CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24810/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta dell'Il marzo 2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela del 10 febbraio 2020, con la quale era stato condannato alla pena di mesi uno di arresto ed euro 100,00 di ammenda, in ordine al reato di porto di armi od oggetti atti a offendere, ai sensi dell'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, perché il 17 maggio 2015 in Gela aveva portato senza giustificato motivo al di fuori della propria abitazione e occultato all'interno del vano portaoggetti dell'autovettura di sua proprietà, un coltello a serramanico della lunghezza di 17 cm (di cui 8 cm di lama appuntita), strumento atto ad arrecare offesa alla persona. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, nonostante le idonee giustificazioni fornite dall'imputato nell'immediatezza del controllo, avrebbe ritenuto in maniera errata che il porto del coltello non poteva considerarsi giustificato i 17 forza della natura dell'oggetto sequestrato e del fatto che lo stesso era custodito all'interno di un vano portaoggetti della macchina chiuso. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 13.1 bis cod. pen., perché il giudice di merito avrebbe omesso di accertare la particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità, posto che la sentenza impugnata risulta congruamente motivata proprio sotto i profili già dedotti da parte ricorrente in sede di appello ed in questa sede inammissibilmente riproposti. I giudici di merito, infatti, risultano aver puntualmente affrontato le questioni relative al perfezionamento del reato in esame. In particolare, la Corte di appello, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato che l'imputato - il quale nell'immediatezza del fatto non aveva saputo fornire alcun giustificato motivo circa il possesso del coltello sequestrato - era stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, della lunghezza di 17 cm, che, per le sue caratteristiche e contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, appariva non compatibile con i lavori agricoli. Secondo il giudice di merito, le circostanze di tempo e di luogo (l'imputato era stato sorpreso in orario notturno, alle 2:30, a detenere l'arma, che era stata occultata in un vano portaoggetti dell'autovettura) non erano compatibili con un possesso giustificato. Il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975, infatti, ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Sez. 4, n. 49769 del 14/11/2019, Rhimi, Rv. 277878). 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. A tal fine, giova evidenziare che la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione. Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità, infatti, è delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., che ribadisce in forma esplicita un principio già enucleabile dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Questi motivi - contrassegnati dall'inderogabile «indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto» che sorreggono ogni atto d'impugnazione ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. e), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve quindi essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale. Nel caso in esame, non risulta che la difesa abbia chiesto l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. nell'atto di appello né che abbia formulato tale richiesta in udienza, come si evince dal relativo verbale in atti. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peli., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle -A il a 4.1 spese processuali e eversefiz94314 della somma di