CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024
Cassazione n. 46106/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 74-24132/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen., non è consentito in questa sede perché privo dei requisiti di cui all'art. 591, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. - in quanto aspecifico, omettendo un effettivo confronto con la complessità delle ragioni di fatto e di diritto addotte dalla Corte territoriale per ritenere insussistenti i presupposti per l'operatività della suddetta scrinninante -, oltre che manifestamente infondato; che, infatti (come emerge dalle pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza) la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la mancata applicazione dell'art. 54 cod. pen., facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. Sez.2, n. 10694 del 30/10/2019 (dep. 2020) Rv. 278520 - 01, già richiamata nella pronuncia impugnata; Sez. 2, n. 28067 del 26/03/2015, Antonuccio, Rv. 264560 - 01); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non è consentito in questa sede, oltre che manifestamente infondato, risolvendosi nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, nella cui parte motiva la Corte territoriale ha congruamente esplicato le ragioni a base del proprio convincimento circa l'impossibilità dell'operatività della causa di non punibilità de qua, confermandosi all'orientamento espresso da questa Corte (si veda in particolare pag. 3, là dove è richiamata la pronuncia, Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.