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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50136/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (come integrato dalla memoria) è inammissibile perché l'appello è stato presentato dopo la scadenza dei termini di impugnazione, come esattamente rilevato dalla Corte di appello.

La successiva correzione dell'errore materiale, con ordinanza del 10 marzo 2022, non incide sui termini per l'impugnazione: "L'ordinanza di correzione di un errore materiale contenuto in una sentenza di condanna non produce l'effetto di riaprire i termini di impugnazione della stessa, potendo solo legittimare l'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di correzione. (Fattispecie relativa a correzione di errore riguardante il trattamento sanzionatorio, in cui la Corte ha dichiarato inammissibile l'impugnazione avente ad oggetto il profilo della responsabilità penale)" (Sez. 3, Sentenza n. 13006 del 18/12/2014 Ud. (dep. 27/03/2015 ) Rv. 262995 - 01).

Nel caso in giudizio, del resto, la correzione ha riguardato solo le generalità (mero errore materiale non essenziale).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (come integrato dalla memoria) è inammissibile perché l'appello è stato presentato dopo la scadenza dei termini di impugnazione, come esattamente rilevato dalla Corte di appello. La successiva correzione dell'errore materiale, con ordinanza del 10 marzo 2022, non incide sui termini per l'impugnazione: "L'ordinanza di correzione di un errore materiale contenuto in una sentenza di condanna non produce l'effetto di riaprire i termini di impugnazione della stessa, potendo solo legittimare l'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di correzione. (Fattispecie relativa a correzione di errore riguardante il trattamento sanzionatorio, in cui la Corte ha dichiarato inammissibile l'impugnazione avente ad oggetto il profilo della responsabilità penale)" (Sez. 3, Sentenza n. 13006 del 18/12/2014 Ud. (dep. 27/03/2015 ) Rv. 262995 - 01). Nel caso in giudizio, del resto, la correzione ha riguardato solo le generalità (mero errore materiale non essenziale). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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