CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 20666/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21753-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N. 21753/2019 Cron. Rep. Ud. 06/06/2023 CC avverso la sentenza n. 113/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 11/04/2019 R.G.N. 398/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di appello di Catanzaro ha respinto l’appello di Trenitalia spa, confermando la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA] al computo integrale del periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità; 2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Trenitalia spa affidato a due motivi, illustrati da memoria. La lavoratrice non ha svolto difese. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. come modificato dal d.lgs n. 149 del 2022. Considerato che: 3. Trenitalia spa ha depositato atto di rinuncia al ricorso ritualmente notificato. La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio. Cass., S.U. 34429 del 2019; Cass. n. 17187 del 2014; n. 23840 del 2008); 4. sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del processo; non si fa luogo alla regolazione delle spese poiché la lavoratrice è rimasta intimata; 5. pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso nell’adunanza camerale del 6.6