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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2021

Cassazione n. 05074/2022

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale concesso ad [OSCURATO:PERSONA] con efficacia ex tunc (infatti il 28/9/2020 era il giorno iniziale della misura), poiché il condannato era stato denunciato per due episodi di truffa commessi nel dicembre 2020, ritenuti incompatibili con l'esecuzione della misura alternativa.

2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassa- zione, deducendo che il Curella aveva crediti (rectius: debiti) pregressi con altra persona in Civitavecchia, ed il creditore lo aveva messo in condizione di rilasciare l'assegno in garanzia, assicurando che non sarebbe stato incassato.

Per tale vicenda, il Curella riferisce di avere sporto querela alla Procura di Civitavecchia.

3. Il ricorso è basato su motivi non consentiti dalla legge perché imperniati su mere doglianze in punto di fatto, peraltro prive di ogni documentazione, e non passibili di esame nella presente sede di legittimità, in cui possono essere fatti valere soltanto i motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste, prevedendosi altrimenti la sanzione dell'inammissibilità ai sensi del terzo comma della citata disposizione.

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 2 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale concesso ad [OSCURATO:PERSONA] con efficacia ex tunc (infatti il 28/9/2020 era il giorno iniziale della misura), poiché il condannato era stato denunciato per due episodi di truffa commessi nel dicembre 2020, ritenuti incompatibili con l'esecuzione della misura alternativa. 2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassa- zione, deducendo che il Curella aveva crediti (rectius: debiti) pregressi con altra persona in Civitavecchia, ed il creditore lo aveva messo in condizione di rilasciare l'assegno in garanzia, assicurando che non sarebbe stato incassato. Per tale vicenda, il Curella riferisce di avere sporto querela alla Procura di Civitavecchia. 3. Il ricorso è basato su motivi non consentiti dalla legge perché imperniati su mere doglianze in punto di fatto, peraltro prive di ogni documentazione, e non passibili di esame nella presente sede di legittimità, in cui possono essere fatti valere soltanto i motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste, prevedendosi altrimenti la sanzione dell'inammissibilità ai sensi del terzo comma della citata disposizione. 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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