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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29591/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che, in relazione ha al ricorso della Procuratore generale, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e ha chiesto il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato in accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso del Procuratore generale; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso del Procuratore generale;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 luglio 2022 la Corte di appello di Campobasso, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia in data 21 settembre 2021 del G.u.p. del Tribunale di Campobasso, all'esito di giudizio abbreviato: - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli stessi imputati in ordine all'imputazione di cui bancarotta semplice (art. 217 legge fall.), così qualificato il fatto di cui al capo A. della rubrica, contestato sub specie della bancarotta fraudolenta documentale perché estinto per prescrizione; - ha escluso l'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale descritto al capo B. della rubrica, di cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano già stati ritenuti responsabili dal primo Giudice, ed ha stimato prevalenti le circostanze attenuanti generiche sull'aggravante ex art. 219, comma 1, legge fall., rideterminando in un anno e quattro mesi la durata della reclusione a loro inflitta e in un anno e sei mesi la durata delle pene accessorie fallimentari; - ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di cui capo B. perché il fatto non sussiste; ha confermato nel resto la prima decisione (che aveva concesso la sospensione condizionale della pena alla [OSCURATO:PERSONA]).

2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione dal Procuratore generale distrettuale e dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. [OSCURATO:PERSONA] pubblica ha denunciato, con riguardo al solo reato di cui al capo A., la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto come bancarotta semplice (e alla conseguente declaratoria di prescrizione) e non anche come bancarotta fraudolenta documentale, adducendo che: - il primo Giudice aveva rilevato che dal 31 dicembre 2008 alla data del fallimento (27 aprile 2011) mancavano tutte le scritture della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e pertanto non era stato possibile ricostruirne il patrimonio e «il volume di affari» per tale ampio lasso di tempo, coincidente con il periodo nel quale sono state poste in essere le condotte distrattive di cui il Miele e la [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili; - tale dato - che integra l'elemento della più grave imputazione per cui è stata elevata l'imputazione - non è stato menzionato dalla sentenza impugnata - che quindi al riguardo mancherebbe di motivazione - ma si evincerebbe implicitamente poiché essa si è concentrata sull'elemento soggettivo, attribuendo agli imputati un agire colposo e, pertanto, sussumendo il fatto nell'art. 217 cit.; - in particolare, in contraddizione con le stesse premesse esposte in sentenza, la Corte di appello ha erroneamente tratto il difetto del dolo dalle ripetute richieste di consegna della documentazione indirizzate dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] allo studio di commercialisti che gestivano la contabilità della fallita (e quanto all'[OSCURATO:PERSONA] dalla consegna alla [OSCURATO:PERSONA] delle prime note); e quanto al Miele sulla scorta della negligenza del commercialista della fallita e del fatto che l'omessa tenuta di ogni scrittura per lui si collochi solo nel primo trimestre del 2009, quantunque: l'affidamento a un professionista della redazione e della conservazione della contabilità non escluda la responsabilità dell'amministratore per l'accertata assenza di ogni documentazione; da tali dati non possa trarsi l'istituzione della contabilità e la sua consegna al professionista incaricato e che l'assenza delle scritture sia a lui addebitabile; non sia affatto emersa l'acclarata negligenza del professionista (poiché l'invio delle richieste con lettera raccomandata non deporrebbe in tale senso); comunque tali richieste (avanzate dall'[OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]) non potrebbero escludere il dolo del Miele, avendo pure la stessa Corte di merito dato conto della mancanza di adeguata vigilanza degli amministratori nei confronti del commercialista.

2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentati due motivi, richiamando gli artt.111 Cost., 125 e 546 cod. proc. pen. e deducendo la violazione di norme processuali poste a pena di nullità e inutilizzabilità e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett,. c) ed e), cod. proc. pen.), ad avviso della difesa apparente in relazione agli specifici motivi di appello, fondata sul travisamento della prova, nonché illogica e contraddittoria.

2.1. Con il primo motivo, relativo all'imputazione di cui al capo A., sono state prospettate l'erronea qualificazione del fatto come bancarotta documentale semplice e la contraddittorietà della motivazione.

Il ricorrente: - ha rappresentato il proprio interesse ad impugnare al fine di ottenere l'assoluzione, in quanto - a fronte della declaratoria di estinzione per prescrizione - potrebbe trarre un pregiudizio in forza di azioni risarcitorie, di rivalsa o revocatorie della curatela e dei creditori non soddisfatti in seno alla procedura; - ha dedotto che gli sarebbe stata attribuita una condotta colposa senza argomentare sui motivi di appello che avevano censurato la sentenza di primo grado per non aver correttamente considerato che fino al 31 dicembre 2008 i libri e le scritture erano esistenti ed erano stati regolarmente tenuti (così abbracciando quasi l'intera gestione del Miele, dimessosi il 18 marzo 2009), alla luce dell'acquisito prospetto contenente la situazione contabile al 30 aprile 2009; e considerato pure che in capo all'amministratore cessato dalla carica non grava alcun obbligo di conservazione della documentazione contabile né un obbligo di consegna della stessa al curatore, giacché la relativa posizione di garanzia grava in esclusiva sul soggetto che riveste la carica al momento del fallimento; - ha reiterato l'eccezione di nullità della sentenza per la «violazione del principio di correlazione» denunciata con l'atto di appello; e l'eccezione di inutilizzabilità, nei confronti del Miele, delle prove documentali e dichiarative raccolte all'udienza del 25 febbraio 2021 su richiesta dei coimputati.

2.2. Con il secondo motivo, relativo all'imputazione di cui al capo B., sono state prospettate l'erronea esclusione della bancarotta riparata e il vizio di motivazione, ad avviso (41 della difesa pure apparente, anche in ragione dell'omesso esame dei motivi di appello e delle prove, in particolare rappresentando come: - si fosse dedotto che il Miele ha versato circa euro 380.000 su due diversi conti correnti intestati alla società (ben prima del fallimento), il che integrerebbe la bancarotta riparata (o comunque deporrebbe per l'assenza del dolo e per una desistenza volontaria) rispetto al prelevamento di complessivi euro 97.000 (ritenuto ingiustificato e avvenuto nello stesso periodo dei maggiori versamenti); e come la sentenza impugnata non abbia argomentato su tali censure, limitandosi a dare conto del prelevamento di euro 97.000 da parte del Miele e a fare erroneo riferimento al saldo del conto corrente (4-5.000 euro) della fallita riscontrato il 25 novembre 2014, attribuendo in maniera illogica e contraddittoria rilievo al richiamato prospetto contenente la situazione contabile al 30 aprile 2009 e neppure chiarendo di quale condotta distrattiva dovesse rispondere l'imputato (che non ha amministrato la società dal 18 marzo 2009 e ne ha venduto le quote il 18 maggio 2009, venendo pure, pochi giorni dopo, sottoposto a custodia cautelare per altro durata quattordici mesi), non potendo dunque rispondere delle successive vicende societarie, non avendo la Corte di merito neppure argomentato rispetto a una sua responsabilità quale extraneus, essendo anzi stato assolto l'unico intraneus, ossia il nuovo amministratore [OSCURATO:PERSONA]; - tali versamenti, sempre nell'ottica della bancarotta riparata, coprirebbero pure la distrazione della cassa contanti di euro 29.000 circa, ferma restando l'illogicità anche sul punto della senza impugnata (alla luce delle già riportate vicende relative al ruolo del Miele nella società); - la motivazione avrebbe omesso di argomentare sulle ulteriori attività distratte dal Miele ed anzi i Giudice di merito avrebbe individuato l'atto distrattivo (relativo a beni strumentali) nella vendita datata 27 maggio 2010 (con data certa, derivante dal timbro postale del 27 settembre 2020) stipulata tra da [OSCURATO:PERSONA] (per la fallita), allorché il Miele era in carcere e non aveva più alcun ruolo nella società (che - propri alla luce di tale vendita - nel 2020 ancora disponeva dei beni; - dunque, nella specie la responsabilità per le distrazioni sarebbe stata attribuita cumulativamente agli imputati, salvo - in maniera contraddittoria - ritenerne responsabili la [OSCURATO:PERSONA] (nominata liquidatrice il 10 febbraio 2020, quando il ricorrente era detenuto e non era più socio e amministratore) e tuttavia assolvendo [OSCURATO:PERSONA] che è colui che ha amministrato la società dopo il Miele e prima della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'impugnazione della Parte pubblica è inammissibile.

È, invece, fondato - nei termini che si chiariscono - il secondo motivo di ricorso del Miele, la cui impugnazione è inammissibile nel resto.

1. Quanto al ricorso del Procuratore generale distrettuale, relativo al solo reato di cui al capo A., deve rilevarsi che nel caso in esame la Corte territoriale non ha argomentato in contrasto con il principio - già affermato dalla giurisprudenza di legittimità - secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non è esente da responsabilità nel caso in cui affidi la contabilità dell'impresa a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa» (Sez. 5, n. 2812 del 17/10/2013 - dep. 2014, Manfrellotti, Rv. 258947 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133 - 01), ma ha tratto dagli elementi emersi nel caso di specie, ossia dalle richieste rivolte al professionista di cui si avvaleva l'ente (da parte degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e (quanto a quest'ultimo) dalla consegna alla [OSCURATO:PERSONA] di documenti contabili, nonché - quanto al Miele - alla luce della negligenza dello stesso commercialista (che pure non è stato, a sua volta, diligentemente sorvegliato) e della omessa tenuta della contabilità per un solo trimestre, l'insussistenza dell'elemento soggetto prescritto dall'art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, legge fall. per l'omessa tenuta della contabilità (ipotesi per cui è previsto il dolo specifico: Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01), qualificando il fatto omissivo - per l'appunto colposo - ai sensi dell'art. 217, comma 2, legge fall. e ritenendo decorso il relativo termine di prescrizione.

Si tratta di un'argomentazione non manifestamente illogica rispetto alla quale il ricorso ha finito per prospettare irritualmente un diverso apprezzamento di fatto, senza denunciare compiutamente il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), e che non è inficiata dalla ritenuta negligenza degli imputati anche rispetto all'agire del commercialista dell'ente, che - per l'appunto - costituisce una condotta colposa.

2. Il primo motivo [OSCURATO:PERSONA], relativo alla medesima imputazione di cui al capo A, oggetto di declaratoria di prescrizione è inammissibile per difetto di interesse (cfr. Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244275 - 01, secondo cui «in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva», che in motivazione ha affermato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale, il cui dictum non è inciso da Corte cost., 5 aprile 2022 n. 111, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 568, comma 4, cod., proc. pen., limitatamente all'ipotesi - che qui non ricorre - di inammissibilità per carenza di interesse ad impugnare, ritenuta dalla giurisprudenza in ordine al ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato).

Resta assorbita ogni ulteriore considerazione, non occorrendo dilungarsi neppure per osservare che, quanto all'eccezione di nullità, il ricorso si è limitato a fare generico rimando all'atto d'appello senza argomentare effettivamente (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01); e, quanto all'eccezione di inutilizzabilità, che esso non ha per nulla negato che gli elementi di prova che ne sarebbero affetti - come esposto dalla Corte di merito - sarebbero stati ininfluenti per l'affermazione d responsabilità del Miele, il che rende il ricorso generico pur sotto detto profilo (cfr. Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 - dep. 2020, Cocciadiferro,) Rv. 278123 - 01: «In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato»).

2. Il secondo motivo è fondato poiché la Corte distrettuale non ha argomentato sulle allegazioni contenute nell'atto di appello, con le quali sono stati indicati i versamenti di denaro da parte del ricorrente (di importo superiore alle somme la cui distrazione gli è stata ascritta) e si è altresì dedotta, correttamente, la necessità di individuare il tempo delle condotte distrattive, rispetto alla cessazione da parte del Miele della qualità di amministratore (oltre che di socio), finendo con l'attribuire anche a lui responsabilità per le distrazioni in imputazione senza chiarirne le ragioni ed operando pure un riferimento generico «alle ulteriori attività» che egli avrebbe distratto.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo B) con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Salerno.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo B) con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che, in relazione ha al ricorso della Procuratore generale, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e ha chiesto il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato in accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso del Procuratore generale; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso del Procuratore generale;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 luglio 2022 la Corte di appello di Campobasso, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia in data 21 settembre 2021 del G.u.p. del Tribunale di Campobasso, all'esito di giudizio abbreviato: - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli stessi imputati in ordine all'imputazione di cui bancarotta semplice (art. 217 legge fall.), così qualificato il fatto di cui al capo A. della rubrica, contestato sub specie della bancarotta fraudolenta documentale perché estinto per prescrizione; - ha escluso l'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale descritto al capo B. della rubrica, di cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano già stati ritenuti responsabili dal primo Giudice, ed ha stimato prevalenti le circostanze attenuanti generiche sull'aggravante ex art. 219, comma 1, legge fall., rideterminando in un anno e quattro mesi la durata della reclusione a loro inflitta e in un anno e sei mesi la durata delle pene accessorie fallimentari; - ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di cui capo B. perché il fatto non sussiste; ha confermato nel resto la prima decisione (che aveva concesso la sospensione condizionale della pena alla [OSCURATO:PERSONA]). 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione dal Procuratore generale distrettuale e dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. [OSCURATO:PERSONA] pubblica ha denunciato, con riguardo al solo reato di cui al capo A., la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto come bancarotta semplice (e alla conseguente declaratoria di prescrizione) e non anche come bancarotta fraudolenta documentale, adducendo che: - il primo Giudice aveva rilevato che dal 31 dicembre 2008 alla data del fallimento (27 aprile 2011) mancavano tutte le scritture della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e pertanto non era stato possibile ricostruirne il patrimonio e «il volume di affari» per tale ampio lasso di tempo, coincidente con il periodo nel quale sono state poste in essere le condotte distrattive di cui il Miele e la [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili; - tale dato - che integra l'elemento della più grave imputazione per cui è stata elevata l'imputazione - non è stato menzionato dalla sentenza impugnata - che quindi al riguardo mancherebbe di motivazione - ma si evincerebbe implicitamente poiché essa si è concentrata sull'elemento soggettivo, attribuendo agli imputati un agire colposo e, pertanto, sussumendo il fatto nell'art. 217 cit.; - in particolare, in contraddizione con le stesse premesse esposte in sentenza, la Corte di appello ha erroneamente tratto il difetto del dolo dalle ripetute richieste di consegna della documentazione indirizzate dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] allo studio di commercialisti che gestivano la contabilità della fallita (e quanto all'[OSCURATO:PERSONA] dalla consegna alla [OSCURATO:PERSONA] delle prime note); e quanto al Miele sulla scorta della negligenza del commercialista della fallita e del fatto che l'omessa tenuta di ogni scrittura per lui si collochi solo nel primo trimestre del 2009, quantunque: l'affidamento a un professionista della redazione e della conservazione della contabilità non escluda la responsabilità dell'amministratore per l'accertata assenza di ogni documentazione; da tali dati non possa trarsi l'istituzione della contabilità e la sua consegna al professionista incaricato e che l'assenza delle scritture sia a lui addebitabile; non sia affatto emersa l'acclarata negligenza del professionista (poiché l'invio delle richieste con lettera raccomandata non deporrebbe in tale senso); comunque tali richieste (avanzate dall'[OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]) non potrebbero escludere il dolo del Miele, avendo pure la stessa Corte di merito dato conto della mancanza di adeguata vigilanza degli amministratori nei confronti del commercialista. 2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentati due motivi, richiamando gli artt.111 Cost., 125 e 546 cod. proc. pen. e deducendo la violazione di norme processuali poste a pena di nullità e inutilizzabilità e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett,. c) ed e), cod. proc. pen.), ad avviso della difesa apparente in relazione agli specifici motivi di appello, fondata sul travisamento della prova, nonché illogica e contraddittoria. 2.1. Con il primo motivo, relativo all'imputazione di cui al capo A., sono state prospettate l'erronea qualificazione del fatto come bancarotta documentale semplice e la contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente: - ha rappresentato il proprio interesse ad impugnare al fine di ottenere l'assoluzione, in quanto - a fronte della declaratoria di estinzione per prescrizione - potrebbe trarre un pregiudizio in forza di azioni risarcitorie, di rivalsa o revocatorie della curatela e dei creditori non soddisfatti in seno alla procedura; - ha dedotto che gli sarebbe stata attribuita una condotta colposa senza argomentare sui motivi di appello che avevano censurato la sentenza di primo grado per non aver correttamente considerato che fino al 31 dicembre 2008 i libri e le scritture erano esistenti ed erano stati regolarmente tenuti (così abbracciando quasi l'intera gestione del Miele, dimessosi il 18 marzo 2009), alla luce dell'acquisito prospetto contenente la situazione contabile al 30 aprile 2009; e considerato pure che in capo all'amministratore cessato dalla carica non grava alcun obbligo di conservazione della documentazione contabile né un obbligo di consegna della stessa al curatore, giacché la relativa posizione di garanzia grava in esclusiva sul soggetto che riveste la carica al momento del fallimento; - ha reiterato l'eccezione di nullità della sentenza per la «violazione del principio di correlazione» denunciata con l'atto di appello; e l'eccezione di inutilizzabilità, nei confronti del Miele, delle prove documentali e dichiarative raccolte all'udienza del 25 febbraio 2021 su richiesta dei coimputati. 2.2. Con il secondo motivo, relativo all'imputazione di cui al capo B., sono state prospettate l'erronea esclusione della bancarotta riparata e il vizio di motivazione, ad avviso (41 della difesa pure apparente, anche in ragione dell'omesso esame dei motivi di appello e delle prove, in particolare rappresentando come: - si fosse dedotto che il Miele ha versato circa euro 380.000 su due diversi conti correnti intestati alla società (ben prima del fallimento), il che integrerebbe la bancarotta riparata (o comunque deporrebbe per l'assenza del dolo e per una desistenza volontaria) rispetto al prelevamento di complessivi euro 97.000 (ritenuto ingiustificato e avvenuto nello stesso periodo dei maggiori versamenti); e come la sentenza impugnata non abbia argomentato su tali censure, limitandosi a dare conto del prelevamento di euro 97.000 da parte del Miele e a fare erroneo riferimento al saldo del conto corrente (4-5.000 euro) della fallita riscontrato il 25 novembre 2014, attribuendo in maniera illogica e contraddittoria rilievo al richiamato prospetto contenente la situazione contabile al 30 aprile 2009 e neppure chiarendo di quale condotta distrattiva dovesse rispondere l'imputato (che non ha amministrato la società dal 18 marzo 2009 e ne ha venduto le quote il 18 maggio 2009, venendo pure, pochi giorni dopo, sottoposto a custodia cautelare per altro durata quattordici mesi), non potendo dunque rispondere delle successive vicende societarie, non avendo la Corte di merito neppure argomentato rispetto a una sua responsabilità quale extraneus, essendo anzi stato assolto l'unico intraneus, ossia il nuovo amministratore [OSCURATO:PERSONA]; - tali versamenti, sempre nell'ottica della bancarotta riparata, coprirebbero pure la distrazione della cassa contanti di euro 29.000 circa, ferma restando l'illogicità anche sul punto della senza impugnata (alla luce delle già riportate vicende relative al ruolo del Miele nella società); - la motivazione avrebbe omesso di argomentare sulle ulteriori attività distratte dal Miele ed anzi i Giudice di merito avrebbe individuato l'atto distrattivo (relativo a beni strumentali) nella vendita datata 27 maggio 2010 (con data certa, derivante dal timbro postale del 27 settembre 2020) stipulata tra da [OSCURATO:PERSONA] (per la fallita), allorché il Miele era in carcere e non aveva più alcun ruolo nella società (che - propri alla luce di tale vendita - nel 2020 ancora disponeva dei beni; - dunque, nella specie la responsabilità per le distrazioni sarebbe stata attribuita cumulativamente agli imputati, salvo - in maniera contraddittoria - ritenerne responsabili la [OSCURATO:PERSONA] (nominata liquidatrice il 10 febbraio 2020, quando il ricorrente era detenuto e non era più socio e amministratore) e tuttavia assolvendo [OSCURATO:PERSONA] che è colui che ha amministrato la società dopo il Miele e prima della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'impugnazione della Parte pubblica è inammissibile. È, invece, fondato - nei termini che si chiariscono - il secondo motivo di ricorso del Miele, la cui impugnazione è inammissibile nel resto. 1. Quanto al ricorso del Procuratore generale distrettuale, relativo al solo reato di cui al capo A., deve rilevarsi che nel caso in esame la Corte territoriale non ha argomentato in contrasto con il principio - già affermato dalla giurisprudenza di legittimità - secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non è esente da responsabilità nel caso in cui affidi la contabilità dell'impresa a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa» (Sez. 5, n. 2812 del 17/10/2013 - dep. 2014, Manfrellotti, Rv. 258947 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133 - 01), ma ha tratto dagli elementi emersi nel caso di specie, ossia dalle richieste rivolte al professionista di cui si avvaleva l'ente (da parte degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e (quanto a quest'ultimo) dalla consegna alla [OSCURATO:PERSONA] di documenti contabili, nonché - quanto al Miele - alla luce della negligenza dello stesso commercialista (che pure non è stato, a sua volta, diligentemente sorvegliato) e della omessa tenuta della contabilità per un solo trimestre, l'insussistenza dell'elemento soggetto prescritto dall'art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, legge fall. per l'omessa tenuta della contabilità (ipotesi per cui è previsto il dolo specifico: Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01), qualificando il fatto omissivo - per l'appunto colposo - ai sensi dell'art. 217, comma 2, legge fall. e ritenendo decorso il relativo termine di prescrizione. Si tratta di un'argomentazione non manifestamente illogica rispetto alla quale il ricorso ha finito per prospettare irritualmente un diverso apprezzamento di fatto, senza denunciare compiutamente il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), e che non è inficiata dalla ritenuta negligenza degli imputati anche rispetto all'agire del commercialista dell'ente, che - per l'appunto - costituisce una condotta colposa. 2. Il primo motivo [OSCURATO:PERSONA], relativo alla medesima imputazione di cui al capo A, oggetto di declaratoria di prescrizione è inammissibile per difetto di interesse (cfr. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244275 - 01, secondo cui «in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva», che in motivazione ha affermato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale, il cui dictum non è inciso da Corte cost., 5 aprile 2022 n. 111, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 568, comma 4, cod., proc. pen., limitatamente all'ipotesi - che qui non ricorre - di inammissibilità per carenza di interesse ad impugnare, ritenuta dalla giurisprudenza in ordine al ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato). Resta assorbita ogni ulteriore considerazione, non occorrendo dilungarsi neppure per osservare che, quanto all'eccezione di nullità, il ricorso si è limitato a fare generico rimando all'atto d'appello senza argomentare effettivamente (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01); e, quanto all'eccezione di inutilizzabilità, che esso non ha per nulla negato che gli elementi di prova che ne sarebbero affetti - come esposto dalla Corte di merito - sarebbero stati ininfluenti per l'affermazione d responsabilità del Miele, il che rende il ricorso generico pur sotto detto profilo (cfr. Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 - dep. 2020, Cocciadiferro,) Rv. 278123 - 01: «In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato»). 2. Il secondo motivo è fondato poiché la Corte distrettuale non ha argomentato sulle allegazioni contenute nell'atto di appello, con le quali sono stati indicati i versamenti di denaro da parte del ricorrente (di importo superiore alle somme la cui distrazione gli è stata ascritta) e si è altresì dedotta, correttamente, la necessità di individuare il tempo delle condotte distrattive, rispetto alla cessazione da parte del Miele della qualità di amministratore (oltre che di socio), finendo con l'attribuire anche a lui responsabilità per le distrazioni in imputazione senza chiarirne le ragioni ed operando pure un riferimento generico «alle ulteriori attività» che egli avrebbe distratto. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo B) con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Salerno. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo B) con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte
Sentenza Cassazione n. 29591/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris