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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 luglio 2026

Cassazione n. 24062/2026

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territoriale per la Provincia di Ancona, in persona del legalerappresentante pro tempore.-intimati-avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 261/2022 depositatail 23/09/2022, RG 97/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], assistente amministrativo con contratto a tempoindeterminato (profilo professionale ATA), aveva adito il Tribunale di Anconaper chiedere il riconoscimento del diritto all’assunzione con inquadramentoNumero registro generale 7449/2023Numero sezionale 3244/2026Numero di raccolta generale 24062/2026Data pubblicazione 27/07/2026superiore in virtù della partecipazione ad una procedura di mobilitàprofessionale per il passaggio all’area dirigenziale (area D, profilo DSGA).2.

Declinata la giurisdizione in favore del giudice amministrativo inprimo grado, la Corte d’appello, con sentenza pubblicata il 23 settembre2022, ha, invece, affermato la giurisdizione del giudice ordinario e rigettatonel merito il gravame.3.

Avverto tale pronuncia propone ricorso per cassazione MariellaCorinaldesi per due motivi.4.

Il Ministero dell’istruzione e del merito (già Ministero dell’istruzione),l’ Ufficio scolastico regionale per le Marche, l’ Ambito territoriale per laProvincia di Ancona, benché ritualmente evocati in giudizio, sono rimastiintimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 353, primo comma, c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., sul rilievo che la Corte d’appello, affermata la giurisdizione delgiudice ordinario negata in primo grado, avrebbe dovuto rimettere le partidavanti al primo giudice, senza esaminare il merito della controversia.1.1.

La censura è fondata.Nel regime applicabile ratione temporis (considerato che si tratta diimpugnazione proposta anteriormente al 28 febbraio 2023 e che, quindi,non ricade nell’abrogazione dell’art. 353 c.p.c., disposta dal d.lgs. n. 149del 2022: Cass. Sez.

U, 04/09/2024, n. 23712), qualora il giudice di primogrado dichiari il difetto di giurisdizione sulla domanda, ritenendo che questasolleciti una pronuncia del giudice amministrativo, il giudice di secondogrado, che affermi la giurisdizione negata dalla prima sentenza, deve fareapplicazione dell’art. 353 c.p.c., indipendentemente dal fatto che le partiabbiano formulato conclusioni di merito, e rimettere la causa al primogiudice; con la conseguenza che, ove a ciò non provveda, statuendo nelmerito, la cassazione della relativa decisione deve essere dispostaNumero registro generale 7449/2023Numero sezionale 3244/2026Numero di raccolta generale 24062/2026Data pubblicazione 27/07/2026direttamente con rinvio al primo giudice, vertendosi in tema di violazionedel principio di ordine pubblico del doppio grado di giurisdizione, senza chein ciò possa ravvisarsi una lesione della ragionevole durata del processo(Cass. Sez.

U, 11/10/2022, n. 29592).Nella specie, come risulta evidente dalla disamina della sentenzaimpugnata, la Corte territoriale, dopo aver riconosciuto la giurisdizione delgiudice ordinario, già declinata dal Tribunale, ha deciso nel merito la causa,in violazione dell’art. 353 c.p.c. ancora applicabile in ragione dell’epocadell’impugnazione.2.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso, con conseguentecassazione della sentenza impugnata e rimessione della causa al [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, comporta l’assorbimento del secondomotivo, con il quale si censura la regolazione delle spese di lite perviolazione e falsa applicazione dell’art. 91, primo comma, c.p.c. (ex art.360, primo comma, n. 3 c.p.c.), per aver condannato la lavoratrice alpagamento delle spese di giudizio in favore dell’amministrazione resistente.

P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo; cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Ancona, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/07/2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
territoriale per la Provincia di Ancona, in persona del legalerappresentante pro tempore.-intimati-avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 261/2022 depositatail 23/09/2022, RG 97/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], assistente amministrativo con contratto a tempoindeterminato (profilo professionale ATA), aveva adito il Tribunale di Anconaper chiedere il riconoscimento del diritto all’assunzione con inquadramentoNumero registro generale 7449/2023Numero sezionale 3244/2026Numero di raccolta generale 24062/2026Data pubblicazione 27/07/2026superiore in virtù della partecipazione ad una procedura di mobilitàprofessionale per il passaggio all’area dirigenziale (area D, profilo DSGA).2. Declinata la giurisdizione in favore del giudice amministrativo inprimo grado, la Corte d’appello, con sentenza pubblicata il 23 settembre2022, ha, invece, affermato la giurisdizione del giudice ordinario e rigettatonel merito il gravame.3. Avverto tale pronuncia propone ricorso per cassazione MariellaCorinaldesi per due motivi.4. Il Ministero dell’istruzione e del merito (già Ministero dell’istruzione),l’ Ufficio scolastico regionale per le Marche, l’ Ambito territoriale per laProvincia di Ancona, benché ritualmente evocati in giudizio, sono rimastiintimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 353, primo comma, c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., sul rilievo che la Corte d’appello, affermata la giurisdizione delgiudice ordinario negata in primo grado, avrebbe dovuto rimettere le partidavanti al primo giudice, senza esaminare il merito della controversia.1.1. La censura è fondata.Nel regime applicabile ratione temporis (considerato che si tratta diimpugnazione proposta anteriormente al 28 febbraio 2023 e che, quindi,non ricade nell’abrogazione dell’art. 353 c.p.c., disposta dal d.lgs. n. 149del 2022: Cass. Sez. U, 04/09/2024, n. 23712), qualora il giudice di primogrado dichiari il difetto di giurisdizione sulla domanda, ritenendo che questasolleciti una pronuncia del giudice amministrativo, il giudice di secondogrado, che affermi la giurisdizione negata dalla prima sentenza, deve fareapplicazione dell’art. 353 c.p.c., indipendentemente dal fatto che le partiabbiano formulato conclusioni di merito, e rimettere la causa al primogiudice; con la conseguenza che, ove a ciò non provveda, statuendo nelmerito, la cassazione della relativa decisione deve essere dispostaNumero registro generale 7449/2023Numero sezionale 3244/2026Numero di raccolta generale 24062/2026Data pubblicazione 27/07/2026direttamente con rinvio al primo giudice, vertendosi in tema di violazionedel principio di ordine pubblico del doppio grado di giurisdizione, senza chein ciò possa ravvisarsi una lesione della ragionevole durata del processo(Cass. Sez. U, 11/10/2022, n. 29592).Nella specie, come risulta evidente dalla disamina della sentenzaimpugnata, la Corte territoriale, dopo aver riconosciuto la giurisdizione delgiudice ordinario, già declinata dal Tribunale, ha deciso nel merito la causa,in violazione dell’art. 353 c.p.c. ancora applicabile in ragione dell’epocadell’impugnazione.2. L’accoglimento del primo motivo di ricorso, con conseguentecassazione della sentenza impugnata e rimessione della causa al [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, comporta l’assorbimento del secondomotivo, con il quale si censura la regolazione delle spese di lite perviolazione e falsa applicazione dell’art. 91, primo comma, c.p.c. (ex art.360, primo comma, n. 3 c.p.c.), per aver condannato la lavoratrice alpagamento delle spese di giudizio in favore dell’amministrazione resistente. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo; cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Ancona, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/07/2026.La PresidenteIrene Tricomi
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