Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 ottobre 1950

Cassazione n. 15703/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto dei ricorsi, concludendo all'udienza come da verbale.

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa, con la quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Giovanni erano stati dichiarati penalmente responsabili dei reati di cui ai capi a) e b) della rubrica, per avere la prima, quale proprietaria di un immobile concesso in locazione alle famiglie FUSCO-[OSCURATO:PERSONA], in visita ad Avola per turismo, il secondo quale gestore di fatto del rapporto di locazione, in cooperazione tra loro, cagionato per colpa il decesso di COLANTONIO [OSCURATO:PERSONA] e le lesioni ai danni di FUSCO Domenicantonio, conseguiti a una perdita di gas GPL proveniente dall'impianto installato nell'appartamento locato, conseguita alla formazione di una sacca di gas all'interno del locale bagno e di quello annesso che, innescata, aveva determinato l'esplosione, nella quale la vittima era stata avvolta dalle fiamme, successivamente decedendo, mentre il FUSCO riportava le lesioni descritte al capo b) della rubrica, nel tentativo di aiutare la moglie (in Avola il 7/10/2016, con decesso della COLANTONIO il 12/10/2016).

La vicenda è stata ricostruita dai giudici del merito in maniera conforme, sulla scorta della produzione documentale e delle dichiarazioni testimoniali, entrambi avendo ritenuto la prova della penale responsabilità dei due imputati al di là di ogni ragionevole dubbio, avendo il giudice del gravame escluso la necessità di disporre una perizia collegiale, intesa a meglio definire le cause dell'incendio.

Sul punto, quel giudice ha precisato che i Vigili del Fuoco intervenuti nell'occorso avevano accertato che l'incendio era stato determinato inequivocabilmente da una consistente perdita di gas, proveniente da un impianto privo di certificazione e non a norma, perdita che aveva causato la formazione di un accumulo di gas nell'ambiente teatro dell'esplosione, seguita all'innesco (le cui cause sono state ritenute irrilevanti, potendo esser conseguenza dell'accensione di un interruttore o di una sigaretta, senza che ciò introducesse un autonomo decorso causale).

In particolare, in base alla più analitica ricostruzione contenuta nella sentenza di primo grado, il 07/10/2016, l'[OSCURATO:PERSONA] era intervenuto presso l'alloggio in affitto per cambiare la bombola del gas che si era esaurita, effettuando la sostituzione in assenza degli inquilini.

Una volta rientrati i turisti, il FUSCO aveva avvertito un cattivo odore di gas vicino alle bombole e, dopo pochi minuti dall'ingresso della moglie nel bagno, si era verificata l'esplosione.

I Vigili del Fuoco intervenuti avevano accertato che il luogo dell'esplosione era stato il locale bagno e che il gas era assicurato da due bombole poste nel locale lavanderia, separato dal bagno solo da una porta a soffietto, con un gruppo valvolare collegato a due flessibili, uno per bombola, con un tubo che attraversava il muro per raggiungere la cucina.

Si era pure accertato che l'impianto si trovava in posizione rialzata rispetto al pavimento del bagno, locale a sua volta non sufficientemente aerato, che il tubo flessibile era scaduto nel 2015 e che il vano lavanderia/bagno non aveva le caratteristiche richieste per la collocazione di un impianto a gas con due serbatoi, sia quanto alla superficie, sia a causa dell'assenza di aerazione a livello del piano di calpestio che avrebbe scongiurato la formazione della sacca di GPL, gas più pesante dell'aria che, pertanto, si accumulava in basso.

A tal fine, il primo giudice aveva ritenuto insufficiente la mera presenza di una finestra che, anzi, generando un flusso d'aria, avrebbe addirittura facilitato l'accumulo del GPL negli angoli più remoti dell'ambiente interessato dall'esplosione.

Dal canto suo, il giudice del gravame, rispondendo alle specifiche doglianze difensive, ha ritenuto irrilevante, in ordine al verificarsi dell'evento, la circostanza che gli inquilini, nonostante il constatato odore di gas, non avessero allertato la proprietà, osservando come la cronologia degli eventi emersa dall'istruttoria fosse stata così incalzante da risultare del tutto incompatibile con tale iniziativa, non avendo avuto i turisti il tempo di avvisare il proprietario della perdita riscontrata, posto che l'esplosione era avvenuta subito dopo il loro ritorno nell'alloggio.

Ha, poi, rigettato l'osservazione difensiva, secondo la quale le bombole del gas erano allocate in un luogo separato rispetto al locale bagno ove era avvenuta l'esplosione, in base a un argomento logico, correlato alla circostanza che la miscela di gas aveva comunque raggiunto quest'ultimo locale.

Sul punto, peraltro, già nella sentenza appellata, si era dato atto che l'assunto difensivo che faceva leva sulla dislocazione dei due ambienti, bagno e lavanderia, era smentito dallo stato dei luoghi in base al quale i due locali erano separati da una semplice porta a soffietto.

Né poteva avere rilievo la circostanza che l'assenza della ventilazione nel vano lavanderia fosse da ricollegare al valore storico dell'immobile, posto che esso era stato interessato da una ristrutturazione negli anni 2008-2009, che era soggetto all'obbligo di agibilità e che, in ogni caso, tali difficoltà non potevano valere a giustificare la realizzazione di un impianto irregolare, ritenendo, infine, del tutto speculativa l'ipotesi di un comportamento colposo delle vittime o di terzi, causalmente correlato all'evento.

2. Il difensore dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto erronea applicazione dell'art. 40 cod. pen. e vizio della motivazione, in relazione alla sussistenza del nesso di causalità tra condotta ed evento, non essendo stata, intanto, accertata la causa che ha dato origine alla fiammata e, ancor prima, alla prodromica fuga di gas, la [OSCURATO:PERSONA] essendo stata riconosciuta responsabile per avere affidato la realizzazione dell'impianto a gas a soggetto non abilitato e locato l'immobile privo del certificato di abitabilità e con impianto a gas non a norma, senza una previa verifica delle reali cause dell'evento naturalistico occorso, così ascrivendole una responsabilità a titolo oggettivo, correlata unicamente alle carenze cautelari rispetto alla normativa impiantistica di settore, essendo stato omesso l'accertamento dell'effettiva incidenza delle carenze dell'impianto rispetto alla fuoriuscita di gas.

In particolare, nella specie, non era stata operata una verifica sul gruppo di riduzione della pressione dell'impianto, ciò avendo reso incompleto l'intero quadro probatorio, non potendosi escludere che la fuga di gas fosse riconducibile, per esempio, all'errato riempimento della bombola oppure a un cedimento dovuto a un difetto di fabbrica o, ancora, a un errato uso dell'impianto.

Tali rilievi sono stati rassegnati al vaglio del giudice del gravame, il quale, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe motivato per relationem, generando il difetto di motivazione.

Lo stesso difensore ha proposto ricorso, con separato atto, anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], formulando tre motivi.Con il primo, ha dedotto mancata assunzione di una prova decisiva, nella specie una perizia intesa a fugare le incertezze e i dubbi tecnici emersi all'esito dell'esame dell'ing.

Francesca GUIDO dei Vigili del Fuoco, costei avendo ammesso di non sapere quale fosse stata la causa dell'innesco.

Con il secondo, ha dedotto violazione di legge con riferimento alla ricostruzione degli eventi, con particolare riferimento alla sequenza degli ingressi degli ospiti nell'alloggio, dalla quale sarebbero conseguite errate deduzioni, al fine di accreditare la tesi difensiva dello spazio temporale tra il rilevamento dell'odore di gas e l'esplosione che avrebbe consentito di allertare la proprietà.

Con il terzo, infine, ha dedotto analogo vizio quanto alla esclusione di una cooperazione colposa degli occupanti della casa, che la Corte d'appello avrebbe escluso rilevando la mancata allegazione di fatti dimostrativi da parte della difesa, laddove la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] era stata illuminante per ritenere che gli ospiti avevano armeggiato attorno alla bombola del gas e alla cucina.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Aldo ESPOSITO, ha depositato memoria, con la quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

5. Il difensore ha depositato richiesta di trattazione orale e successiva memoria, con la quale, rinunciato alla trattazione orale, ha allegato ricevute di corresponsione di somme alle parti civili.

Considerato in diritto

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Le dedotte violazioni di legge, intanto, si sostanziano in critiche al percorso giustificativo della decisione, con la conseguenza che, nella specie, dovendo la stessa esser letta unitamente a quella appellata, stante la conformità dei giudizi, bisogna precisare quali sono i limiti del sindacato di legittimità sulla verifica dell'adeguatezza e congruità del ragionamento giustificativo rispetto alle doglianze formulate in punto accertamento del nesso di causa tra le violazioni accertate e l'esplosione nella quale ha perso la vita la COLANTONIO e riportato lesioni il FUSCO.

Intanto, il vizio di travisamento della prova (sostanzialmente evocato con il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], stante il tenore delle doglianze di cui ai punti 2 e 3) può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", solo se il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, o se entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837 - 01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018 - 01; Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155 - 01; Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01).

Inoltre, deve precisarsi che il vizio motivazionale, in ipotesi di doppia sentenza conforme nel merito, non può tradursi nella Ye/ reiterazione della tesi difensiva esaminata dai giudici d'appello (Sez. 3 n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01; Sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv, 257595 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01).

Inoltre, va ribadito che sono estranei al giudizio di legittimità la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, inferendosene, dunque, l'inammissibilità di quelle doglianze con le quali si sia inteso sollecitare la rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del0 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01; Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01; Sez. 3 n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01, in cui si è precisato che, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dalla

I. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito).

3. Fatte tali premesse, i motivi sono tutti manifestamente infondati.

Quanto al tema dell'accertamento del nesso eziologico tra le violazioni ascritte agli imputati e l'esplosione, occorre por mente ai principi più volte affermati da questa Corte di legittimità: la responsabilità dell'imputato per la determinazione di un dato evento naturalistico, infatti, va riconosciuta nei casi in cui l'innesco della serie causale - sulla base delle prove raccolte - possa essere attribuito a più condotte colpose alternative, purché ciascuna sia riferibile allo stesso imputato e debba essere esclusa l'incidenza di meccanismi eziologici indipendenti (Sez. 4, n. 32216 del 20/06/2018, Capobianco, Rv. 273567 - 01) e ciò anche quando le prove raccolte non chiariscano ogni passaggio della concatenazione causale (Sez. 4, n. 22147 del 11/02/2016, Morini, Rv. 266858 - 01, in fattispecie relativa al decesso di un lavoratore in conseguenza dell'abbattimento di un albero, in cui - nel dubbio sull'esatta dinamica del sinistro - è stata, comunque, assegnata rilevanza causale alla condotta del datore di lavoro che aveva omesso di fornire ai propri dipendenti le attrezzature necessarie per l'esecuzione in sicurezza dei tagli, di formarli ed informarli sui rischi connessi a quella lavorazione e di vigilare adeguatamente sul cantiere).

Nella specie, i giudici di merito hanno debitamente esposto le ragioni in base alle quali hanno ritenuto la correlazione causale tra l'esplosione, avvenuta in un locale nel quale non poteva posizionarsi un impianto a gas, e la fuoriuscita del GPL, essendosi accertato che esso era certamente promanato dalla centralina, a prescindere dalla localizzazione della perdita nel flessibile, nelle bombole del gas (che non registravano perdite ed erano prive di segni di danneggiamenti) o nel gruppo valvolare, vieppiù sottolineando la irregolarità della installazione delle bombole proprio in quell'ambiente.

A fronte di tale ricostruzione, appare ultroneo dedurre una presunta incertezza sulla causa dell'innesco che la difesa ha ricavato dalle affermazioni della teste GUIDO: una volta accertato che la sacca di raccolta del gas si era certamente formata all'altezza della superficie del pavimento (tanto che era stata trovata annerita solo la parte superiore della porta del bagno, per la presenza della sagoma della vittima) e che tutte le possibili cause alternative erano comunque riconducibili alle condotte poste in essere dai ricorrenti (riguardanti le plurime violazioni alle norme di sicurezza, la dislocazione dell'impianto in un luogo inadatto e l'omessa manutenzione di esso, uno dei flessibili risultando anche scaduto), deve concludersi, in senso nettamente contrario a quanto dedotto dalla difesa, che i giudici del merito hanno correttamente svolto il preliminare giudizio cd. esplicativo, afferente alla ricostruzione, con certezza processuale, di ciò che è accaduto sul piano naturalistico (da ultimo, Sez. 4, n. 2030 del 21/11/2024, dep. 2025, Repetto, Rv. 287517 - 03).

Alla stregua di tali principi, sono pertanto manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo formulati nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e il motivo unico, formulato nell'interesse dell'imputata [OSCURATO:PERSONA].

4. È manifestamente infondato anche il primo motivo, formulato nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], giudizio che discende in parte anche dalle premesse in diritto formulate nel §

3. che precede.

Intanto, alla luce del vizio espressamente dedotto dalla difesa, va precisato che la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 - 01).

In ogni caso, la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, Pasimeni, Rv. 285722 - 01).

Il giudizio di manifesta infondatezza della censura, peraltro, va ribadito anche sotto il diverso profilo della congruità motivazionale della decisione dei giudici del merito di non procedere a rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di disporre l'approfondimento peritale richiesto: in tema di ricorso per cassazione, infatti, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236 - 01; n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, PR., Rv. 261799 - 01; Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577 - 01).

Nella specie, il rigetto dell'istanza difensiva è sorretto da un ragionamento del tutto congruo, con il quale i giudici del merito hanno escluso che le incertezze sulla esatta collocazione della fuoriuscita del gas fosse dirimente ai fini dello scrutinio della responsabilità degli imputati, ciò che è stato contestato riguardando la collocazione irregolare di quell'impianto, tale da non aver consentito alla sacca del gas di defluire attraverso un'apertura a livello del pavimento, restando indifferente anche l'accertamento della causa dell'innesco.

Trattasi di ragionamento, del resto, perfettamente coerente con i principi già affermati da questa Corte di legittimità, a mente dei quali il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 — 01; n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, RV. 257741 — 01).

Allo stesso modo, quanto alla mancata attivazione dei poteri di cui all'art. 603, cod. proc. pen., deve ribadirsi che il processo penale è governato dal principio della completezza dell'istruzione dibattimentale, cosicché la sua riapertura in appello deve considerarsi evenienza del tutto eccezionale (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893 - 01; Sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, Campion, Rv. 273326 - 01; Sez. 3, n. 1455 del 10/11/2023, dep. 2024, Morra, Rv. 285736 - 01; Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 - 01, in cui si è, per l'appunto, precisato che il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una completa valutazione in ordine alla responsabilità).

5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto dei ricorsi, concludendo all'udienza come da verbale. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa, con la quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Giovanni erano stati dichiarati penalmente responsabili dei reati di cui ai capi a) e b) della rubrica, per avere la prima, quale proprietaria di un immobile concesso in locazione alle famiglie FUSCO-[OSCURATO:PERSONA], in visita ad Avola per turismo, il secondo quale gestore di fatto del rapporto di locazione, in cooperazione tra loro, cagionato per colpa il decesso di COLANTONIO [OSCURATO:PERSONA] e le lesioni ai danni di FUSCO Domenicantonio, conseguiti a una perdita di gas GPL proveniente dall'impianto installato nell'appartamento locato, conseguita alla formazione di una sacca di gas all'interno del locale bagno e di quello annesso che, innescata, aveva determinato l'esplosione, nella quale la vittima era stata avvolta dalle fiamme, successivamente decedendo, mentre il FUSCO riportava le lesioni descritte al capo b) della rubrica, nel tentativo di aiutare la moglie (in Avola il 7/10/2016, con decesso della COLANTONIO il 12/10/2016). La vicenda è stata ricostruita dai giudici del merito in maniera conforme, sulla scorta della produzione documentale e delle dichiarazioni testimoniali, entrambi avendo ritenuto la prova della penale responsabilità dei due imputati al di là di ogni ragionevole dubbio, avendo il giudice del gravame escluso la necessità di disporre una perizia collegiale, intesa a meglio definire le cause dell'incendio. Sul punto, quel giudice ha precisato che i Vigili del Fuoco intervenuti nell'occorso avevano accertato che l'incendio era stato determinato inequivocabilmente da una consistente perdita di gas, proveniente da un impianto privo di certificazione e non a norma, perdita che aveva causato la formazione di un accumulo di gas nell'ambiente teatro dell'esplosione, seguita all'innesco (le cui cause sono state ritenute irrilevanti, potendo esser conseguenza dell'accensione di un interruttore o di una sigaretta, senza che ciò introducesse un autonomo decorso causale). In particolare, in base alla più analitica ricostruzione contenuta nella sentenza di primo grado, il 07/10/2016, l'[OSCURATO:PERSONA] era intervenuto presso l'alloggio in affitto per cambiare la bombola del gas che si era esaurita, effettuando la sostituzione in assenza degli inquilini. Una volta rientrati i turisti, il FUSCO aveva avvertito un cattivo odore di gas vicino alle bombole e, dopo pochi minuti dall'ingresso della moglie nel bagno, si era verificata l'esplosione. I Vigili del Fuoco intervenuti avevano accertato che il luogo dell'esplosione era stato il locale bagno e che il gas era assicurato da due bombole poste nel locale lavanderia, separato dal bagno solo da una porta a soffietto, con un gruppo valvolare collegato a due flessibili, uno per bombola, con un tubo che attraversava il muro per raggiungere la cucina. Si era pure accertato che l'impianto si trovava in posizione rialzata rispetto al pavimento del bagno, locale a sua volta non sufficientemente aerato, che il tubo flessibile era scaduto nel 2015 e che il vano lavanderia/bagno non aveva le caratteristiche richieste per la collocazione di un impianto a gas con due serbatoi, sia quanto alla superficie, sia a causa dell'assenza di aerazione a livello del piano di calpestio che avrebbe scongiurato la formazione della sacca di GPL, gas più pesante dell'aria che, pertanto, si accumulava in basso. A tal fine, il primo giudice aveva ritenuto insufficiente la mera presenza di una finestra che, anzi, generando un flusso d'aria, avrebbe addirittura facilitato l'accumulo del GPL negli angoli più remoti dell'ambiente interessato dall'esplosione. Dal canto suo, il giudice del gravame, rispondendo alle specifiche doglianze difensive, ha ritenuto irrilevante, in ordine al verificarsi dell'evento, la circostanza che gli inquilini, nonostante il constatato odore di gas, non avessero allertato la proprietà, osservando come la cronologia degli eventi emersa dall'istruttoria fosse stata così incalzante da risultare del tutto incompatibile con tale iniziativa, non avendo avuto i turisti il tempo di avvisare il proprietario della perdita riscontrata, posto che l'esplosione era avvenuta subito dopo il loro ritorno nell'alloggio. Ha, poi, rigettato l'osservazione difensiva, secondo la quale le bombole del gas erano allocate in un luogo separato rispetto al locale bagno ove era avvenuta l'esplosione, in base a un argomento logico, correlato alla circostanza che la miscela di gas aveva comunque raggiunto quest'ultimo locale. Sul punto, peraltro, già nella sentenza appellata, si era dato atto che l'assunto difensivo che faceva leva sulla dislocazione dei due ambienti, bagno e lavanderia, era smentito dallo stato dei luoghi in base al quale i due locali erano separati da una semplice porta a soffietto. Né poteva avere rilievo la circostanza che l'assenza della ventilazione nel vano lavanderia fosse da ricollegare al valore storico dell'immobile, posto che esso era stato interessato da una ristrutturazione negli anni 2008-2009, che era soggetto all'obbligo di agibilità e che, in ogni caso, tali difficoltà non potevano valere a giustificare la realizzazione di un impianto irregolare, ritenendo, infine, del tutto speculativa l'ipotesi di un comportamento colposo delle vittime o di terzi, causalmente correlato all'evento. 2. Il difensore dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto erronea applicazione dell'art. 40 cod. pen. e vizio della motivazione, in relazione alla sussistenza del nesso di causalità tra condotta ed evento, non essendo stata, intanto, accertata la causa che ha dato origine alla fiammata e, ancor prima, alla prodromica fuga di gas, la [OSCURATO:PERSONA] essendo stata riconosciuta responsabile per avere affidato la realizzazione dell'impianto a gas a soggetto non abilitato e locato l'immobile privo del certificato di abitabilità e con impianto a gas non a norma, senza una previa verifica delle reali cause dell'evento naturalistico occorso, così ascrivendole una responsabilità a titolo oggettivo, correlata unicamente alle carenze cautelari rispetto alla normativa impiantistica di settore, essendo stato omesso l'accertamento dell'effettiva incidenza delle carenze dell'impianto rispetto alla fuoriuscita di gas. In particolare, nella specie, non era stata operata una verifica sul gruppo di riduzione della pressione dell'impianto, ciò avendo reso incompleto l'intero quadro probatorio, non potendosi escludere che la fuga di gas fosse riconducibile, per esempio, all'errato riempimento della bombola oppure a un cedimento dovuto a un difetto di fabbrica o, ancora, a un errato uso dell'impianto. Tali rilievi sono stati rassegnati al vaglio del giudice del gravame, il quale, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe motivato per relationem, generando il difetto di motivazione. Lo stesso difensore ha proposto ricorso, con separato atto, anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], formulando tre motivi.Con il primo, ha dedotto mancata assunzione di una prova decisiva, nella specie una perizia intesa a fugare le incertezze e i dubbi tecnici emersi all'esito dell'esame dell'ing. Francesca GUIDO dei Vigili del Fuoco, costei avendo ammesso di non sapere quale fosse stata la causa dell'innesco. Con il secondo, ha dedotto violazione di legge con riferimento alla ricostruzione degli eventi, con particolare riferimento alla sequenza degli ingressi degli ospiti nell'alloggio, dalla quale sarebbero conseguite errate deduzioni, al fine di accreditare la tesi difensiva dello spazio temporale tra il rilevamento dell'odore di gas e l'esplosione che avrebbe consentito di allertare la proprietà. Con il terzo, infine, ha dedotto analogo vizio quanto alla esclusione di una cooperazione colposa degli occupanti della casa, che la Corte d'appello avrebbe escluso rilevando la mancata allegazione di fatti dimostrativi da parte della difesa, laddove la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] era stata illuminante per ritenere che gli ospiti avevano armeggiato attorno alla bombola del gas e alla cucina. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Aldo ESPOSITO, ha depositato memoria, con la quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. 5. Il difensore ha depositato richiesta di trattazione orale e successiva memoria, con la quale, rinunciato alla trattazione orale, ha allegato ricevute di corresponsione di somme alle parti civili. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Le dedotte violazioni di legge, intanto, si sostanziano in critiche al percorso giustificativo della decisione, con la conseguenza che, nella specie, dovendo la stessa esser letta unitamente a quella appellata, stante la conformità dei giudizi, bisogna precisare quali sono i limiti del sindacato di legittimità sulla verifica dell'adeguatezza e congruità del ragionamento giustificativo rispetto alle doglianze formulate in punto accertamento del nesso di causa tra le violazioni accertate e l'esplosione nella quale ha perso la vita la COLANTONIO e riportato lesioni il FUSCO. Intanto, il vizio di travisamento della prova (sostanzialmente evocato con il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], stante il tenore delle doglianze di cui ai punti 2 e 3) può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", solo se il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, o se entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837 - 01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018 - 01; Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155 - 01; Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01). Inoltre, deve precisarsi che il vizio motivazionale, in ipotesi di doppia sentenza conforme nel merito, non può tradursi nella Ye/ reiterazione della tesi difensiva esaminata dai giudici d'appello (Sez. 3 n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01; Sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv, 257595 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01). Inoltre, va ribadito che sono estranei al giudizio di legittimità la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, inferendosene, dunque, l'inammissibilità di quelle doglianze con le quali si sia inteso sollecitare la rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del0 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01; Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01; Sez. 3 n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01, in cui si è precisato che, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dalla I. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito). 3. Fatte tali premesse, i motivi sono tutti manifestamente infondati. Quanto al tema dell'accertamento del nesso eziologico tra le violazioni ascritte agli imputati e l'esplosione, occorre por mente ai principi più volte affermati da questa Corte di legittimità: la responsabilità dell'imputato per la determinazione di un dato evento naturalistico, infatti, va riconosciuta nei casi in cui l'innesco della serie causale - sulla base delle prove raccolte - possa essere attribuito a più condotte colpose alternative, purché ciascuna sia riferibile allo stesso imputato e debba essere esclusa l'incidenza di meccanismi eziologici indipendenti (Sez. 4, n. 32216 del 20/06/2018, Capobianco, Rv. 273567 - 01) e ciò anche quando le prove raccolte non chiariscano ogni passaggio della concatenazione causale (Sez. 4, n. 22147 del 11/02/2016, Morini, Rv. 266858 - 01, in fattispecie relativa al decesso di un lavoratore in conseguenza dell'abbattimento di un albero, in cui - nel dubbio sull'esatta dinamica del sinistro - è stata, comunque, assegnata rilevanza causale alla condotta del datore di lavoro che aveva omesso di fornire ai propri dipendenti le attrezzature necessarie per l'esecuzione in sicurezza dei tagli, di formarli ed informarli sui rischi connessi a quella lavorazione e di vigilare adeguatamente sul cantiere). Nella specie, i giudici di merito hanno debitamente esposto le ragioni in base alle quali hanno ritenuto la correlazione causale tra l'esplosione, avvenuta in un locale nel quale non poteva posizionarsi un impianto a gas, e la fuoriuscita del GPL, essendosi accertato che esso era certamente promanato dalla centralina, a prescindere dalla localizzazione della perdita nel flessibile, nelle bombole del gas (che non registravano perdite ed erano prive di segni di danneggiamenti) o nel gruppo valvolare, vieppiù sottolineando la irregolarità della installazione delle bombole proprio in quell'ambiente. A fronte di tale ricostruzione, appare ultroneo dedurre una presunta incertezza sulla causa dell'innesco che la difesa ha ricavato dalle affermazioni della teste GUIDO: una volta accertato che la sacca di raccolta del gas si era certamente formata all'altezza della superficie del pavimento (tanto che era stata trovata annerita solo la parte superiore della porta del bagno, per la presenza della sagoma della vittima) e che tutte le possibili cause alternative erano comunque riconducibili alle condotte poste in essere dai ricorrenti (riguardanti le plurime violazioni alle norme di sicurezza, la dislocazione dell'impianto in un luogo inadatto e l'omessa manutenzione di esso, uno dei flessibili risultando anche scaduto), deve concludersi, in senso nettamente contrario a quanto dedotto dalla difesa, che i giudici del merito hanno correttamente svolto il preliminare giudizio cd. esplicativo, afferente alla ricostruzione, con certezza processuale, di ciò che è accaduto sul piano naturalistico (da ultimo, Sez. 4, n. 2030 del 21/11/2024, dep. 2025, Repetto, Rv. 287517 - 03). Alla stregua di tali principi, sono pertanto manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo formulati nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e il motivo unico, formulato nell'interesse dell'imputata [OSCURATO:PERSONA]. 4. È manifestamente infondato anche il primo motivo, formulato nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], giudizio che discende in parte anche dalle premesse in diritto formulate nel § 3. che precede. Intanto, alla luce del vizio espressamente dedotto dalla difesa, va precisato che la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 - 01). In ogni caso, la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, Pasimeni, Rv. 285722 - 01). Il giudizio di manifesta infondatezza della censura, peraltro, va ribadito anche sotto il diverso profilo della congruità motivazionale della decisione dei giudici del merito di non procedere a rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di disporre l'approfondimento peritale richiesto: in tema di ricorso per cassazione, infatti, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236 - 01; n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, PR., Rv. 261799 - 01; Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577 - 01). Nella specie, il rigetto dell'istanza difensiva è sorretto da un ragionamento del tutto congruo, con il quale i giudici del merito hanno escluso che le incertezze sulla esatta collocazione della fuoriuscita del gas fosse dirimente ai fini dello scrutinio della responsabilità degli imputati, ciò che è stato contestato riguardando la collocazione irregolare di quell'impianto, tale da non aver consentito alla sacca del gas di defluire attraverso un'apertura a livello del pavimento, restando indifferente anche l'accertamento della causa dell'innesco. Trattasi di ragionamento, del resto, perfettamente coerente con i principi già affermati da questa Corte di legittimità, a mente dei quali il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 — 01; n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, RV. 257741 — 01). Allo stesso modo, quanto alla mancata attivazione dei poteri di cui all'art. 603, cod. proc. pen., deve ribadirsi che il processo penale è governato dal principio della completezza dell'istruzione dibattimentale, cosicché la sua riapertura in appello deve considerarsi evenienza del tutto eccezionale (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893 - 01; Sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, Campion, Rv. 273326 - 01; Sez. 3, n. 1455 del 10/11/2023, dep. 2024, Morra, Rv. 285736 - 01; Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 - 01, in cui si è, per l'appunto, precisato che il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una completa valutazione in ordine alla responsabilità). 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre
Sentenza Cassazione n. 15703/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris