CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16472/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione impugnata, pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ravenna, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo A perché il fatto non sussiste e rideterminava la pena, per il residuo reato di cui al capo B, in sei mesi di reclusione. La sentenza di primo grado, invece, veniva integralmente confermata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che era stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e 12.000,00 euro di multa. 2. Avverso questa sentenza gli imputati ricorrevano per cassazione con atti di impugnazione di cui occorre separatamente conto. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, articolando tre censure difensive, con cui deduceva violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato di falso contestato - censurato sia per il riconoscimento del ruolo concorsuale del ricorrente sia per la sussistenza degli elementi costitutivi del reato - e della mancata conversione della pena irrogata al ricorrente, ai sensi degli artt. 53 e 58 legge 24 novembre 1981, n. 689. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato oggetto di contestazione al capo B, che veniva censurato per l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, risultando incentrati su motivi manifestamente infondati. 2. Occorre premettere che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Bologna con un percorso argomentativo congruo e conforme alle emergenze probatorie. Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988-01). 3. Tanto premesso, deve, innanzitutto, esaminarsi il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato di falso contestato al capo B - censurato sia per il riconoscimento del ruolo concorsuale del ricorrente sia per la sussistenza degli elementi costitutivi del reato - e della mancata conversione della pena irrogata al ricorrente ai sensi degli artt. 53 e 58 legge n. 689 del 1981. Osserva il Collegio che, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello di Bologna, il compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti presso l'immobile dove risiedevano i due imputati e degli esiti della perquisizione domiciliare eseguita nei loro confronti il 05/03/2018, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle ipotesi di reato rispettivamente ascrittegli ai capi A e B della rubrica. Ne discende che il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - e del coimputato [OSCURATO:PERSONA] - conseguiva a una valutazione ineccepibile dei fatti di reato, tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, della condotte illecite dei ricorrenti e delle modalità con cui si svolgevano le verifiche investigative, eseguite presso l'abitazione dei ricorrenti il 05/03/2018, ubicata a Bagnara di Romagna, dalle quali traeva origine il presente procedimento penale. In questo contesto investigativo, veniva rinvenuto materiale documentale e fotografico dal quale si evinceva che i ricorrenti, che coabitavano nello stesso immobile, avevano fabbricato un documento falso valido per l'espatrio, atteso che sulla carta d'identità intestata a [OSCURATO:PERSONA], il cui smarrimento era stato denunciato il 04/12/2015, avevano apposta la fotografia di [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello di Bologna, pertanto, formulava un giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - e del coimputato [OSCURATO:PERSONA] - rispettoso delle emergenze processuali, tenendo correttamente conto del fatto che, ai fini della prova del contributo fornito da un soggetto nella commissione di un reato, il giudice di merito deve indicare gli elementi fattuali da cui ricava l'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101-01). In questa cornice, infine, il trattamento sanzionatorio irrogato discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati al capo B, vagliati dalla Corte territoriale bolognese nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto del disvalore delle condotte illecite di [OSCURATO:PERSONA], che non consentiva l'attenuazione della penai invocata dal suo difensore e la conversione della pena pecuniaria invocata nel suo interesse ex artt. 53 e 58 legge n. 689 del 1981. Queste considerazioni impongono di ritenere inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Dall'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] discende l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente della configurazione del reato oggetto di contestazione al capo A, che veniva censurato per l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato.Non può, invero, non ribadirsi che le modalità con cui si procedeva alle verifiche investigative da cui traeva origine il presente procedimento penale, richiamate nel paragrafo precedente, non lasciano spazio per dubitare della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui al capo A, non essendo dubitabile che l'attività di falsificazione posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] fosse strumentale a favorire l'ingresso nel territorio italiano di [OSCURATO:PERSONA], la cui fotografia veniva apposta sulla carta d'identità di [OSCURATO:PERSONA], di cui era stato denunciato lo smarrimento il 04/12/2015. 5. Per queste ragioni, i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2022. Il Consigliere es