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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17756/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e, per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 2 marzo 2021 (dep. il 18 marzo 2021) la Corte di appello di Roma, all'esito del gravame interposto dal Procuratore generale distrettuale e in riforma della pronuncia in data 6 aprile 2018 del Tribunale di Civitavecchia - che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] PALM per il delitto di furto aggravato (poiché commesso su cose esposte alla pubblica fede e valendosi di un mezzo fraudolento) perché estinto per prescrizione - ha affermato la responsabilità dell'imputato per il medesimo delitto e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo ha condannato alle pene ritenute di giustizia, con il beneficio della sospensione condizionale, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando due motivi (che si enunciano nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo - sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione - la difesa si è doluta della mancata qualificazione della condotta come tentativo di furto e non come ipotesi consumata.

2.2. Con il secondo motivo - pure denunciando la violazione della legge penale e vizio di motivazione - si è censurata la sentenza impugnata nella parte in cui ha ravviato la sussistenza della circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento

3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha dedotto l'infondatezza dei motivi di ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, ha presentato memoria con la quale ha contestato la fondatezza di quanto esposto dal Procuratore generale e ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini che si espongono.

1. I motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente.

1.1. Con il primo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza di appello, la quale ha ravvisato un'ipotesi consumata di furto in quanto l'imputato sarebbe stato fermato da una guardia giurata dopo le casse dell'esercizio commerciale in cui ha avuto luogo il fatto e, dunque, avrebbe conseguito sia pure per breve tempo l'autonoma disponibilità di quanto sottratto.

Tuttavia, ad avviso della difesa, dalle risultanze istruttorie emergerebbe chiaramente che la condotta posta in essere dall'imputato si è svolta sotto la costante e diretta sorveglianza della medesima guardia giurata Thomas MENDICELLI, che svolgeva attività di vigilanza presso l'esercizio (come si trarrebbe dalla deposizione di quest'ultimo): ragion per cui la motivazione 7/' sarebbe in contrasto con i principi posti dalle Sezioni Unite in tema di distinzione tra furto tentato e consumato e, comunque, illogica nella parte in cui ha ritenuto che l'imputato abbia avuto, seppur per un breve periodo di tempo, la piena e autonoma disponibilità dei beni sottratti poiché la refurtiva è rimasta sempre sotto la sfera di controllo del vigilante (che avrebbe potuto intervenire immediatamente e avrebbe scelto volontariamente di attendere che l'imputato superasse le casse).

1.2. Con il secondo motivo si è censurata la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto configurata la circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento sulla base del mero occultamento della merce nella tasca del giaccone indossato dall'imputato.

Secondo il ricorrente, dagli atti emergerebbe che la condotta del PALM non presenta e quel quid pluris, rispetto alla condotta di furto, necessario per l'integrazione dell'aggravante in esame in quanto egli si sarebbe limitato a prelevare i profumi dagli scaffali del negozio, riporli nell'apposito cestino e successivamente collocarli nella tasca della propria giacca; quindi, il PALM avrebbe impiegato un banale e ordinario accorgimento che non vulnera in modo apprezzabile le difese apprestate a tutela dei beni de quibus, difettando quindi la maggiore carica offensiva della condotta posta a sostegno di un trattamento sanzionatorio più rigoroso.

In difetto della circostanza aggravante in discorso, sarebbe decorso del termine di prescrizione del reato, commesso il 4 giugno del 2010.

1.3. Dalla sentenza impugnata risulta che la guardia giurata MENDICELLI ha in prima persona visto l'imputato prelevare talune confezioni di profumo dagli scaffali del negozio ubicato all'interno dell'aeroporto di Fiumicino e, dopo, occultarle all'interno della propria giacca (la cui manica, chiusa con una spilla da balia, «fungeva da raccoglitore, da sacca»); e che l'imputato è stato fermato fuori dal negozio, dopo «l'antitaccheggio».

Il fatto dell'imputato, che dunque risulta esser stato posto in essere sotto la diretta vigilanza della guardia giurata, deve qualificarsi delitto tentato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in ipotesi quale quella in discorso, «il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato» - per quel che qui rileva -«attraverso la diretta osservazione [...] dei dipendenti addetti alla sorveglianza [...] presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo» (Sez.

U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186 - 01).

Al riguardo è utile rimarcare che - come osservato dalle Sezioni Unite - «il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente» è escluso da una vigilanza che sia «concomitante [...], attuale e immanente» e dal conseguente intervento, come detto, «esercitato in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente appreso» (ivi).

Deve, inoltre, escludersi che nella specie ricorrano i presupposti della circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, poiché l'imputato risulta aver occultato sulla propria persona la refurtiva, non potendosi ravvisare nel suo fatto quella «marcata efficienza offensiva», «caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità» che è il quid l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento (Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974 - 01).

Infine, deve rilevarsi che è decorso il termine di prescrizione del reato commesso il 4 giugno 2010, alla luce della corretta qualificazione giuridica del fatto sopra ritenuta, pari a sette anni e sei mesi (artt. 157 e 161 cod. pen.).

Ne deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., e qualificato il fatto ai sensi dell'art. 56 cod. pen., il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 24/01/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e, per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 marzo 2021 (dep. il 18 marzo 2021) la Corte di appello di Roma, all'esito del gravame interposto dal Procuratore generale distrettuale e in riforma della pronuncia in data 6 aprile 2018 del Tribunale di Civitavecchia - che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] PALM per il delitto di furto aggravato (poiché commesso su cose esposte alla pubblica fede e valendosi di un mezzo fraudolento) perché estinto per prescrizione - ha affermato la responsabilità dell'imputato per il medesimo delitto e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo ha condannato alle pene ritenute di giustizia, con il beneficio della sospensione condizionale, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando due motivi (che si enunciano nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo - sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione - la difesa si è doluta della mancata qualificazione della condotta come tentativo di furto e non come ipotesi consumata. 2.2. Con il secondo motivo - pure denunciando la violazione della legge penale e vizio di motivazione - si è censurata la sentenza impugnata nella parte in cui ha ravviato la sussistenza della circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento 3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha dedotto l'infondatezza dei motivi di ricorso e ne ha chiesto il rigetto. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, ha presentato memoria con la quale ha contestato la fondatezza di quanto esposto dal Procuratore generale e ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini che si espongono. 1. I motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza di appello, la quale ha ravvisato un'ipotesi consumata di furto in quanto l'imputato sarebbe stato fermato da una guardia giurata dopo le casse dell'esercizio commerciale in cui ha avuto luogo il fatto e, dunque, avrebbe conseguito sia pure per breve tempo l'autonoma disponibilità di quanto sottratto. Tuttavia, ad avviso della difesa, dalle risultanze istruttorie emergerebbe chiaramente che la condotta posta in essere dall'imputato si è svolta sotto la costante e diretta sorveglianza della medesima guardia giurata Thomas MENDICELLI, che svolgeva attività di vigilanza presso l'esercizio (come si trarrebbe dalla deposizione di quest'ultimo): ragion per cui la motivazione 7/' sarebbe in contrasto con i principi posti dalle Sezioni Unite in tema di distinzione tra furto tentato e consumato e, comunque, illogica nella parte in cui ha ritenuto che l'imputato abbia avuto, seppur per un breve periodo di tempo, la piena e autonoma disponibilità dei beni sottratti poiché la refurtiva è rimasta sempre sotto la sfera di controllo del vigilante (che avrebbe potuto intervenire immediatamente e avrebbe scelto volontariamente di attendere che l'imputato superasse le casse). 1.2. Con il secondo motivo si è censurata la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto configurata la circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento sulla base del mero occultamento della merce nella tasca del giaccone indossato dall'imputato. Secondo il ricorrente, dagli atti emergerebbe che la condotta del PALM non presenta e quel quid pluris, rispetto alla condotta di furto, necessario per l'integrazione dell'aggravante in esame in quanto egli si sarebbe limitato a prelevare i profumi dagli scaffali del negozio, riporli nell'apposito cestino e successivamente collocarli nella tasca della propria giacca; quindi, il PALM avrebbe impiegato un banale e ordinario accorgimento che non vulnera in modo apprezzabile le difese apprestate a tutela dei beni de quibus, difettando quindi la maggiore carica offensiva della condotta posta a sostegno di un trattamento sanzionatorio più rigoroso. In difetto della circostanza aggravante in discorso, sarebbe decorso del termine di prescrizione del reato, commesso il 4 giugno del 2010. 1.3. Dalla sentenza impugnata risulta che la guardia giurata MENDICELLI ha in prima persona visto l'imputato prelevare talune confezioni di profumo dagli scaffali del negozio ubicato all'interno dell'aeroporto di Fiumicino e, dopo, occultarle all'interno della propria giacca (la cui manica, chiusa con una spilla da balia, «fungeva da raccoglitore, da sacca»); e che l'imputato è stato fermato fuori dal negozio, dopo «l'antitaccheggio». Il fatto dell'imputato, che dunque risulta esser stato posto in essere sotto la diretta vigilanza della guardia giurata, deve qualificarsi delitto tentato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in ipotesi quale quella in discorso, «il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato» - per quel che qui rileva -«attraverso la diretta osservazione [...] dei dipendenti addetti alla sorveglianza [...] presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo» (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186 - 01). Al riguardo è utile rimarcare che - come osservato dalle Sezioni Unite - «il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente» è escluso da una vigilanza che sia «concomitante [...], attuale e immanente» e dal conseguente intervento, come detto, «esercitato in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente appreso» (ivi). Deve, inoltre, escludersi che nella specie ricorrano i presupposti della circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, poiché l'imputato risulta aver occultato sulla propria persona la refurtiva, non potendosi ravvisare nel suo fatto quella «marcata efficienza offensiva», «caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità» che è il quid l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974 - 01). Infine, deve rilevarsi che è decorso il termine di prescrizione del reato commesso il 4 giugno 2010, alla luce della corretta qualificazione giuridica del fatto sopra ritenuta, pari a sette anni e sei mesi (artt. 157 e 161 cod. pen.). Ne deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., e qualificato il fatto ai sensi dell'art. 56 cod. pen., il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 24/01/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17756/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris