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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2022

Cassazione n. 27195/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10628/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliato in Carrara, alla p.zza Matteotti n. 4, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], da cui è rapp.to e difeso, come da mandato in calce al ricorso; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1586/8/18 della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, depositata in data 17/7/2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 giugno 2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] d'Orlano; [OSCURATO:PERSONA]:

1. con sentenza n. 1586/8/18, depositata 11 17 settembre 2018, non notificata, la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana rigettava l'appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza n. 283/1/14 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], con condanna al pagamento delle spese;

2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva proceduto ad elevare, da C 2.966,00 ad C 6.720,00, la rendita catastale di uno stabilimento balneare censito in categoria D/8;

3. la CTP aveva rigettato il ricorso ritenendo corretta la metodica di valutazione adottata dall'Ufficio e non condivisibile invece quella proposta dalla contribuente, in quanto fondata su riferimenti e fonti incerte e risalenti nel tempo;

4. la CTR aveva confermato la decisione di primo grado, quanto alla non attendibilità dei parametri di stima proposti dalla ricorrente, evidenziando altresì che, date le caratteristiche della struttura, non fosse applicabile in modo meccanicistico un criterio di vetustà;

5. avverso la sentenza di appello, la contribuente proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notRica 11 19 maggio 2019, affidato a due motivi, e depositava memoria ex art. :380 bis-1 c.p.c., con allegati documenti; l'Agenzia resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con il primo motivo la società ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 del d.P.R. n. 1142 del 1949, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto legittimamente applicato da parte dell'Ufficio il criterio di stima del valore commerciale, pur in assenza di un mercato di riferimento dell'immobile in quanto insistente su un terreno demaniale, in luogo del corretto criterio del costo di ricostruzione di cui al comma 2 dell'art. 28 del d.P.R. n. 1142 del 1949;

2. con il secondo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver fatto una corretta applicazione dell'onere della prova in ordine all'effettivo valore di stima dell'immobile. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità dei documenti attinenti al merito della pretesa (nella specie, il prezzario utilizzato dall'Agenzia per la stima del bene), allegati dalla ricorrente in via telematica alla memoria ex art. 380 bis c.p.c., in quanto tardivamente depositati.

Costituisce infatti principio pacifico che nel giudizio di legittimità, possono essere prodotti, dopo la scadenza del termine di cui all'art.369 cod. proc. civ., e ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., solo i documenti che attengono all'ammissibilità del ricorso e non anche quelli concernenti la allegata fondatezza del medesimo. (ex multis Sez.

L, n. 10967 del 09/05/2013, Rv. 626578 - 01; Sez. 3, n. 9685 del 26/05/2020, Rv. 657689 - 01)

2. Venendo all'esame del ricorso, il primo motivo risulta infondato. 2.1 Secondo quanto prescritto dall'art. 10 del r.d.l. n. 652 del 1939, conv. dalla

I. n. 1249 del 1939: "la rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità.

Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche".

In base all'art. 30 del d.P.R. n. 1142 del 1949 (Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano): "Le tariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art. 8.

Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità".2.2 La stima diretta può essere effettuata secondo diverse metodologie: - il procedimento diretto, che si basa sul sistema dell'affitto o del canone di locazione, è delineato dagli artt. 15 e ss. del Regolamento, ove si stabilisce che la rendita catastale si ottiene dal reddito lordo ordinariamente ritraibile, detraendo le spese e le eventuali perdite; - il procedimento indiretto, che è, invece, quello previsto dall'art. 28 del Regolamento, nel quale si precisa che il reddito ordinario può essere calcolato a partire dal valore del capitale fondiario, identificabile nel valore di mercato dell'immobile, se esiste un mercato delle compravendite (comma 1), ovvero nel valore di costo di ricostruzione, tenendo conto, in quest'ultimo caso, di un adeguato "coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari" cd. deprezzamento (comma 2).

In particolare, ai sensi del citato art. 28, comma 1, «Il capitale fondiario è costituito dal valore venale della unità immobiliare all'epoca censuaria stabilita», che «si determina, di regola, tenendo presenti i prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe»; quindi, secondo tale procedimento, il valore si determina secondo i prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe, mediante l'utilizzazione di dati ed elementi fattuali offerti dalla peculiarità delle specie, i quali possono essere diversi caso a caso, valutando economicamente tutti gli elementi che lo compongono, costituendo la sommatoria di più elementi, e le caratteristiche oggettive estrinseche ed intrinseche dell'immobile.

Solo in mancanza di tali elementi può trovare applicazione il cd. procedimento indiretto per approccio di costo di cui al comma 2, secondo cui si ha riguardo al "costo di ricostruzione" effettuato sommando al valore delle aree di sedime il costo di costruzione all'epoca presa in considerazione, diminuito in relazione alla obsolescenza dei fabbricati ( [OSCURATO:PERSONA]. n. 7372 e n. 8164 del 2011 e n. 15669 del 2014).2.3 La stessa amministrazione finanziaria, con le Circolari MF n. 14/07 e n. 6/12, ha stabilito i criteri di determinazione della rendita catastale nell'ipotesi di stima diretta di beni sostanzialmente privi, per intrinseca peculiarità e funzione, sia di un "mercato" di compravendita, sia di un mercato di locazione e messa a reddito sussumibili a riferimento comparativo.

In particolare nella Circolare 6/2012: "Si precisa, innanzitutto, che con la locuzione "stima diretta" si intende la stima effettuata in maniera puntuale sugli immobili a destinazione speciale o particolare, per i quali, proprio in relazione alla peculiarità delle relative caratteristiche, non risulta possibile fare riferimento al sistema delle tariffe.

In tale contesto, la rendita catastale può essere determinata con "procedimento diretto" o con "procedimento indiretto".

3. In ordine al caso in esame, contrariamente a quanto dedotto nel primo motivo di ricorso, l'Ufficio, a seguito di sopralluogo, ha proceduto alla stima diretta dello stabilimento balneare facendo puntuale applicazione dell'art. 28 cit. in quanto non ne ha individuato il valore commerciale ai sensi del comma 1 ma, ai sensi del comma 2, ne ha correttamente valutato il costo di costruzione.

Nell'effettuare tale stima, non essendo il bene per le peculiarietà giustamente messe in luce dalla ricorrente suscettibile di una valutazione come bene commerciabile, ha utilizzato come mero termine di riferimento i dati emergenti dal contestato prezzario.

La divergenza di stima rispetto al valore proposto dalla contribuente risulta dunque imputabile non all'applicazione di un criterio legale illegittimo, ma solo dall'adozione di una diversa valutazione economica, a sua volta discendente da una diversa metodologia estimativa.

4. La CTR, con accertamento in fatto non contestato, neanche entro i limiti di ammissibilità del vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, nuova formulazione, deducibile nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, nella specie, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), ha ritenuto che l'Ufficio, nell'ambito di tale stima, avesse effettuato una corretta applicazione del carattere della vetustà, tenuto conto delle caratteristiche della struttura, i cui componenti risultavano per natura soggetti ad una manutenzione ordinaria annuale che ne assicurava una conservazione funzionale in piena efficienza e quindi una limitata obsolescenza; di contro ha ritenuto non attendibili i conteggi effettuati dal professionista della contribuente, in quanto non sufficientemente supportati da risultanze documentali.

Tale decisione che, in presenza di un immobile classificato pacificamente in categoria D, ha ritenuto corretta la valutazione a mezzo stima diretta effettuata dall'Ufficio, ai sensi del comma 2 dell'art. 28 del d.P.R. n. 1142 del 1949, sulla base di dati documentali comparativi e strutturali, non merita pertanto sul punto alcuna censura.

5. Anche il secondo motivo non merita accoglimento. 5.1 La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.). (Vedi tra le tante Cass. n. 18092 e n. 17313 del 2010 e n.13395 del 2018).

Nella specie la CTR ha fatto corretta applicazione degli oneri probatori, in quanto ha ritenuto che la metodica applicata dall'Ufficio fosse adeguata a giustificare la rettifica della rendita, e che, al contrario, le contestazioni della contribuente, in quanto non documentate, fossero insufficienti a costituire una prova contraria.

6. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va hgettato. 6.1 La condanna alle spese segue la soccombenza. 6.2 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art.1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002) - della sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente a pagare all'Agenzia delle Entrate le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di € 1,800,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo pari a q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10628/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliato in Carrara, alla p.zza Matteotti n. 4, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], da cui è rapp.to e difeso, come da mandato in calce al ricorso; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1586/8/18 della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, depositata in data 17/7/2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 giugno 2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] d'Orlano; [OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza n. 1586/8/18, depositata 11 17 settembre 2018, non notificata, la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana rigettava l'appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza n. 283/1/14 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], con condanna al pagamento delle spese; 2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva proceduto ad elevare, da C 2.966,00 ad C 6.720,00, la rendita catastale di uno stabilimento balneare censito in categoria D/8; 3. la CTP aveva rigettato il ricorso ritenendo corretta la metodica di valutazione adottata dall'Ufficio e non condivisibile invece quella proposta dalla contribuente, in quanto fondata su riferimenti e fonti incerte e risalenti nel tempo; 4. la CTR aveva confermato la decisione di primo grado, quanto alla non attendibilità dei parametri di stima proposti dalla ricorrente, evidenziando altresì che, date le caratteristiche della struttura, non fosse applicabile in modo meccanicistico un criterio di vetustà; 5. avverso la sentenza di appello, la contribuente proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notRica 11 19 maggio 2019, affidato a due motivi, e depositava memoria ex art. :380 bis-1 c.p.c., con allegati documenti; l'Agenzia resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo la società ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 del d.P.R. n. 1142 del 1949, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto legittimamente applicato da parte dell'Ufficio il criterio di stima del valore commerciale, pur in assenza di un mercato di riferimento dell'immobile in quanto insistente su un terreno demaniale, in luogo del corretto criterio del costo di ricostruzione di cui al comma 2 dell'art. 28 del d.P.R. n. 1142 del 1949; 2. con il secondo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver fatto una corretta applicazione dell'onere della prova in ordine all'effettivo valore di stima dell'immobile. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità dei documenti attinenti al merito della pretesa (nella specie, il prezzario utilizzato dall'Agenzia per la stima del bene), allegati dalla ricorrente in via telematica alla memoria ex art. 380 bis c.p.c., in quanto tardivamente depositati. Costituisce infatti principio pacifico che nel giudizio di legittimità, possono essere prodotti, dopo la scadenza del termine di cui all'art.369 cod. proc. civ., e ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., solo i documenti che attengono all'ammissibilità del ricorso e non anche quelli concernenti la allegata fondatezza del medesimo. (ex multis Sez. L, n. 10967 del 09/05/2013, Rv. 626578 - 01; Sez. 3, n. 9685 del 26/05/2020, Rv. 657689 - 01) 2. Venendo all'esame del ricorso, il primo motivo risulta infondato. 2.1 Secondo quanto prescritto dall'art. 10 del r.d.l. n. 652 del 1939, conv. dalla I. n. 1249 del 1939: "la rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità. Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche". In base all'art. 30 del d.P.R. n. 1142 del 1949 (Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano): "Le tariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art. 8. Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità".2.2 La stima diretta può essere effettuata secondo diverse metodologie: - il procedimento diretto, che si basa sul sistema dell'affitto o del canone di locazione, è delineato dagli artt. 15 e ss. del Regolamento, ove si stabilisce che la rendita catastale si ottiene dal reddito lordo ordinariamente ritraibile, detraendo le spese e le eventuali perdite; - il procedimento indiretto, che è, invece, quello previsto dall'art. 28 del Regolamento, nel quale si precisa che il reddito ordinario può essere calcolato a partire dal valore del capitale fondiario, identificabile nel valore di mercato dell'immobile, se esiste un mercato delle compravendite (comma 1), ovvero nel valore di costo di ricostruzione, tenendo conto, in quest'ultimo caso, di un adeguato "coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari" cd. deprezzamento (comma 2). In particolare, ai sensi del citato art. 28, comma 1, «Il capitale fondiario è costituito dal valore venale della unità immobiliare all'epoca censuaria stabilita», che «si determina, di regola, tenendo presenti i prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe»; quindi, secondo tale procedimento, il valore si determina secondo i prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe, mediante l'utilizzazione di dati ed elementi fattuali offerti dalla peculiarità delle specie, i quali possono essere diversi caso a caso, valutando economicamente tutti gli elementi che lo compongono, costituendo la sommatoria di più elementi, e le caratteristiche oggettive estrinseche ed intrinseche dell'immobile. Solo in mancanza di tali elementi può trovare applicazione il cd. procedimento indiretto per approccio di costo di cui al comma 2, secondo cui si ha riguardo al "costo di ricostruzione" effettuato sommando al valore delle aree di sedime il costo di costruzione all'epoca presa in considerazione, diminuito in relazione alla obsolescenza dei fabbricati ( [OSCURATO:PERSONA]. n. 7372 e n. 8164 del 2011 e n. 15669 del 2014).2.3 La stessa amministrazione finanziaria, con le Circolari MF n. 14/07 e n. 6/12, ha stabilito i criteri di determinazione della rendita catastale nell'ipotesi di stima diretta di beni sostanzialmente privi, per intrinseca peculiarità e funzione, sia di un "mercato" di compravendita, sia di un mercato di locazione e messa a reddito sussumibili a riferimento comparativo. In particolare nella Circolare 6/2012: "Si precisa, innanzitutto, che con la locuzione "stima diretta" si intende la stima effettuata in maniera puntuale sugli immobili a destinazione speciale o particolare, per i quali, proprio in relazione alla peculiarità delle relative caratteristiche, non risulta possibile fare riferimento al sistema delle tariffe. In tale contesto, la rendita catastale può essere determinata con "procedimento diretto" o con "procedimento indiretto". 3. In ordine al caso in esame, contrariamente a quanto dedotto nel primo motivo di ricorso, l'Ufficio, a seguito di sopralluogo, ha proceduto alla stima diretta dello stabilimento balneare facendo puntuale applicazione dell'art. 28 cit. in quanto non ne ha individuato il valore commerciale ai sensi del comma 1 ma, ai sensi del comma 2, ne ha correttamente valutato il costo di costruzione. Nell'effettuare tale stima, non essendo il bene per le peculiarietà giustamente messe in luce dalla ricorrente suscettibile di una valutazione come bene commerciabile, ha utilizzato come mero termine di riferimento i dati emergenti dal contestato prezzario. La divergenza di stima rispetto al valore proposto dalla contribuente risulta dunque imputabile non all'applicazione di un criterio legale illegittimo, ma solo dall'adozione di una diversa valutazione economica, a sua volta discendente da una diversa metodologia estimativa. 4. La CTR, con accertamento in fatto non contestato, neanche entro i limiti di ammissibilità del vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, nuova formulazione, deducibile nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, nella specie, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), ha ritenuto che l'Ufficio, nell'ambito di tale stima, avesse effettuato una corretta applicazione del carattere della vetustà, tenuto conto delle caratteristiche della struttura, i cui componenti risultavano per natura soggetti ad una manutenzione ordinaria annuale che ne assicurava una conservazione funzionale in piena efficienza e quindi una limitata obsolescenza; di contro ha ritenuto non attendibili i conteggi effettuati dal professionista della contribuente, in quanto non sufficientemente supportati da risultanze documentali. Tale decisione che, in presenza di un immobile classificato pacificamente in categoria D, ha ritenuto corretta la valutazione a mezzo stima diretta effettuata dall'Ufficio, ai sensi del comma 2 dell'art. 28 del d.P.R. n. 1142 del 1949, sulla base di dati documentali comparativi e strutturali, non merita pertanto sul punto alcuna censura. 5. Anche il secondo motivo non merita accoglimento. 5.1 La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.). (Vedi tra le tante Cass. n. 18092 e n. 17313 del 2010 e n.13395 del 2018). Nella specie la CTR ha fatto corretta applicazione degli oneri probatori, in quanto ha ritenuto che la metodica applicata dall'Ufficio fosse adeguata a giustificare la rettifica della rendita, e che, al contrario, le contestazioni della contribuente, in quanto non documentate, fossero insufficienti a costituire una prova contraria. 6. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va hgettato. 6.1 La condanna alle spese segue la soccombenza. 6.2 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art.1, comma 17 della I. n. 228 del 2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002) - della sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente a pagare all'Agenzia delle Entrate le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di € 1,800,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo pari a q
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