CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02844/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2019 della Corte d'appello di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Campobasso, con sentenza in data 9 dicembre 2019, riformava la sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Campobasso, in data 7 giugno 2018, per il delitto di appropriazione indebita aggravata della documentazione fiscale e contabile affidata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] all'imputata, per assolvere agli obblighi dichiarativi e al versamento di imposte e contributi, condannando l'imputata alle pene di legge e concedendo i doppi benefici. 2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputata deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione (contraddittoria e manifestamente illogica), nonché travisamento della prova; la sentenza impugnata aveva tratto la sussistenza della responsabilità dell'imputata da dati di prova che non contenevano le circostanze attribuite dalla decisione (come per la consegna di somme di denaro dalla parte civile all'imputata), travisando il contenuto delle dichiarazioni testimoniali; allo stesso modo, aveva desunto l'esistenza di debiti tributari, imputabili all'imputata, attraverso l'errata valutazione della testimonianza del nuovo professionista incaricato di curare gli adempimenti fiscali; infine, anche le dichiarazioni della parte civile contrastavano logicamente l'assunto dell'ipotesi di accusa (poiché era stato lo stesso Viglione ad ammettere che sino all'anno 2005 l'imputata aveva curato diligentemente l'incarico affidatole), risultando in ogni caso imprecise e contraddittorie al punto da non poter fondare il giudizio di responsabilità dell'imputata, attesa la carenza di una valutazione compiuta e coerente della credibilità .soggettiva ed oggettivà del dichiarato. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art.533 cod. proc. pen., poiché la sentenza della Corte territoriale non aveva dato risposte ai ragionevoli dubbi formulati dalla sentenza di primo grado relativi alla considerevole durata del periodo in cui la parte civile, pur consapevole delle ipotizzate omissioni della professionista, non aveva formulato alcuna esplicita richiesta di restituzione della documentazione, continuando a inviare somme di denaro, a provvedere al versamento dei compensi professionali e a consegnare ulteriori documenti. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito specificati. Come correttamente rilevato nelle conclusioni scritte del Procuratore generale, la Corte territoriale ha omesso di provvedere, come espressamente richiesto dall'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen., a rinnovare l'esame della parte civile e di un testimone, sulle cui dichiarazioni ha fondato il giudizio di responsabilità dell'imputata, in contrasto con la decisione assolutoria del giudice di primo grado. Insegna la giurisprudenza di legittimità che «ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3 bis cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto - salvo non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile - è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice dei merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio"» (Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, Iacopetta, Rv. 279146 - 01; nello stesso senso, Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425 - 0; Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019, 0., Rv. 276987 - 0), con la conseguenza che l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale riguarda tutte le prove dichiarative «che, secondo le ragioni specificatamente prospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità» (Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 276318 - 01). Dalla lettura sia dell'appello proposto dal P.M., che di quello della parte civile (rispetto al quale opera nella stessa misura l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria relativa alle fonti dichiarative: Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, Menna, Rv. 279255 - 0; Sez. 5, n. 32854 del 15/04/2019, Gatto, Rv. 277000 - 0) emerge con chiarezza che oggetto delle impugnazioni erano i contenuti e le valutazioni del materiale dichiarativo acquisito nel corso dell'istruttoria, attraverso l'esame sia della parte civile, sia di testimoni ritenuti decisivi nella ricostruzione dei fatti e delle condotte ascritte (la teste Camino, che aveva avuto in più occasioni l'incarico di consegnare buste contenenti documentazione e denaro all'imputata da parte del Viglione; il teste Pilone, che aveva ricevuto l'incarico di curare la contabilità e gli adempimenti fiscali e contributivi del Viglione dopo la revoca dell'incarico all'imputata). L'omissione ad opera della Corte territoriale, pur non espressmanete censurata dal ricorrente, va rilevata d'ufficio (Sez. 6, n. 10260 del 14/02/2019, Cesi, Rv. 275201 - 0; Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, Menna, cit.; Sez. 5, n. 32854 del 15/04/2019, Gatto, cit.) e comporta l'annullamento della sentenza impugnata affinché in sede di rinvio si provveda alla rinnovazione dell'istruttoria, assumendo nuovamente i testimoni indicati dagli appellanti, le cui dichiarazioni risultino decisive ai fini della valutazione in punto di responsabilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno per nuovo giudizio. Così deciso il 26/10/2021 Il C