CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 25996/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11456-2021 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' ANTONIO; - intimato - Oggetto R.G.N. 11456/2021 Cron. Rep. Ud. 28/04/2023 CC avverso la sentenza n. 282/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 12/02/2021 R.G.N. 432/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’a ppello di Cagliari, con la sentenza in epigrafe indicata, in riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto all’attuale parte intimata la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto con applicazione del più favorevole coefficiente dell’1,5 per il periodo giugno 1972 – gennaio 1992 , in riferimento all’attivitàlavorativa prestata per la [OSCURATO:SOCIETA], come tubista, carpentiere e saldatore nel reparto manutenzione; 2. la cassazione della sentenza è domanda dall'INPS, con un motivo, avverso il quale la parte intimata non ha svolto attività difensiva; [OSCURATO:PERSONA] 3. l’ente previdenziale si duole di v iolazione di legge per avere la Corte di merito applicato il coefficiente di rivalutazione previsto dall'art. 13, co.8, L.n.257/1992 (1.5 ai fini sia dell’accesso a pensione sia della relativa misura), anziché quello previsto dall'art. 47 del d.l.n. 269/2003 (1,25 utile ai soli fini della misura della pensione);censura l’affermazione della Corte di merito per cui il lavoratore alla data del 2.10.2003 era già in pensione di talchè aveva già maturato il trattamento pensionistico, e assume, alla stregua degli atti di causa, che il lavoratore era pensionato soltanto dal maggio 2006 mentre la Corte di merito si era appagata, ai fini della decisione, dell’irrilevante riscontro dell’avvenuto compimento del decennio di esposizione al 2 ottobre 2003; 4. il ricorso è da accogliere; 5. dalle stesse allegazioni del pensionato e dalla sentenza di appello risulta che dopo il 2 ottobre 2003 sono state presentate le domande all’INAIL, all'INPS e, per di più, dopo tale data è stato proposto il giudizio (iniziato il 19 dicembre 2016), onde nessuna delle condizioni sussiste, nella specie, per assicurare la salvaguardia del più favorevole coefficiente di rivalutazione al lavoratore pensionato dal maggio 2006 e non già in pensione alla data del 2 ottobre 2003 (diversamente da quanto assume la Corte di merito, peraltro in taluni passaggi argomentativi evocando un diverso nome della parte appellante);6. invero, in forza della L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132, la presentazione della domanda originaria all'INAIL in data precedente al 2.10.2003 determina l'applicazione del regime di rivalutazione contributiva più favorevole (sia sotto il profilo del quantum sia sotto il profilo dell'operatività del beneficio) stabilito dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, con diritto, per un verso, al coefficiente di 1,5, per quanto attiene l'entità del beneficio accordato dalla legge e, per altro verso, ad utilizzare la contribuzione riconosciuta per esposizione ad amianto, ai fini del conseguimento del diritto a pensione e non soltanto per l'aumento del quantum della prestazione pensionistica; 7. a tale riguardo, va ricordato che il regime intertemporale (con la salvezza del precedente più favorevole regime previsto della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, sotto i due aspetti indicati) è stato delineato - oltr e che dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 6-bis, convertito nella L. n. 326 del 2003, anche con la successiva L. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) la quale, nell'art. 3, comma 132, ha disposto: " In favore dei lavoratori che abbiano già maturato alla data del 2.10.2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'Inail o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'Inail"; 8. l a norma (intervenuta dopo il comma 6 bis introdotto in sede di conversione del D.L. n. 269 del 2003 dalla L. n. 326 del 2003), in sostanza, ha esteso il regime previgente (e più favorevole) a tutti lavoratori che prima del 2.10.2003 (oltre ad aver ottenuto sentenze favorevoli) avessero ottenuto o anche semplicemente richiesto all'Inail la certificazione dell'esposizione all'amianto; ed ha riconosciuto quindi come intangibili detti accertamenti, ancorché i medesimi lavoratori non avessero maturato alla stessa data e nel contempo i requisiti contributivi ed anagrafici per il diritto al trattamento pensionistico o non avessero effettuato alcuna domanda all'Inps ai sensi e per gli effetti di cui al cit. D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 6-bis; 9. l a norma contenuta nella legge finanziaria ha, quindi, fatto salvo il diritto all'applicazione della più favorevole normativa sulla base della semplice richiesta avanzata all'INAIL per la certificazione dell'esposizione; 10. pertanto, in applicazione di tale ch iara disciplina (su cui Cass. n. 8649/12 e, tra le altre, Cass. n. 27872 del 2019), solo se la domanda di certificazione all'INAIL sia stata presentata in data successiva al 2.10.2003 opera il meno favorevole regime stabilito dal D.L. n. 269 del 2003, art.47 convertito nella L. n. 326 del 2003 e salvo che sussistano le altre situazioni previste dal cit. art. 47, comma 6-bis, che già consentivano di applicare il regime più favorevole (v., ex plurimis, Cass. n. 15679 del 2006); 11. in conclusione, l’applicabilit à del più favorevole coefficiente di cui all'art. 13, co.8 L.n.257/1992 presupponeva la verifica dell’avvenuta maturazione del diritto al trattamento pensionistico alla medesima data; 12. la Corte di appello ha applicato il più favorevole coefficiente di rivalutazione in difetto delle condizioni normativamente prescritte, valorizzando esclusivamente il periodo temporale di esposizione, in riferimento a domande, all’Inail e all’Inps, in data successiva al 1°.10.2003, aricorso depositato del pari in epoca successiva, da soggetto pensionato dal maggio 2006 ( errone amente collocando, come dianzi già rimarcato, il pensionamento del lavoratore alla data del 2 ottobre 2003, in difetto, peraltro, di allegazione, fin dal primo grado, della posizione pensionistica del ricorrente); 13. la sentenza va, pertanto, cassata e , per non essere necessari ulteriori accerta m enti in fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigettodell’originaria domanda; 14. l’esito alterno del giudizio di merito giustifica la compensazione delle spese del giudizio di merito, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; spese compensate del giudizio di merito; condanna la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.500,00 per compensi