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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 dicembre 2021

Cassazione n. 11609/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11623-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 80, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ContratiCOrrellti - avverso la sentenza n. 1473/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: - il Tribunale rigettò la domanda di reintegrazione del possesso di una servitù di passaggio avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la Corte d'appello di L'Aquila, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettò l'impugnazione dell'attore, il quale aveva lamentato il restringimento, mediante recinzione, di una parte dell'area adibita a transito, evidenziando che l'attore non aveva dimostrato il possesso dell'area recintata e che, inoltre, sulla base della svolta ctu, era rimasto accertato che il restringimento non limitava il passaggio; - l'insoddisfatto appellante, ricorre avverso la sentenza d'appello sulla base di unitaria doglianza, ulteriormente illustrata da memoria, e gli intimati resistono con controricorso; il ricorrente, prospetta violazione o falsa applicazione dell'art. 1168 cod. civ., nonché "omessa pronuncia ed esame di fatti decisivi, erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione; erronea individuazione del thema decidendum e del thema probandum, di non aver colto che lo spoglio era consistito nel restringimento del viottolo, il quale serviva, siccome non era controverso, a spazio di manovra per consentire l'accesso alla strada come pure che il transito lungo la strada era possibile, indipendentemente dalla prova, quindi non necessaria, che l'area recitata fosse stata nel possesso del [testuale] odierno ricorrente"; considerato che il Collegio reputa non emergere evidenza decisoria.

P.Q.M.

Ric. 2021 n. 11623 sez.

M2 - ud. 03-12-2021 -2- rimette il processo alla pubblica udienza.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2021.

Il Presidente bEPOSaATA I CANCELLIRIA aki, 1 1 APR 2022 [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] Enr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11623-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 80, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ContratiCOrrellti - avverso la sentenza n. 1473/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: - il Tribunale rigettò la domanda di reintegrazione del possesso di una servitù di passaggio avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la Corte d'appello di L'Aquila, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettò l'impugnazione dell'attore, il quale aveva lamentato il restringimento, mediante recinzione, di una parte dell'area adibita a transito, evidenziando che l'attore non aveva dimostrato il possesso dell'area recintata e che, inoltre, sulla base della svolta ctu, era rimasto accertato che il restringimento non limitava il passaggio; - l'insoddisfatto appellante, ricorre avverso la sentenza d'appello sulla base di unitaria doglianza, ulteriormente illustrata da memoria, e gli intimati resistono con controricorso; il ricorrente, prospetta violazione o falsa applicazione dell'art. 1168 cod. civ., nonché "omessa pronuncia ed esame di fatti decisivi, erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione; erronea individuazione del thema decidendum e del thema probandum, di non aver colto che lo spoglio era consistito nel restringimento del viottolo, il quale serviva, siccome non era controverso, a spazio di manovra per consentire l'accesso alla strada come pure che il transito lungo la strada era possibile, indipendentemente dalla prova, quindi non necessaria, che l'area recitata fosse stata nel possesso del [testuale] odierno ricorrente"; considerato che il Collegio reputa non emergere evidenza decisoria. P.Q.M. Ric. 2021 n. 11623 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -2- rimette il processo alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2021. Il Presidente bEPOSaATA I CANCELLIRIA aki, 1 1 APR 2022 [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] Enr
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