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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 10108/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-13 ANNA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 del TRIBUNALE di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Lecce ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Lecce di condanna di [OSCURATO:PERSONA] n ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen. commesso in Lecce il 24 maggio 2016 alla pena di euro 1200 di multa ed al risarcimento dei danni alla parte civile.

Dorophj è stata ritenuta responsabile per avere, nella qualità di proprietaria del cane di razza Labrador, cagionato a [OSCURATO:PERSONA] lesioni personali giudicate guaribili in giorni trenta.

L'addebito di colpa è stato individuato nella negligenza e imprudenza, per avere l'imputata omesso di adottare le debite cautele nella custodia del cane, che lasciato libero si era avventato contro [OSCURATO:PERSONA] facendola cadere a terra.

2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputata, a mezzo di difensore, formulando due motivi. 2.1 Con il primo, ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 590 cod. pen. e 41 cod. pen.

Il difensore lamenta che nel caso di specie il Tribunale non aveva riconosciuto l'interruzione del nesso di causa fra la condotta dell'imputata e l'evento per effetto della condotta colposa della parte civile.

Dall'istruttoria, infatti, era emerso che l'imputata aveva liberato il cane all'interno di un terreno recintato da muratura a secco e chiuso al pubblico passaggio e che era stata a la stessa parte civile, giunta in prossimità dell'ingresso del terreno, a chiamare il cane, attirandolo a sé: il labrador, privo di museruola in quanto di natura docile, solo in ragione del richiamo si era diretto verso [OSCURATO:PERSONA] con intenti festosi facendole perdere, tuttavia, l'equilibrio.

Secondo il ricorrente, dunque, era evidente la contribuzione della persona offesa in termini di avvio della serie causale sfociante nell'evento danno e tale circostanza doveva ritenersi integrare l'ipotesi del caso fortuito incidentale.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione alla determinazione della pena ex art. 133 cod. pen.

Il difensore lamenta che il Tribunale, nel replicare alla censura per cui il giudice di primo grado non aveva motivato adeguatamente in ordine alla irrogazione della pena in misura superiore alla media edittale, si era limitato a ribadire "la non eccessività della pena in relazione ai fatti di causa" e non aveva dato conto dei criteri legali ai quali si era attenuto nella scelta tra il minimo ed il massimo della pena edittale determinata. con 3.

Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Si deve, in primo luogo, ribadire che, ai sensi dell'art. 39 bis D.Igs. 28 agosto 2000 n. 274 e del corrispondente art. 606 comma 2 bis cod. proc. pen. per i reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione avverse le sentenze pronunciate in grado di appello può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606 comma 1 lett. a), b) e c) e quindi non anche per il vizio inerente la motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557).

3. Entrambi i motivi, sotto l'apparente censura della violazione di legge, sono in realtà incentrati sul difetto di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità (sotto il profilo della sussistenza del nesso di causa) ed alla determinazione della pena e sono, pertanto, inammissibili o comunque manifestamente infondati.

4. Quanto al primo motivo, nessuna violazione di legge è riscontrabile nella sentenza impugnata, nella quale è stata confermata la condanna della proprietaria del cane in coerenza con i principi di diritto afferenti alla responsabilità colposa collegata al danno cagionato da animale in custodia.

Per la esatta individuazione di tal obblighi, non può che rimandarsi ai principi elaborati da questa Corte, secondo cui "La responsabilità del proprietario di un animale per le lesioni causate a terzi dall'animale stesso (nella specie, un cane) può essere affermata ove si accerti in positivo la colpa in forza dei parametri, stabiliti in tema di obblighi di custodia, dall'art. 672 cod. pen., nonostante l'intervenuta abrogazione di detto articolo" (Sez. 4 n. 43420 del 17/07/2009, Badei, Rv. 245468) e secondo cui "la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane, discendente anche dalle ordinanze del Ministero della Salute del 3 marzo 2009 e del 6 agosto 2013, impone l'obbligo di controllare e custodire l'animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi (Sez. 4 n. 31874 del 27/06/2019, Giambelluca, Rv. 276705).

Il Tribunale ha, infatti, evidenziato come il cane fosse stato lasciato libero e senza museruola sulla pubblica via ( e non già in un luogo recintato) e come la condotta della persona offesa, che secondo uno dei testi escussi, aveva richiamato l'attenzione del cane, non poteva valere ad interrompere il nesso di causa fra la condotta colposa dell'imputata e l'evento, posto che la regola cautelare violata era volta a prevenire i rischi collegati anche a comportamenti quali quello tenuto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA].

Anche sotto tale profilo la decisione del Tribunale non è censurabile in quanto rispettosa del principio per cui, nei reati omissivi impropri, l'effetto interruttivo del nesso causale può essere ravvisato solo a fronte di circostanza che introduca un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare (Sez. 4 n. 22691 del 25/02/2020, Romagnolo, Rv279513; Sez.4 n. 20270 del 06/03/2019, Palmieri, Rv276238).

3. Quanto al secondo motivo, parimente nessuna violazione di legge è ravvisabile nel percorso argonnentativo del Tribunale che ha ritenuto di confermare la pena irrogata dal primo giudice con un richiamo, pertinente, alla gravità dei fatti, ovvero ad uno dei parametri di cui il giudice deve tenere conto ai fini della quantificazione della pena, ai sensi dell'art. 133 cod. pen. 4.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Deciso in Roma il 10 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-13 ANNA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 del TRIBUNALE di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Lecce ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Lecce di condanna di [OSCURATO:PERSONA] n ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen. commesso in Lecce il 24 maggio 2016 alla pena di euro 1200 di multa ed al risarcimento dei danni alla parte civile. Dorophj è stata ritenuta responsabile per avere, nella qualità di proprietaria del cane di razza Labrador, cagionato a [OSCURATO:PERSONA] lesioni personali giudicate guaribili in giorni trenta. L'addebito di colpa è stato individuato nella negligenza e imprudenza, per avere l'imputata omesso di adottare le debite cautele nella custodia del cane, che lasciato libero si era avventato contro [OSCURATO:PERSONA] facendola cadere a terra. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputata, a mezzo di difensore, formulando due motivi. 2.1 Con il primo, ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 590 cod. pen. e 41 cod. pen. Il difensore lamenta che nel caso di specie il Tribunale non aveva riconosciuto l'interruzione del nesso di causa fra la condotta dell'imputata e l'evento per effetto della condotta colposa della parte civile. Dall'istruttoria, infatti, era emerso che l'imputata aveva liberato il cane all'interno di un terreno recintato da muratura a secco e chiuso al pubblico passaggio e che era stata a la stessa parte civile, giunta in prossimità dell'ingresso del terreno, a chiamare il cane, attirandolo a sé: il labrador, privo di museruola in quanto di natura docile, solo in ragione del richiamo si era diretto verso [OSCURATO:PERSONA] con intenti festosi facendole perdere, tuttavia, l'equilibrio. Secondo il ricorrente, dunque, era evidente la contribuzione della persona offesa in termini di avvio della serie causale sfociante nell'evento danno e tale circostanza doveva ritenersi integrare l'ipotesi del caso fortuito incidentale. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione alla determinazione della pena ex art. 133 cod. pen. Il difensore lamenta che il Tribunale, nel replicare alla censura per cui il giudice di primo grado non aveva motivato adeguatamente in ordine alla irrogazione della pena in misura superiore alla media edittale, si era limitato a ribadire "la non eccessività della pena in relazione ai fatti di causa" e non aveva dato conto dei criteri legali ai quali si era attenuto nella scelta tra il minimo ed il massimo della pena edittale determinata. con 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Si deve, in primo luogo, ribadire che, ai sensi dell'art. 39 bis D.Igs. 28 agosto 2000 n. 274 e del corrispondente art. 606 comma 2 bis cod. proc. pen. per i reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione avverse le sentenze pronunciate in grado di appello può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606 comma 1 lett. a), b) e c) e quindi non anche per il vizio inerente la motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557). 3. Entrambi i motivi, sotto l'apparente censura della violazione di legge, sono in realtà incentrati sul difetto di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità (sotto il profilo della sussistenza del nesso di causa) ed alla determinazione della pena e sono, pertanto, inammissibili o comunque manifestamente infondati. 4. Quanto al primo motivo, nessuna violazione di legge è riscontrabile nella sentenza impugnata, nella quale è stata confermata la condanna della proprietaria del cane in coerenza con i principi di diritto afferenti alla responsabilità colposa collegata al danno cagionato da animale in custodia. Per la esatta individuazione di tal obblighi, non può che rimandarsi ai principi elaborati da questa Corte, secondo cui "La responsabilità del proprietario di un animale per le lesioni causate a terzi dall'animale stesso (nella specie, un cane) può essere affermata ove si accerti in positivo la colpa in forza dei parametri, stabiliti in tema di obblighi di custodia, dall'art. 672 cod. pen., nonostante l'intervenuta abrogazione di detto articolo" (Sez. 4 n. 43420 del 17/07/2009, Badei, Rv. 245468) e secondo cui "la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane, discendente anche dalle ordinanze del Ministero della Salute del 3 marzo 2009 e del 6 agosto 2013, impone l'obbligo di controllare e custodire l'animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi (Sez. 4 n. 31874 del 27/06/2019, Giambelluca, Rv. 276705). Il Tribunale ha, infatti, evidenziato come il cane fosse stato lasciato libero e senza museruola sulla pubblica via ( e non già in un luogo recintato) e come la condotta della persona offesa, che secondo uno dei testi escussi, aveva richiamato l'attenzione del cane, non poteva valere ad interrompere il nesso di causa fra la condotta colposa dell'imputata e l'evento, posto che la regola cautelare violata era volta a prevenire i rischi collegati anche a comportamenti quali quello tenuto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Anche sotto tale profilo la decisione del Tribunale non è censurabile in quanto rispettosa del principio per cui, nei reati omissivi impropri, l'effetto interruttivo del nesso causale può essere ravvisato solo a fronte di circostanza che introduca un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare (Sez. 4 n. 22691 del 25/02/2020, Romagnolo, Rv279513; Sez.4 n. 20270 del 06/03/2019, Palmieri, Rv276238). 3. Quanto al secondo motivo, parimente nessuna violazione di legge è ravvisabile nel percorso argonnentativo del Tribunale che ha ritenuto di confermare la pena irrogata dal primo giudice con un richiamo, pertinente, alla gravità dei fatti, ovvero ad uno dei parametri di cui il giudice deve tenere conto ai fini della quantificazione della pena, ai sensi dell'art. 133 cod. pen. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso in Roma il 10 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10108/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris