01).7. La valutazione di manifesta infondatezza investe, poi, anche il quintomotivo di ricorso nel quale la difesa del ricorrente lamenta il mancatoriconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche.Già il Tribunale (pag. 21) aveva chiarito che non vi sono elementivalorizzabili al fine del riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuantigeneriche, sottolineando anche la gravità del danno patrimoniale cagionato allapersona offesa e l’intensità del dolo che ha sorretto le plurime condottedelittuose dallo stesso poste in essere in una estesa porzione temporale.La Corte di appello (pag. 11) ha, a sua volta, dato compiuta risposta alledoglianze difensive sul punto, irrogando comunque al XXXXXXX una penadetentiva contenuta nel limite minimo edittale (l’irrogazione della penapecuniaria era stata erroneamente omessa dal Tribunale ma tale vizio non ècorreggibile in assenza di una impugnazione sul punto da parte del PubblicoMinistero).Ricorda il Collegio che «Il mancato riconoscimento delle circostanzeelementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modificadell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito conmodifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini dellaconcessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezzadell'imputato» (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3,n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), oltretutto nel caso di speciel’imputato risulta gravato di un gravissimo precedente penale per estorsione edomicidio, e, ancora che «Nel motivare il diniego della concessione delletutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunquerilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione» (Sez.3, sent. n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).Nessun vizio relativo al mancato riconoscimento all’imputato dellecircostanze attenuanti generiche è quindi ravvisabile nelle sentenze di merito.8. Inammissibile è il sesto motivo di ricorso non risultando che la questionerelativa all’accertamento del fatto storico e del nesso causale tra la condottadell’imputato e l’evento dannoso sia stata posta in sede di appello, con laconseguente integrazione della sanzione processuale di cui all’art. 606, comma3, cod. proc. pen.A ciò si aggiunge che la difesa del ricorrente non ha neppure indicato unconcreto interesse alla coltivazione di detto motivo di ricorso, essendosi i Giudicidi merito limitati a condannare l’imputato al risarcimento dei danni(pacificamente) patiti dalla parte civile, la quantificazione dei quali è statarimessa a separato giudizio.L’unico riferimento all’ammontare del danno è contenuto nelladeterminazione della provvisionale, non impugnata e non impugnabile, con ilricorso in esame.9. Per tutte le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile con conseguenti effetti anche sulla valutazione dimanifesta infondatezza del settimo motivo di ricorso.L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifestainfondatezza dei motivi non consente, infatti, il formarsi di un valido rapporto diimpugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le causedi non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie laprescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con ilricorso). (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266; Sez. 2, n. 28848 del08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).Per solo dovere di completezza deve comunque essere rilevato che inrelazione alle residue condotte commesse dal 3 agosto 2017 al gennaio 2018 iltermine di prescrizione non sarebbe comunque ad oggi maturato sol che si tengaconto degli eventi interruttivi, delle sospensioni del decorso della stessa (mesi 7e giorni 11 in sede di primo grado) e della disciplina di cui alla l. 103/2017, cd.“legge Orlando”, termine che verrebbe a scadere non prima del 14 marzo 2027.10. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.11. Ricorrono le condizioni di legge per disporsi che in caso di diffusione delpresente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi anorma dell'art. 52 d.lgs. 196/03. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.