CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 ottobre 2023
Cassazione n. 29576/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13416/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro COMUNE GENOVA, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 1637/2018 depositata il 26/10/2018. La causa è stata posta in decisione all’udienza pubblica del 6 ottobre 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di estinzione del ricorsoe l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è rimesso alle valutazioni della Corte. [OSCURATO:PERSONA] Con atto notificato al Comune di Genova, Optigests.r.l., titolare di licenza per il mantenimento di uno stabilimento balneare, chiedeva al Tribunale di Genova di accertare e dichiara l’illegittimità dell’aumento del canone demaniale, per gli anni 2007 e 2008, comunicato dal Comune, deducendo che l’incremento non doveva essere applicato alle concessioni demaniali già in essere e prima della scadenza naturale del rapporto, in ogni caso, l’erroneità dei valori di calcolo, avuto riguardo all’inclusione delle pertinenze ad uso commerciale. il Comune resistevae chiamava in causa l’Agenzia del Demanio. L’adito Tribunale respingeva la domanda, con sentenza appellata dalla società Optigest; resistevano al gravame il Comune di Genova e l’Agenzia del Demanio. La Corte di Appello di Genova, con la sopra indicata sentenza, dopo aver escluso il perfezionamento della definizione della controversia, ai sensi dell’art. 1, commi 732-733, l. n. 147 del 2013, risultando corrisposto solo 1 euro per ciascun anno e non l’intera somma dovuta, come previsto, respingeva l’appello evidenziando la piena legittimità dell’incremento del canone in costanza di rapporto concessorio, ai sensi dell’art. 1, comma 251, l. n. 296 del 2006 (Legge di stabilità del 2006), che ha portato all'incremento dei canoni di concessione di aree demaniali ad uso degli stabilimenti balneari e previsto detto incremento anche per i rapporti in corso, ossia alle concessioni non ancora scadute e contemplanti un iniziale minore aggio, a decorrere dal 1° gennaio 2007, rendendo irrilevante il momento del rilascio della concessione, e che la norma è stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale (sent. n. 302/2020). Quanto alle modalità di calcolo del canone, il Giudice del gravame ha ritenuto corretto il riferimento ai criteri OMI relativi alle attività commerciali, sebbene nessuno di essi facesse esplicito riferimento agli stabilimenti balneari, perché la ratio della legge è quella di rapportare i canoni di concessione demaniale ai corrispettivi di mercato delle locazioni, a nulla rilevando la classificazione catastale degli immobili, secondo i dati rilevati dall’Osservatorio del [OSCURATO:PERSONA], essendo generalmente gli stabilimenti balneari collocati sui lungomari, che costituiscono zone di alto valore locativo, (e) offrono al pubblico opportunità di svago , servizi di ristorazione e bar , trattandosi, quindi, di attività in senso lato commerciali, alle quali può essere attribuito un carattere di omogeneità sotto il profilo locativo dei beni ad esse destinati . E’ stata depositata memoria, con allegata documentazione. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo lamenta, in relazione all’art. 360 , comma primo, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, commi 732 e 733, l. n. 147 del 2013, nullità della sentenza di secondo grado per motivazione apparente, ovvero perplessa ed obiettivamente incomprensibile, nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, perché la Corte di Appello non ha rilevato l’intervenuta definizione della controversia mediante la procedura di cui alle richiamate disposizioni , a seguito dell’istanza ricevuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Comune di Genova e dall’Agenzia del Demanio, nonché del pagamento il 24/4/2014 di 1 euro per ciascuno degli anni in contestazione, non avendo gli enti fornito indicazioni contrarie sul metodo di calcolo utilizzato (canone richiesto dal Comune) x 30 – (canone già pagato) ed essendosi l’appellante società dichiarata disposta a versare la maggior somma da accertarsi giudizialmente . Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 251, l. n 296 del 2006, nullità della sentenza per motivazione apparente ovvero perplessa ed obiettivamente incomprensibile, per non avere la Corte di Appello ritenuto che l’incremento si applicasse unicamente alle concessioni rilasciate o rinnovate successivamente all’entrata in vigore della norma, tale essendone l’interpretazione corretta, ove sia sorto affidamento del concessionario sull'ammontare del canone da pagare. Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 251, punto 2.1, l. n. 296 del 2006, nullità della sentenza per motivazione apparente ovvero perplessa ed obiettivamente incomprensibile, per non avere la Corte di Appello ritenuto di applicare, sui calcoli effettuati dal Comune ante 2007, il solo aumento ISTAT o quantomeno i valori OMI relativi agli edifici adibiti alla produzione di beni e servizi (i capannoni tipici) in luogo dei valori OMI relativi ai negozi, come pure in via del tutto subordinata aveva proposto dall’appellante società. Deduce, altresì, che la concessione non include negozi ma un’attività complessiva di stabilimento balneare con attività accessorie non scorporabili, che i ristoranti non sono assimilabili ai negozi comportando un’attività di trasformazione di materie prime in prodotti e servizi che è più vicina a quella di produzione di beni e servizi (i capannoni tipici) che a quella di mera vendita di beni nei negozi e richiama giurisprudenza che ha qualificato l’attività dello stabilimento balneare come terziario, e non come commerciale, per cui i valori OMI da applicare alle pertinenze utilizzate come bar-ristorante o altro, all’interno di uno stabilimento balneare, sono quelli riferiti al terziario. Preliminarmente, v a dichiarata l'estinzione del giudizio, alla stregua di quanto previsto dall'art.100, comma 7, d.l.n. 104 del 2020, convertito in l .n. n. 126 del 2020, secondo il quale : "Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-logge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo; b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo." Il Comune di Genova, nella comunicazione del 24/9/2021, indicava, a seguito della istanza di definizione, gli importi da versare,con riferimento alle annualità 2007 (€ 14.053,29) e 2008 (€ 12.777,39) e tali importi risultano oggetto di versamento, da parte della società Optigest, a mezzo modelli di pagamento F24. Ne consegue l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese processuali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. PQ M Dichiara estinto il giudizio. Compensa