CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17168/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore protempore, subentrata a [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesaNumero registro generale 7536/2018Numero sezionale 3874/2026Numero di raccolta generale 17168/2026Data pubblicazione 01/06/2026dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale incalce ai rispettivi controricorsi;-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]-intimata-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 6876 del 2017, depositata il 26 luglio 2017, non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] della comunicazione preventiva di iscrizioneipotecaria, ai sensi dell’art. 77 comma 2 bis d.P.R. n. 602 del 1973, diEquitalia [OSCURATO:SOCIETA]., per il debito complessivo di euro 90.638,65, e dellerelative quattordici cartelle esattoriali, emesse dall’Agenzia delle Entrate perla riscossione di crediti erariali e dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] per la riscossionedelle tasse automobilistiche.2. La CTP di Avellino aveva rigettato il ricorso della contribuente cheaveva, in particolare, lamentato l’omessa notificazione delle cartelleesattoriali, la prescrizione del credito e la nullità del preavviso di iscrizioneipotecaria per difetto di motivazione in mancanza dell’indicazione del bene.3. La CTR della [OSCURATO:PERSONA], adita in appello dalla contribuente, avevarigettato il gravame richiamando la motivazione della sentenza di primogrado.4. Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso percassazione, affidandosi a quattro motivi, e l’Agenzia delle EntrateRiscossione, subentrata a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., si è difesa depositando dueNumero registro generale 7536/2018Numero sezionale 3874/2026Numero di raccolta generale 17168/2026Data pubblicazione 01/06/2026controricorsi con l’assistenza di due diversi legali del libero foro, l’Agenziadelle Entrate, depositando un controricorso tardivo, mentre la RegioneCampania è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità delcontroricorso tardivamente proposto dall’Agenzia delle Entrate rispetto altermine previsto dall’art. 370 c.p.c., nella versione vigente rationetemporis, e dei controricorsi depositati dall’Agenzia delle EntrateRiscossione, con l’assistenza di due diversi legali del libero foro perl’invalidità della relativa procura.1.1. Con riferimento all’inammissibilità del controricorso propostodall’Agenzia delle Entrate l’art. 370 c.p.c., nella versione vigente rationetemporis, prevede che «La parte contro la quale il ricorso è diretto, seintende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi alricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del terminestabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essanon può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussioneorale.»1.2. La norma, applicabile ai giudizi introdotti prima del 1° gennaio 2023per effetto dell’art. 35 comma 5 legge 2022 n. 149, contenente la disciplinatransitoria della legge di riforma del codice di rito, prevede che ilcontroricorso debba essere, a pena di inammissibilità, notificato alricorrente nel termine di venti giorni dalla scadenza del termine per ildeposito del ricorso.1.3. Nel caso in esame, il controricorso è stato notificato dall’Agenzia delleEntrate alla ricorrente, il 13 aprile 2018, mentre il termine di venti giornidalla notificazione, previsto per il deposito del ricorso notificato il 26febbraio 2018, applicato l’art. 155 commi 4 e 5 c.p.c., è scaduto il 19 marzo2018, dal momento che il 18 marzo 2018 cadeva di domenica, conNumero registro generale 7536/2018Numero sezionale 3874/2026Numero di raccolta generale 17168/2026Data pubblicazione 01/06/2026conseguente scadenza del termine per la notifica del controricorso, al 9aprile 2018, dal momento che il 7 aprile cadeva di sabato e l’8 di domenica.Il controricorso dell’ Agenzia delle Entrate, tardivamente notificato il 13aprile 2018, è, quindi, inammissibile.1.4. Con riferimento all’inammissibilità dei due controricorsi propostidall’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] con due diversi avvocati del liberoforo la giurisprudenza della Corte ha chiarito che «In tema di difesa erappresentanza in giudizio, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] si avvalgono dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalleconvenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto,quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933 oppurel'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozionedi apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio amezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riservaall'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il qualela convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale peri giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendolaespressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque,in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o appositadelibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersiaffetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso.» ( Cass.28199 del 2024). E «In proposito va ricordato che il Protocollo 22 giugno2017 tra l'Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] (AdER) e l'AvvocaturaGenerale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Cortedi cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso diconflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che nonintervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dal comma 4dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933; ne consegue che, in difetto di talipresupposti, la procura è invalidamente conferita dall'AdER ad un avvocatoNumero registro generale 7536/2018Numero sezionale 3874/2026Numero di raccolta generale 17168/2026Data pubblicazione 01/06/2026del libero foro e il ricorso o il controricorso sono dichiarati inammissibili (intal senso Cass. 26531/20; Cass. 1806/24).» (Cass n. 28199 del 2024).1.5. In sintesi, nel giudizio di cassazione, il controricorso proposto daAgenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell’avvocato del liberoforo, è inammissibile per effetto dell’invalidità, rilevabile d’ufficio, dellaprocura alle liti derivante dalla riserva convenzionale della difesa nel giudiziodi legittimità all’Avvocatura dello Stato.I controricorsi della Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] sono, pertanto,inammissibili.2. Procedendo all’esame del ricorso per cassazione, ragioni di prioritàlogica impongono la valutazione del terzo motivo, attinente al vizio diomessa pronuncia, prima delle altre censure concernenti il difetto dimotivazione e la violazione di legge.2.1. Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per omessapronuncia sulla domanda relativa alla nullità del preavviso di iscrizioneipotecaria in mancanza dell’indicazione dei beni oggetto dell’esecuzioneoggetto di specifico motivo di appello.2.2. Il motivo è inammissibile.2.3. Non è, infatti, configurabile il vizio di omessa pronuncia chepresuppone la mancanza di qualsiasi provvedimento sulla domanda,eccezione o motivo di appello proposto dalla parte, non ravvisabile ove ilprovvedimento sia, per logica, implicito nella decisione assunta con lapronuncia di rigetto.2.4. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Corte,«non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando,pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine adun motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comportinecessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che talevizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa unaNumero registro generale 7536/2018Numero sezionale 3874/2026Numero di raccolta generale 17168/2026Data pubblicazione 01/06/2026decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione delcaso concreto» (Cass. n. 15255 del 2019).In particolare, sottolinea la Corte, «non ricorre il vizio di omesso esame diun punto decisivo della controversia se l'omissione riguarda una tesidifensiva o un'eccezione che, anche se non espressamente esaminata,risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesadell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto della tesi odell'eccezione, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non giàquale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sulprocedimento ( art. 112 cod. proc. civ.), bensì come violazione di legge ecome difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimitàsulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto»(Cass. n. 12131 del 2023).2.5. Nel caso di specie la CTR ha rigettato l’appello proposto dallacontribuente così ritenendo legittimo l’atto impugnato e implicitamente,infondato, il motivo di appello relativo al difetto dei requisiti formali dicontenuto della comunicazione di preavviso di ipoteca.3. Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 5 c.p.c., la “nullità della sentenza n. 6876/2017 della CTRCampania-sez Salerno per insufficiente motivazione circa un fattocontroverso e decisivo per il giudizio” per aver la CTR, con una motivazionemeramente apparente, affermato apoditticamente l’infondatezzadell’appello e l’incensurabilità della decisione di primo grado, senzaconsiderare le argomentazioni difensive dell’appellante e senza esaminareil motivo di appello relativo alla nullità della comunicazione di iscrizione diipoteca per la mancata indicazione del bene oggetto dell’ipoteca.3.1. Il motivo, ancorché recante in rubrica il riferimento al parametronormativo del vizio di cui all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. non invocabile pereffetto della preclusione connessa alla c.d. doppia conforme, nella suaarticolazione si incentra sulla mera apparenza della motivazione e deduce,Numero registro generale 7536/2018Numero sezionale 3874/2026Numero di raccolta generale 17168/2026Data pubblicazione 01/06/2026quindi, essenzialmente la nullità della sentenza per la mancanza assoluta dimotivazione sui motivi di appello, riconducibile all’error in procedendo di cuiall’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.3.2. Il motivo, pur ricondotto nell’alveo della nullità della sentenza perdifetto di motivazione, è infondato.3.3. In tema di nullità della sentenza per violazione delle norme cheimpongono l’obbligo di motivazione della decisione la giurisprudenza dellaCorte ha da tempo chiarito che la motivazione è solo apparente, e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, unicamente quando,benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass. Sez. U. n. 16159 del 2018; Cass. Sez. U. n. 22232 del 2016 e insenso conforme Cass. n. 13977 del 2019; Cass. n. 6758 del 2022; Cass.n. 1986 del 2025).La fattispecie della motivazione apparente ricorre, dunque, non in ogniipotesi di anomalia della motivazione ma solo quando l’esame complessivodel testo non consente in alcun modo di comprendere il fondamento delladecisione.3.4. Nel caso di specie, la sentenza impugnata, con una motivazionestringata svolta per relationem, richiama essenzialmente la sentenza diprimo grado, rafforzandone la motivazione in relazione al motivo di appelloconcernente la contestazione della regolarità della notificazione dellecartelle oltre che in relazione all’eccezione di prescrizione dei crediti inriscossione su cui la ricorrente neanche aveva formulato motivo di gravame,come risulta dal sintetico richiamo dei due motivi di appello articolatiavverso la sentenza di primo grado ( v. ricorso a pag. 3).Numero registro generale 7536/2018Numero sezionale 3874/2026Numero di raccolta generale 17168/2026Data pubblicazione 01/06/20263.5. La motivazione per relationem ad altro provvedimento nonnecessariamente comporta la nullità della sentenza impugnata o la meraapparenza della motivazione dovendo valutarsi la sua idoneità incombinazione con il provvedimento richiamato a consentire di comprenderele ragioni della decisione.3.6. Con riferimento alla sentenza di appello redatta per relationem allasentenza impugnata, l’orientamento consolidato della Corte evidenzia cheal giudice di appello non è imposta l'originalità né dei contenuti né dellemodalità espositive-sicché lo stesso ben può aderire alla motivazione dellastatuizione impugnata ove la condivida, senza necessità di ripeterne tuttigli argomenti o di rinvenirne altri-ma la condivisione della motivazione deve,comunque, essere raggiunta attraverso una autonoma valutazione critica,che deve emergere, sia pure in modo sintetico, dal testo della decisione(Cass. n. 15884 del 2017; Cass. n. 5209 del 2018; Cass. n. 28139 del2018), mentre risulta viziata la decisione con cui il giudice si sia limitato adaderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, chea tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione diinfondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 28139 del 2018; Cass. n.14786 del 2016).3.7. Nel caso di specie dalla lettura combinata della motivazione dellasentenza impugnata e della sentenza di primo grado emerge che inrelazione al primo motivo di appello è stata ritenuta la ritualità dellanotificazione delle cartelle esattoriali sulla base dell’esame delladocumentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] infotocopia, attribuendo efficacia probatoria alle copie, in difetto dellacontestazione da parte della ricorrente della loro conformità all’originale,pur in mancanza della relativa attestazione. E il percorso argomentativo cheha condotto i giudici di merito è logicamente idoneo a supportare ladecisione di rigetto del motivo di gravame mentre, in ragione del difetto dispecificità del motivo di ricorso, non risulta neanche il fatto che siano stateNumero registro generale 7536/2018Numero sezionale 3874/2026Numero di raccolta generale 17168/2026Data pubblicazione 01/06/2026sottoposte al loro esame le diverse contestazioni, esposte nel ricorso percassazione, senza alcun riferimento agli atti di causa dei pregressi gradi digiudizio ove sarebbero state dedotte, posto che nello stralcio dei motivi diimpugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione di ipotecariportati in ricorso figura solo la generica deduzione dell’ “omessa provadella rituale notifica delle cartelle di pagamento” prodromiche ( v. ricorso apag. 3).3.8. Quanto, poi, al secondo motivo di appello relativo alla nullità dellacomunicazione di iscrizione ipotecaria per la mancanza di indicazione delbene, la sentenza di primo grado richiamata nella sentenza impugnatarisulta motivata sull’inesistenza di vizi di motivazione dell’atto impugnatoladdove afferma “ va ribadito il principio secondo cui deve riconoscersi laregolarità formale dell’avviso di accertamento in relazione al corredomotivazionale, quando sono indicati gli elementi addotti a suo sostegnoanche con il rinvio ad altri atti già portati a conoscenza del contribuente” econclude, poi, per la completezza della motivazione dell’atto impositivo che“ha consentito alla ricorrente di svolgere efficacemente la propria difesa” (v. sentenza CTP di Avellino n. 1155 del 2015 a pag. 4) mentredall’enunciazione del motivo di appello riportata nel ricorso per cassazionenon risulta che sia stata censurata la ratio decidendi espressa dalla sentenzadi primo grado in ordine alla possibilità di desumere gli elementi essenzialidell’atto mediante rinvio alla documentazione richiamata.In ogni caso, anche a ritenere che la sentenza impugnata abbia mancato dimotivare il rigetto del motivo di appello la questione di diritto sottoposta alsuo esame, relativa alla validità della comunicazione preventiva di ipotecain mancanza dell’indicazione del bene da assoggettare a vincolo, è infondatae la CTR è pervenuta, comunque, ad una decisione corretta integrabile, nellamotivazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. ( Cass. n. 28663 del 2013; Cass.Sez. U. n. 2731 del 2017).Numero registro generale 7536/2018Numero sezionale 3874/2026Numero di raccolta generale 17168/2026Data pubblicazione 01/06/2026Infatti, l’orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte ritienenecessaria nella comunicazione preventiva di ipoteca esclusivamentel’indicazione del credito tributario e non anche quella dell’immobile.Afferma, al riguardo, la Corte che «In tema di riscossione esattoriale, l'art.77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, prevede che la comunicazionepreventiva di iscrizione ipotecaria, avendo contenuto informativo-sollecitatorio, contenga esclusivamente l'indicazione del credito tributario enon anche quella dell'immobile su cui l'agente della riscossione procederàall'iscrizione in caso di perdurante inadempienza del debitore, poichél'individuazione del cespite si rende necessaria solo al momento dellasuccessiva costituzione del diritto reale di garanzia con l'esecuzione dellapubblicità immobiliare.» (Cass. n. 25456 del 2025; Cass. n. 7233 del 2021;Cass. n. 36000 del 2021; Cass. n. 24258 del 2014).4. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R.n. 602 del 1973 e dell’art. 115 c.p.c. per aver la CTR ritenuto erroneamentela ritualità della notificazione delle cartelle eseguita ad un indirizzo diversoda quello di residenza della destinataria risultante dal certificato anagraficoe aver posto a carico della contribuente l’onere di contestare la conformitàall’originale della relativa documentazione prodotta dall’Agenzia delleEntrate [OSCURATO:PERSONA] solo in fotocopia, pur trattandosi di notificazioniinesistenti anche perché mancanti della necessaria asseverazione.4.1. Il motivo è inammissibile.4.2. La censura, sotto la forma della deduzione del vizio di violazione dilegge, sottintende la richiesta di rivisitazione del giudizio di merito espressodalla CTR sulla ritualità della notificazione delle cartelle esattoriali sottesealla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e sulla mancanza dicontestazione della conformità all’originale della relativa documentazione.4.3. La giurisprudenza della Corte ha ripetutamente affermato che il viziodi violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto applicataNumero registro generale 7536/2018Numero sezionale 3874/2026Numero di raccolta generale 17168/2026Data pubblicazione 01/06/2026nella sentenza impugnata risolvendosi nella negazione o affermazioneerronea dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzionealla norma di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispeciedelineata. Il vizio di falsa applicazione di legge consiste, invece, onell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non lesi addice, perché la fattispecie astratta prevista - pur rettamente individuatae interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, inrelazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche checontraddicano la sua pur corretta interpretazione.Non rientra, invece, nell'ambito applicativo dell'art. 360 comma 1 n. 3c.p.c., l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta infunzione delle risultanze di causa che è esterna all'esatta interpretazionedella norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottrattaperciò al sindacato di legittimità se non sotto l'aspetto del vizio dimotivazione (Cass. n. 640 del 2019; Cass. n. 3340 del 2019; Cass. n. 24155del 2017).4.4. La corretta deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione dellalegge richiede, dunque, l’indicazione puntuale delle norme di cui si lamentala violazione, l’esame del loro contenuto precettivo ed il raffronto con leaffermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata ma non l’analisie la valutazione delle risultanze probatorie volta a contrastare laricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito.4.5. Nel caso di specie, la ricorrente ha censurato non tanto la violazionedelle norme richiamate ma il fatto che sia stata adottata una decisione incontrasto con le risultanze della documentazione relativa alla notificazionedelle diverse cartelle e alla presunta contestazione della conformitàall’originale delle fotocopie, invitando la Corte a “verificare che le fotocopiedepositate dalla Equitalia risultavano, per altro, incomplete e comunque nonafferenti alle notifiche relative a tutte le cartelle impugnate”. Ma la verificadella regolarità della notifica di un atto non giudiziale, qual è la cartella diNumero registro generale 7536/2018Numero sezionale 3874/2026Numero di raccolta generale 17168/2026Data pubblicazione 01/06/2026pagamento, costituisce una questione di merito che non consente alla Cortel’esame diretto dei fascicoli dei gradi pregressi ( Cass. n. 6288 del 2025;Cass n. 13770 del 2026).4.6. Con riferimento alla lamentata violazione dell’art. 115 c.p.c. lacensura mossa dalla ricorrente non si confronta con il contenuto dellasentenza impugnata che non ha considerato incontestata la “regolarità dellanotificazione”, che è un giudizio e non un fatto, ma semplicemente laconformità all’originale della documentazione relativa alle notifiche prodottain copia.5. Con il quarto motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 e 5 c.p.c. la “nullità della sentenza n. 6876/2017 della CTRCampania-sez Salerno per insufficiente motivazione circa un fattocontroverso e decisivo per il giudizio, falsa applicazione dell’art. 2953 c.c. e2948 n. 4 c.c.” La CTR avrebbe, infatti, reso una motivazione meramenteapparente sulla questione della prescrizione ed avrebbe violato la relativadisciplina, applicando la previsione dell’art. 2953 c.c., pur in mancanza diun provvedimento giudiziale che possa aver determinato il giudicatosull’impugnazione dell’avviso di accertamento, invece, della previsionedell’art. 2948 n. 4 c.c. relativa alla prescrizione delle obbligazioni connotateda periodicità come le obbligazioni fiscali.5.1. Il motivo cumula la censura di difetto di motivazione e di violazionedella disciplina della prescrizione ed è inammissibile.5.2. La doglianza manca del requisito di specificità di cui all’art. 366comma 1 n. 6 c.p.c. dal momento che la ricorrente non ha riportato la partedell’atto di appello in cui avrebbe censurato la decisione assunta sullaquestione della prescrizione dalla sentenza di primo grado richiamata dallasentenza impugnata e, nella stessa descrizione sintetica del contenuto deidue motivi di appello proposti, rinvenibile nel ricorso per cassazione, non viè traccia dell’impugnazione della decisione in punto di prescrizione ( v.ricorso a pag. 3).Numero registro generale 7536/2018Numero sezionale 3874/2026Numero di raccolta generale 17168/2026Data pubblicazione 01/06/20266. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.7. Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio dilegittimità stante l’inammissibilità del controricorso dell’Agenzia delleEntrate e dei controricorsi dell’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] ed essendola Regione [OSCURATO:PERSONA] rimasta intimata.Attesa la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussiste a carico dellaricorrente l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamentospettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020). P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 7.5.2026.Il PresidenteVALENTINO LENOCI