CassazionedecretoSezione LDecisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 26053/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22655/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore e [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N . 12, presso l ’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 474/2019R.G.N. 910/2017 depositata l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 474/2019, la Corte d'Appello di Milano ha dichiarato improcedibile l’appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della Direzione territoriale del lavoro-DTL di Pavia in considerazione della mancata notifica del ricorso in appello e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza, ex art. 435, secondo comma,cod.proc.civ. 2. Avverso tale sentenza ricorre la società e, in proprio, il suo Amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], con due motivi, illustrati da memoria; la DTL di Pavia resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 67, comma 1, lett. m), del d.P.R. n. 917 del 1986 T.U.I.R. avendo, il Tribunale di Pavia, erroneamente ricondotto al lavoro subordinato prestazioni di lavoro autonomo, riconducibili ai c.d. redditi diversi previsti nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. 2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 435 cod.proc.civ. avendo, la Corte distrettuale, trascurato il carattere meramente ordinatorio del termine previsto dalla suddetta disposizione normativa. 3. In considerazione della esclusiva natura processuale della decisione adottata dalla Corte distrettuale, va esaminato il secondo motivo di ricorso, che non merita accoglimento. Secondo giurisprudenza consolidata, nel rito del lavoro, ove il ricorrente, nonostante la rituale comunicazione dell'udienza di discussione fissata ex art. 435 c.p.c., non provveda a notificare l'atto di appello o, partecipando a tale udienza, non adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c., va dichiarata - anche d'ufficio - l'improcedibilità dell'impugnazione (cfr., da ultimo, Cass. nn. 6159, 16390 e 17368 del 2018; Cass. 8341 del 2023). Invero,nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso (cfr. Cass. n. 6159 del 2018 che sottolinea la ragione della diversa soluzione adottata con riguardo al primo grado nell’ambito del rito del lavoro, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio nonché con riguardo ai giudizi di impugnazione dello stato passivo ex art. 99 legge fallimentare, considerata la peculiare natura pubblica degli organi coinvolti e la concorsualità dei diritti tutelati). Nel caso di specie, la Corte di appello ha rilevato che l’appellante non aveva proceduto alla notifica del ricorso in appello (e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza) e che, inoltre, nessuna giustificazione era stata addotta per un eventuale impedimento suscettibile di una valutazione di rimessione in termini ex art. 153 cod.proc.civ. ed ha correttamente pronunciato una sentenza di improcedibilità del ricorso. 4. Il primo motivo di ricorso è assorbito, trattandosi di censure rivolte direttamente alla sentenza di primo grado (ed ai profili di merito) e non avverso la sentenza di appello (sulla inammissibilità di siffatte censure v. Cass. n. 5637 del 2006, Cass. nn. 11026 e 15952/2007, Cass. n. 6733 del 2014). 5. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ. e sono liquidate come in dispositivo. 6. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis