Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 12027/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9816-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12; -resistente - avverso la sentenza n. 72/2019 della Corte d'appello di Perugia, depositata il 24/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2021 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del P.M. in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 3 l. n. 89/2001 [OSCURATO:PERSONA] chiedeva che, accertata la violazione dell’art.6 CEDU per il mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 1, il Presidente della corte d’appello di Perugia ingiungesse al Ministero della giustizia il pagamento in favore della ricorrente, della somma di euro 1.800, ovvero all’altra ritenuta di giustizia e liquidata in via equitativa, a ristoro del danno non patrimoniale dalla stessa in ragione della durata di un procedimento, in materia parimentidi equa riparazione, protratto per oltre 5 anni per due gradi di giudizio. 2.Con decreto n. 2751/2018, depositato in data 2 ottobre 2018, il consigliere designato della corte d’appello di Perugia, in accoglimento parziale della domanda, ingiungeva al Ministero della giustizia di pagare, in favore dell’istante, la somma di euro 1.600,00, oltre interessi.

Condannava altresì la stessa Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di procedimento liquidate in euro 250,00 e gli esborsi in euro 27,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CI, con distrazione ex art. 93 c.p.c. 3.Avverso tale decreto, l’istante proponeva opposizione ex art. 5 ter l. n. 89/2001, censurando la sola liquidazione delle spese di lite operata dal decreto opposto, in quanto disposta senza l’osservanza dei parametri di cui alla tabella n.12 del d.m. n. 55/2014; e poiché la concreta misura dei compensi liquidati risultava remunerare l’opera del difensore in maniera praticamente simbolica e, come tale, non consona al decoro professionale, in violazione dell’art. 2233 cod.civ.. 4.L’Amministrazione si costituiva in giudizio deducendo l’inammissibilità dell’opposizione e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda proposta dall’opponente, in quanto infondata. 5.La corte d’appello, con decreto n. 72/2019, pubblicato il 21 gennaio 2019, respingeva integralmente l’opposizione, confermando il decreto opposto, in quanto, ad avviso del Collegio, la regolazione delle spese della fase di ingiunzione è regolata dalla tabella n. 8 del d.m. 55/2014, relativa ai procedimenti monitori, in quanto priva di natura contenziosa, e non dalla tabella n. 12, relativa, invece, ai contenziosi dinnanzi alla corte d’appello.

Sicché, sulla corrispondente tariffa dello scaglione di riferimento (Euro 0 – 5.200), pari a Euro 450,00 (valore medio), la corte territoriale ha ritenuto inoltre operante la riduzione fino al 50% come prevista dall’art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in ragione della particolare semplicità della controversia, senza che la riduzione richiedesse specifica motivazione ex art. 9 d.m. n. 140/2012.

Infine, la corte d’appello condannava l’opponente a rifondere a favore dell’Amministrazione le spese legali di lite liquidate, ai sensi della tabella n. 12 d.m. n. 55/2014, per un importo pari a euro 1.198,50, stante il valore di euro 1.600,00 della causa. 6.In data 21 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del suddetto decreto, affidato a due motivi.

L’amministrazione, invece, non presentava alcun controricorso. 7.Fissato all’udienza pubblica del 16 dicembre 2021, il ricorso è stato tuttavia trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e dall’art. 7 del decreto- legge n. 105 del 2021, convertito nella legge n. 126 del 2021, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 7.1.Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso venga respinto. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione ed errata interpretazione dell’art. 91 cod.proc.civ., dell’art. 2233, comma 2 cod.civ.., e delle norme relative alla liquidazione dei compensi previste dal d.m. n. 55/2014 e d.m. n. 37/2017. 9.Assume il ricorrente che la liquidazione delle spese di lite del procedimento di ingiunzione ex art. 3 l. n. 89/2001, in caso di accoglimento della domanda proposta dalla parte privata, dovrebbe essere determinata sulla base della tabella n. 12 (“giudizi innanzi alla Corte d’appello”) e non sulla base della tabella n. 8 (“procedimenti monitori”) del d.m. n. 55/2014.

In ogni caso, il ricorrente deduce che tale liquidazione non debba remunerare l’opera del difensore in maniera praticamente simbolica e, come tale, non consona al decoro professionale (nella fattispecie appena euro 250,00, a fronte di un riconoscimento alla parte istante di euro 1.600,00). 10.La censura non merita accoglimento. 11.Si applica alla fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato la tabella n.8, rubricata “procedimenti monitori”, allegata al d.m. 55/2014. 12.La circostanza che si tratti di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d’appello con caratteri di “atipicità” rispetto a quello previsto dagli artt. 633 e ss, cod. proc. civ., non esclude l’applicabilità della tabella

8. Infatti il connotato che rileva in forma pregnante allo scopo dell’individuazione del parametro da applicare per la liquidazione e quantificazione delle spese della fase destinata a compiersi dinanzi al consigliere designato, è propriamente l’iniziale assenza di contraddittorio che accomuna il primo sviluppo del procedimento ex lege Pinto e l’ordinario procedimento d’ingiunzione (cfr. Cass. 16512/2020). 13.Il suddetto rilievo, costantemente rimarcato nella giurisprudenza della Corte che ha ricostruito il procedimento in esame (cfr. Cass. Cass.19348/2015; id.20463/2015; id.26851/2016;), consente di ritenere non condivisibili i precedenti richiamati dalla ricorrente e di passare a verificare la corretta applicazione dei valori medi di cui alla tabella 8 d.m. 55/2014 (si applica nel caso di specie il d.m. 8.3.2018, n.37, pubblicato in G.U. n.96 del 26/4/2018). 14.Alla stregua di detto prospetto ( relativo ai “procedimenti monitori”) ed in rapporto allo scaglione di riferimento (euro 0,01- euro 5200,00) i minimi si specificano (nel complesso per la fase di studio, istruttoria e conclusiva) in euro 225,00 (euro 450,00-valore dei “medi” -decurtato del 50%).

La corte di Perugia ha liquidato il maggior importo di euro 250,00. 15.Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 14 e 91 cod.pro.civ., nonché delle norme relative alla liquidazione dei compensi ex d.m. n. 55/2014 e d.m. n. 37/2018.

16. Assume la ricorrente che, in sede di opposizione ex art. 5 ter l. n. 89/2001, ove la parte opponente contesti soltanto la liquidazione delle spese di lite, operata a suo favore in sede monitoria (e non dell’equo indennizzo attribuibile, il cui importo non risulta contestato neppure dall’Amministrazione opposta), il valore della controversia, ai fini della determinazione delle spese di lite del procedimento di opposizione stesso, è rappresentato dall’importo disputato delle spese pretese e non dall’importo dell’equo indennizzo liquidato e non censurato. 17.Ilmotivo appare fondato.

18. Va premesso che se l'opposizione ex art. 5-ter legge n.89/01 è respinta, poiché il decreto monocratico sopravvive tanto nel suo contenuto dichiarativo quanto nel capo che liquida le spese, il regolamento che ne segue in sede di opposizione, non potendo riguardare anche le spese, ormai intangibili, della fase monitoria, è ulteriore ed autonomo. 19.In particolare è stato chiarito che l'opposizione ex art. 5-ter della parte privata insoddisfatta dall'esito della fase monitoria ha carattere pretensivo, a differenza di quella erariale che ha sempre e solo natura difensiva.

Pertanto, salvo l'ipotesi d'opposizione incidentale, il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto emesso ai sensi dell'art. 3, comma 5, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese.

Di conseguenza queste ultime nel caso di rigetto dell'opposizione vanno regolate in maniera del tutto autonoma, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto monocratico che abbia accolto solo parzialmente la domanda di equa riparazione (cfr. Cass. 26851/2016). 20.A tal proposito è già stato considerato che “l'affermata unitarietà del procedimento della legge n. 89/01 e il suo esito finale allorché, come nel caso in oggetto, resti comunque accertata la responsabilità dello Stato per la durata irragionevole del giudizio presupposto, non consentono di evocare, in funzione di contrasto, il principio per cui la parte vittoriosa non può soggiacere al pagamento delle spese sostenute da quella soccombente.

Pur nell'indiscussa unitarietà del procedimento ex lege Pinto, profili impugnatori restano presenti e ineludibili in questo come in ogni altro rimedio che produca anche un effetto demolitorio d'un precedente provvedimento, e impongono un regolamento delle spese non unitario ove tale effetto non sia conseguito.

La tutela del diritto all'equa riparazione non resta monca, ma soddisfatta dalle spese della fase monitoria; il di più provocato da un'opposizione infondata è correttamente posto a carico della parte opponente, salvo ricorrano ipotesi di compensazione ai sensi dell'art. 92, cpv. c.p.c.”(cfr. Cass. 26851/2016). 21.Tanto premesso nel caso di opposizione solo in punto di spese al giudice dell’opposizione viene riproposta una parte limitata della domanda al fine di ottenere una “riforma” solo parziale del decreto del consigliere estensore, sicchè il valore della causa si riduce proporzionalmente e ad esso va commisurata l'entità degli onorari dovuti al professionista (cfr.per l’affermazione del principio, seppure riferito nel caso di specie all’appello, Cass. 18233/2009). 22.Il provvedimento impugnato va dunque cassato là dove ha affermato che il valore della causa è determinato in euro 1600,00, pari all’equo indennizzo quantificato dal consigliere designato, invece che in euro 510,00 corrispondente alla sola domanda devolutain appello in relazione alla minore misura liquidata a titolo di spese di lite e pari ad euro 250,00 riconosciuto dal consigliere designato sulla base del devolutum e cioè dell’importo delle spese liquidate nel decreto del consigliere estensore e non del valore dell’indennizzo riconosciuto e non oggetto di impugnazione. 23.In tale prospettiva il valore della controversia di opposizione è pari ad euro 510,00 e per la determinazione delle spese di lite risulta applicabile lo scaglione tariffario da euro 0,01 ad euro 1100,00 e non quello da 1100,01 ad euro 5200,00 della tabella 12 d.m. 55/2014 (come modificato dal d.m. 37/2018). 24.Ciò posto la liquidazione operata dalla corte d’appello in ragione dei minimi tariffari stante la speciale semplicità con le riduzioni del 70% per l’attività istruttoria e del 50% per le altre voci non corrisponde, ove applicate le tariffe dello scaglione corretto come sopra individuato, non condurrebbe all’importo di euro 1.198,50 liquidato sulla base di un maggiore valore della causa. 25.Il decreto impugnato va, pertanto, cassato in relazione al motivo accolto con rinvio alla corte d’appello di Perugia affinchè provveda alla liquidazione delle spese secondo il sopra enunciato principio, nonché alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, respinto il primo, cassa e rinvia alla corte d’appello di Perugia, in diversa composizione anche per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9816-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12; -resistente - avverso la sentenza n. 72/2019 della Corte d'appello di Perugia, depositata il 24/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2021 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del P.M. in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 3 l. n. 89/2001 [OSCURATO:PERSONA] chiedeva che, accertata la violazione dell’art.6 CEDU per il mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 1, il Presidente della corte d’appello di Perugia ingiungesse al Ministero della giustizia il pagamento in favore della ricorrente, della somma di euro 1.800, ovvero all’altra ritenuta di giustizia e liquidata in via equitativa, a ristoro del danno non patrimoniale dalla stessa in ragione della durata di un procedimento, in materia parimentidi equa riparazione, protratto per oltre 5 anni per due gradi di giudizio. 2.Con decreto n. 2751/2018, depositato in data 2 ottobre 2018, il consigliere designato della corte d’appello di Perugia, in accoglimento parziale della domanda, ingiungeva al Ministero della giustizia di pagare, in favore dell’istante, la somma di euro 1.600,00, oltre interessi. Condannava altresì la stessa Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di procedimento liquidate in euro 250,00 e gli esborsi in euro 27,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CI, con distrazione ex art. 93 c.p.c. 3.Avverso tale decreto, l’istante proponeva opposizione ex art. 5 ter l. n. 89/2001, censurando la sola liquidazione delle spese di lite operata dal decreto opposto, in quanto disposta senza l’osservanza dei parametri di cui alla tabella n.12 del d.m. n. 55/2014; e poiché la concreta misura dei compensi liquidati risultava remunerare l’opera del difensore in maniera praticamente simbolica e, come tale, non consona al decoro professionale, in violazione dell’art. 2233 cod.civ.. 4.L’Amministrazione si costituiva in giudizio deducendo l’inammissibilità dell’opposizione e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda proposta dall’opponente, in quanto infondata. 5.La corte d’appello, con decreto n. 72/2019, pubblicato il 21 gennaio 2019, respingeva integralmente l’opposizione, confermando il decreto opposto, in quanto, ad avviso del Collegio, la regolazione delle spese della fase di ingiunzione è regolata dalla tabella n. 8 del d.m. 55/2014, relativa ai procedimenti monitori, in quanto priva di natura contenziosa, e non dalla tabella n. 12, relativa, invece, ai contenziosi dinnanzi alla corte d’appello. Sicché, sulla corrispondente tariffa dello scaglione di riferimento (Euro 0 – 5.200), pari a Euro 450,00 (valore medio), la corte territoriale ha ritenuto inoltre operante la riduzione fino al 50% come prevista dall’art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in ragione della particolare semplicità della controversia, senza che la riduzione richiedesse specifica motivazione ex art. 9 d.m. n. 140/2012. Infine, la corte d’appello condannava l’opponente a rifondere a favore dell’Amministrazione le spese legali di lite liquidate, ai sensi della tabella n. 12 d.m. n. 55/2014, per un importo pari a euro 1.198,50, stante il valore di euro 1.600,00 della causa. 6.In data 21 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del suddetto decreto, affidato a due motivi. L’amministrazione, invece, non presentava alcun controricorso. 7.Fissato all’udienza pubblica del 16 dicembre 2021, il ricorso è stato tuttavia trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e dall’art. 7 del decreto- legge n. 105 del 2021, convertito nella legge n. 126 del 2021, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 7.1.Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso venga respinto. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione ed errata interpretazione dell’art. 91 cod.proc.civ., dell’art. 2233, comma 2 cod.civ.., e delle norme relative alla liquidazione dei compensi previste dal d.m. n. 55/2014 e d.m. n. 37/2017. 9.Assume il ricorrente che la liquidazione delle spese di lite del procedimento di ingiunzione ex art. 3 l. n. 89/2001, in caso di accoglimento della domanda proposta dalla parte privata, dovrebbe essere determinata sulla base della tabella n. 12 (“giudizi innanzi alla Corte d’appello”) e non sulla base della tabella n. 8 (“procedimenti monitori”) del d.m. n. 55/2014. In ogni caso, il ricorrente deduce che tale liquidazione non debba remunerare l’opera del difensore in maniera praticamente simbolica e, come tale, non consona al decoro professionale (nella fattispecie appena euro 250,00, a fronte di un riconoscimento alla parte istante di euro 1.600,00). 10.La censura non merita accoglimento. 11.Si applica alla fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato la tabella n.8, rubricata “procedimenti monitori”, allegata al d.m. 55/2014. 12.La circostanza che si tratti di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d’appello con caratteri di “atipicità” rispetto a quello previsto dagli artt. 633 e ss, cod. proc. civ., non esclude l’applicabilità della tabella 8. Infatti il connotato che rileva in forma pregnante allo scopo dell’individuazione del parametro da applicare per la liquidazione e quantificazione delle spese della fase destinata a compiersi dinanzi al consigliere designato, è propriamente l’iniziale assenza di contraddittorio che accomuna il primo sviluppo del procedimento ex lege Pinto e l’ordinario procedimento d’ingiunzione (cfr. Cass. 16512/2020). 13.Il suddetto rilievo, costantemente rimarcato nella giurisprudenza della Corte che ha ricostruito il procedimento in esame (cfr. Cass. Cass.19348/2015; id.20463/2015; id.26851/2016;), consente di ritenere non condivisibili i precedenti richiamati dalla ricorrente e di passare a verificare la corretta applicazione dei valori medi di cui alla tabella 8 d.m. 55/2014 (si applica nel caso di specie il d.m. 8.3.2018, n.37, pubblicato in G.U. n.96 del 26/4/2018). 14.Alla stregua di detto prospetto ( relativo ai “procedimenti monitori”) ed in rapporto allo scaglione di riferimento (euro 0,01- euro 5200,00) i minimi si specificano (nel complesso per la fase di studio, istruttoria e conclusiva) in euro 225,00 (euro 450,00-valore dei “medi” -decurtato del 50%). La corte di Perugia ha liquidato il maggior importo di euro 250,00. 15.Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 14 e 91 cod.pro.civ., nonché delle norme relative alla liquidazione dei compensi ex d.m. n. 55/2014 e d.m. n. 37/2018. 16. Assume la ricorrente che, in sede di opposizione ex art. 5 ter l. n. 89/2001, ove la parte opponente contesti soltanto la liquidazione delle spese di lite, operata a suo favore in sede monitoria (e non dell’equo indennizzo attribuibile, il cui importo non risulta contestato neppure dall’Amministrazione opposta), il valore della controversia, ai fini della determinazione delle spese di lite del procedimento di opposizione stesso, è rappresentato dall’importo disputato delle spese pretese e non dall’importo dell’equo indennizzo liquidato e non censurato. 17.Ilmotivo appare fondato. 18. Va premesso che se l'opposizione ex art. 5-ter legge n.89/01 è respinta, poiché il decreto monocratico sopravvive tanto nel suo contenuto dichiarativo quanto nel capo che liquida le spese, il regolamento che ne segue in sede di opposizione, non potendo riguardare anche le spese, ormai intangibili, della fase monitoria, è ulteriore ed autonomo. 19.In particolare è stato chiarito che l'opposizione ex art. 5-ter della parte privata insoddisfatta dall'esito della fase monitoria ha carattere pretensivo, a differenza di quella erariale che ha sempre e solo natura difensiva. Pertanto, salvo l'ipotesi d'opposizione incidentale, il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto emesso ai sensi dell'art. 3, comma 5, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese. Di conseguenza queste ultime nel caso di rigetto dell'opposizione vanno regolate in maniera del tutto autonoma, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto monocratico che abbia accolto solo parzialmente la domanda di equa riparazione (cfr. Cass. 26851/2016). 20.A tal proposito è già stato considerato che “l'affermata unitarietà del procedimento della legge n. 89/01 e il suo esito finale allorché, come nel caso in oggetto, resti comunque accertata la responsabilità dello Stato per la durata irragionevole del giudizio presupposto, non consentono di evocare, in funzione di contrasto, il principio per cui la parte vittoriosa non può soggiacere al pagamento delle spese sostenute da quella soccombente. Pur nell'indiscussa unitarietà del procedimento ex lege Pinto, profili impugnatori restano presenti e ineludibili in questo come in ogni altro rimedio che produca anche un effetto demolitorio d'un precedente provvedimento, e impongono un regolamento delle spese non unitario ove tale effetto non sia conseguito. La tutela del diritto all'equa riparazione non resta monca, ma soddisfatta dalle spese della fase monitoria; il di più provocato da un'opposizione infondata è correttamente posto a carico della parte opponente, salvo ricorrano ipotesi di compensazione ai sensi dell'art. 92, cpv. c.p.c.”(cfr. Cass. 26851/2016). 21.Tanto premesso nel caso di opposizione solo in punto di spese al giudice dell’opposizione viene riproposta una parte limitata della domanda al fine di ottenere una “riforma” solo parziale del decreto del consigliere estensore, sicchè il valore della causa si riduce proporzionalmente e ad esso va commisurata l'entità degli onorari dovuti al professionista (cfr.per l’affermazione del principio, seppure riferito nel caso di specie all’appello, Cass. 18233/2009). 22.Il provvedimento impugnato va dunque cassato là dove ha affermato che il valore della causa è determinato in euro 1600,00, pari all’equo indennizzo quantificato dal consigliere designato, invece che in euro 510,00 corrispondente alla sola domanda devolutain appello in relazione alla minore misura liquidata a titolo di spese di lite e pari ad euro 250,00 riconosciuto dal consigliere designato sulla base del devolutum e cioè dell’importo delle spese liquidate nel decreto del consigliere estensore e non del valore dell’indennizzo riconosciuto e non oggetto di impugnazione. 23.In tale prospettiva il valore della controversia di opposizione è pari ad euro 510,00 e per la determinazione delle spese di lite risulta applicabile lo scaglione tariffario da euro 0,01 ad euro 1100,00 e non quello da 1100,01 ad euro 5200,00 della tabella 12 d.m. 55/2014 (come modificato dal d.m. 37/2018). 24.Ciò posto la liquidazione operata dalla corte d’appello in ragione dei minimi tariffari stante la speciale semplicità con le riduzioni del 70% per l’attività istruttoria e del 50% per le altre voci non corrisponde, ove applicate le tariffe dello scaglione corretto come sopra individuato, non condurrebbe all’importo di euro 1.198,50 liquidato sulla base di un maggiore valore della causa. 25.Il decreto impugnato va, pertanto, cassato in relazione al motivo accolto con rinvio alla corte d’appello di Perugia affinchè provveda alla liquidazione delle spese secondo il sopra enunciato principio, nonché alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo, respinto il primo, cassa e rinvia alla corte d’appello di Perugia, in diversa composizione anche per
Decreto Cassazione n. 12027/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris