CassazionedecretoSezione 6Decisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 18174/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrello il 19/03/1973avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni depositate in data 03/04/2026 dal Pubblico Ministero, inpersona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto diannullare senza rinvio il provvedimento impugnato e il precedente decreto disequestro preventivo, con consequenziale restituzione dei beni;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – provvedendo aseguito di annullamento con rinvio disposto da Sez. 2, n. 22525 del 08/05/2025,[OSCURATO:PERSONA], non mass. – ha respinto l’appello proposto dai ricorrenti ai sensi dell’art.322-bis cod. proc. pen. Oggetto di appello era il provvedimento del Tribunale diVibo [OSCURATO:PERSONA] di diniego di dissequestro dei beni sottoposti a sequestro preventivocon provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diCatanzaro emesso in data 12/12/2019.1.1. La sentenza rescindente aveva evidenziato:(i) che i beni erano stati sottoposti a sequestro preventivo in relazione aldelitto di cui all’art. 512-bis, aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. (capoL7);(ii) che detta imputazione era stata oggetto di una declaratoria di intervenutaprescrizione;(iii) che i medesimi beni erano stati colpiti da un provvedimento di confiscaex artt. 240, 240-bis, 416-bis, settimo comma, cod. pen. in relazione ad unadiversa imputazione, relativa all’accusa di partecipazione ad associazione distampo mafioso contestata al capo A);(iv) che la confisca disposta in relazione a un diverso reato non costituivatitolo capace di giustificare il mantenimento del vincolo cautelare reale, trattandosidi provvedimento ablativo disposto con sentenza non definitiva.1.2. In sede di rinvio, con il provvedimento qui impugnato, il Tribunale di ViboValentia ha nuovamente rigettato l’appello avverso il provvedimento di rigettodell’istanza di dissequestro.2. I ricorrenti impugnano l’ordinanza indicata in epigrafe, proponendo motividi ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] articola numerosi motivi di ricorso.3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della leggeprocessuale (art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche in relazione all’art. 111,sesto comma, Cost., per apparenza della motivazione, sia con riferimento al fumuscommissi delicti, sia con riferimento al periculum in mora).3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione dellalegge processuale (art. 321, commi 1-2-3, cod. proc. pen.). È stataillegittimamente rigettata la richiesta di revoca del sequestro preventivo, laddove– per fatti sopravvenuti – sono venuti a mancare i presupposti dello stesso: da unlato, la strumentalità del bene sottoposto a vincolo e il reato contestato; dall’altrolato, il periculum in mora.3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione per mancatoesame delle doglianze proposte nell’istanza di revoca del decreto di sequestropreventivo.3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della leggeprocessuale, per violazione della disciplina dettata dall’art. 195, comma 7, cod.proc. pen.3.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordinealla valutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese daEmanuele Mancuso.3.6. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della leggeprocessuale, per violazione della disciplina dettata dall’art. 195, comma 7, cod.proc. pen. in relazione alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia EmanueleMancuso.3.7. Con il settimo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordinealla valutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese daAngiolino Servello.3.8. Con il motivo rubricato come 7-bis, il ricorrente deduce vizio dimotivazione e travisamento della prova in relazione alla dimostrazione chel’autosalone sottoposto a sequestro sarebbe stato utilizzato per riciclare denarosporco e come base logistica della consorteria criminale.3.9. Con l’ottavo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della leggeprocessuale, per violazione della disciplina dettata dall’art. 195, comma 7, cod.proc. pen. in relazione alle dichiarazioni del dichiarante [OSCURATO:PERSONA].3.10. Con il nono motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione permancato esame delle questioni difensive proposte in relazione alla valutazione diinattendibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA].3.11. Con il decimo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione permancato esame delle questioni difensive proposte per dimostrare la provenienzalecita delle risorse economiche usate per avviare l’attività di impresa presso il benesottoposto a sequestro.3.12. Con il motivo rubricato come 10-bis), il ricorrente deduce vizio dimotivazione e travisamento della prova in relazione alla ritenuta pertinenzialitàdel bene sottoposto a sequestro rispetto al delitto di associazione di stampomafioso. Secondo il ricorrente, il nesso di pertinenzialità è affermato, ma non èoggetto di motivazione da parte dei giudici di merito.3.13. Con l’undicesimo motivo di ricorso, si deduce erronea applicazione dellalegge penale (artt. 157-158 cod. pen. e 12-bis, d.lgs. n. 74/2000). I giudici hannodisposto la confisca dell’[OSCURATO:PERSONA], nonostante il delitto di trasferimentofraudolento di valori sia stato dichiarato prescritto dal giudice della cognizione.3.14. Con il dodicesimo motivo di ricorso, si deduce erronea applicazione dellalegge processuale e, segnatamente, dell’art. 578-bis cod. proc. pen. L’applicazionedella confisca a fronte di un reato prescritto in data anteriore all’entrata in vigoredell’art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 è adottata in violazione del divietodi applicazione retroattiva delle disposizioni di carattere sanzionatorio.4. [OSCURATO:PERSONA] articola un unico motivo di ricorso, con il quale deduce viziodi motivazione ed erronea applicazione della legge processuale (art. 321 cod. proc.pen.) e penale (art. 240 cod. pen.).Nel ricorso si evidenzia che il sequestro della azienda [OSCURATO:PERSONA] di PitittoAngela era stato disposto in relazione al reato di cui all’art. 512-bis, aggravato aisensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo L7). Tuttavia, il reato oggetto di taleaddebito è stato dichiarato estinto per prescrizione dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Sicché, il bene in sequestro avrebbe dovuto essere restituito.Il mantenimento del vincolo su detti beni è dunque illegittimo: con l’ordinanzaimpugnata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto erroneamente giustificato ilmantenimento del vincolo reale sui beni in sequestro, collegandolo alla condannainflitta a [OSCURATO:PERSONA] (ritenuto socio occulto dell’azienda sequestrata) per ildelitto di partecipazione ad associazione mafiosa contestato al capo A). Si trattadi delitto che non era considerato nel provvedimento genetico di sequestro, con ilquale si sottoponeva a vincolo il compendio aziendale solo in relazione al capo L7).5. Sono agli atti due requisitorie del Pubblico ministero: l’una presentata indata [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] (in vistadell’udienza erroneamente fissata davanti alla Seconda Sezione), che ha chiestodi annullare con rinvio il provvedimento impugnato; l’altra presentata dal SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio ilprovvedimento impugnato e il precedente decreto di sequestro preventivo, conconsequenziale restituzione dei beni.Ambedue le requisitorie sollecitano l’annullamento del provvedimentoimpugnato, stigmatizzando la mancata adesione ai principi stabiliti dalla sentenzarescindente e segnalando che – con il provvedimento impugnato – il Tribunale diVibo [OSCURATO:PERSONA], in modo illegittimo, ha mantenuto il sequestro preventivo per untitolo di reato (quello di associazione di stampo mafioso contestato al capo A) percui non era stata avanzata domanda di imposizione di un vincolo cautelare sulbene.6. Il procedimento è stato deciso all’udienza del 21 aprile 2026, in camera diconsiglio, nessuna delle parti avendo richiesto di partecipare all’udienza, ai sensidell’art. 127 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Assume rilievoassorbente la fondatezza del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].2. Occorre muovere da alcuni dati non controversi, peraltro già chiaramenteevidenziati dalla Seconda Sezione di questa Corte nella sentenza rescindente.2.1. Il sequestro preventivo dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] èstato disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, inrelazione al delitto previsto dall’art. 512-bis, aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1,cod. pen. contestato al capo L7) (cfr. ordinanza Gip del Tribunale di Catanzaro,12/12/2019, pag. 1142, 1147, 1159). Il sequestro è stato disposto nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo nella veste di socio occulto.È altresì non controverso che, con sentenza emessa in data 20/11/2023, ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato estinto per prescrizione il delitto contestatoal capo L7) e condannato il solo [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto previstodall’art. 416-bis cod. pen. a lui contestato al capo A).Con la medesima sentenza, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha altresì disposto laconfisca dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 240, 240-bis e 416-bis, settimo comma cod. pen.2.2. Nella sentenza rescindente, la Seconda Sezione di questa Corte aveva –con chiarezza – evidenziato che il provvedimento di confisca disposto in relazioneal delitto contestato al capo A) non poteva costituire titolo utile a giustificare ilmantenimento del vincolo cautelare sul bene.Ciò in ragione del fatto che «il rapporto tra misure cautelari reali eprovvedimento non definitivo di confisca è connotato dalla radicale diversità delleragioni giustificatrici dei due istituti: il mancato passaggio in giudicato dellasentenza che dispone la confisca rende la stessa non irrevocabile; tale situazione,a ragione della sua non definitività, lascia inalterato il titolo giuridico dell'ablazione,che continua ad essere rappresentato, pro tempore, dall'originario provvedimentodi sequestro: il bene [...] finché la sentenza non diviene irrevocabile, èindisponibile, non perché confiscato, ma perché sequestrato» (così Sez. 2, n.22525 del 08/05/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass., con richiami a Sez. U, n. 48126 del20/07/2017, Muscari, e altra giurisprudenza conforme).In ragione di tale premessa la sentenza rescindente aveva con chiarezzaevidenziato che «la confisca, ad oggi non definitiva, del complesso di beni aziendalisottoposto a sequestro preventivo non costituisce il titolo legittimante latemporanea anticipazione del vincolo ablatorio (qualità riconoscibile solo edesclusivamente al provvedimento ex art. 321 cod. proc. pen.) e non può, di persé sola, giustificare la mancata restituzione all'avente diritto».3. Nel provvedimento impugnato, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respintol’appello proposto avverso il rigetto dell’istanza di restituzione del predetto bene.Il Tribunale ha infatti ritenuto che i poteri del giudice dell’appello cautelare siestendano all’intero thema decidendum; che – tanto premesso – si debbaconstatare che sussiste il fumus di commissione del delitto di partecipazione adassociazione mafiosa; che non incida l’intervenuta prescrizione per il delittocontestato al capo L7); che, peraltro, secondo i giudici di merito, il delittocontestato al capo L7) sarebbe ancora in atto alla data di esercizio dell’azionepenale; che – a prescindere dalla prescrizione del reato contestato al capo L7) –la sentenza di primo grado ha accertato in via sostanziale la sussistenza del reato;che tanto basti ad imporre un vincolo reale sui beni (si evoca Sez. U, n. 31617 del26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 – 01); che sussista altresì il periculum in mora,essendovi il pericolo che il bene sottoposto a sequestro – e di cui è già statadisposta la confisca – possa essere disperso o deteriorato, nelle more delpassaggio in giudicato della sentenza.4. Si tratta di una decisione viziata da erronea applicazione della leggeprocessuale.4.1. Il sequestro preventivo può essere disposto tanto in funzione impeditiva(art. 321, comma 1, cod. proc. pen.), quanto in funzione anticipatoria degli effettidi una futura confisca (art. 321, comma 2). Il provvedimento cautelare può esseredisposto in relazione ad una determinata ipotesi di reato, perché è in relazione adetta ipotesi di reato che deve essere valutata la sussistenza dei presupposti perdisporre la misura cautelare reale.4.2. Ciò posto, è da evidenziare che, in materia di misure cautelari reali, valeil principio della domanda (Sez. 2, n. 32910 del 23/09/2025, Smeda, Rv. 288654– 01; in quel caso, questa Corte ha ritenuto che costituisse violazione del principiodella domanda cautelare la decisione con la quale il giudice adottò un sequestropreventivo per la ritenuta sussistenza di una finalità diversa rispetto a quellaprospettata dal Pubblico ministero; conf. Sez. 3, n. 10400 del 19/11/2024,[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., Rv. 287827 - 05).Sicché si deve ritenere non consentito il mantenimento del vincolo su un benein relazione ad un reato per il quale non era stata formulata la relativa domandacautelare (che era stata in origine formulata solo in relazione ad altro addebito,per cui è però intervenuta sentenza di proscioglimento per intervenutaprescrizione).4.3. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dunque effettuato un’operazioneermeneutica non consentita allorché, in sede di giudizio di rinvio, ha ritenutopossibile il mutamento tanto del titolo di reato per cui è stato in origine disposto ilvincolo cautelare (dal capo L7 al capo A), quanto la funzione del sequestro (dasequestro impeditivo o finalizzato alla confisca facoltativa, ex art. 240, primocomma, cod. pen., in relazione al capo L7, a sequestro preventivo, finalizzato allaconfisca obbligatoria, in relazione al capo A).In tal modo, infatti, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il mantenimentodi un vincolo cautelare su un bene in difetto della relativa domanda. Né assumonorilievo i principi di diritto dettati da Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv.264434 – 01, avendo tale decisione ad oggetto tutt’altre questioni.5. Alla luce delle premesse che precedono, l’ordinanza impugnata deve essereannullata senza rinvio, risultando assorbiti tutti gli ulteriori motivi di ricorso.Ai sensi dell’art. 323 cod. proc. pen. – essendo intervenuta sentenza diproscioglimento per il reato che giustificava la misura cautelare reale, e nonessendo il mantenimento del vincolo giustificato dalla confisca disposta suimedesimi beni con sentenza non definitiva – si deve altresì dichiarare la perdita diefficacia del sequestro preventivo dell'autosalone "[OSCURATO:PERSONA]" di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto del 12/12/2019 del GIPdel Tribunale di Catanzaro.Dichiara la perdita di efficacia del sequestro preventivo dell'autosalone "SuperAuto" di [OSCURATO:PERSONA] e manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione alProcuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod.proc. pen.Così deciso il 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]