CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 25605/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudice per le indagini preliminari di Rovigo applicava a [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art.416 commi 1 e 2 cod.pen., la misura della custodia cautelare in carcere; con ordinanza dell'8 ottobre 2021, il Tribunale del riesame di Venezia rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse dell'indagato. 1.1 Ricorrono per cassazione avverso la predetta ordinanza i difensori dell'indagato, lamentando che l'impugnato provvedimento, riferendosi genericamente ad una struttura societaria che avrebbe giustificato l'adozione della misura, non prendeva in concreto posizione sulla differenza tra il concorso plurisoggettivo nel reato continuato e la configurazione di un consorzio associativo, non essendo stati indicati gli elementi costitutivi della associazione, né il ruolo organico qualificato attribuito al ricorrente quale vertice; i difensori aggiungono che l'ordinanza impugnata aveva valorizzato elementi irrilevanti e suscettibili di lecite interpretazioni alternative (la presenza costante di [OSCURATO:PERSONA] nel capannone di Sant'Elena, ampiamente giustificata da ragioni lavorative e mai disconosciuta dal ricorrente; la conduzione di colloqui per l'assunzione di alcune dipendenti, correlato alla sua documentata mansione lavorativa; l'avere impedito in una sola occasione ad una dipendente di ricevere un ordine personale di Amazon in azienda, quanto [OSCURATO:PERSONA] stesso ne riceveva per sé; l'avere incaricato altra dipendente di pagare e ritirare un pacco per un acquisto personale, che nulla aveva a che vedere con le merci delle presunte truffe e che tramutava inopinatamente una richiesta di compiere un atto di cortesia in un imperativo giustificante un ruolo sovrastante); inoltre, ill Tribunale aveva inspiegabilmente obliterato che non sussisteva nel caso di specie alcuna casse comune, laddove era innegabile che i soggetti interessati avevano operato pro domo propria e non era stato considerato l'inquadramento lavorativo di [OSCURATO:PERSONA] all'interno del capannone di Sant'Elena, che spiegava il sistema relazionale del ricorrente con gli altri dipendenti, né si era detto nulla sui rapporti e le effettive interlocuzioni del ricorrente con i coimputati. Altro profilo di illegittimità del provvedimento che i difensori segnalano riguarda l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, in quanto gli agenti in una prima fase avevano assunto "informalmente" tali dichiarazioni, interrogando le persone, ma senza redigere alcun verbale di assunzione dell'attività processuale,senza che poi i dichiaranti facessero proprie lt 2 • dichiarazioni rilasciate attraverso la sottoscrizione dell'atto, il quale non è stato contestualmente redatto né tantomeno sottoscritto dell'ufficiale di polizia giudiziaria che avrebbe proceduto a detta attività di indagine (di cui non era dato conoscere se era stata effettuata di iniziativa o su delega); poiché tali dichiarazioni erano state poi riportate nella notizia di reato per "scienza autonoma" degli autori di tale atto, non esisteva un verbale di sommarie informazioni testimoniali, ma solo la relazione conclusiva delle indagini di polizia inviata al Pubblico Ministero, in cui gli operanti riportavano, in forma riassuntiva ed assolutamente autonoma, quanto avrebbero appreso dalle persone escusse, senza alcun riferimento alla verbalizzazione dell'attività di polizia giudiziaria precedentemente svolta. Sul punto, proseguono i difensori, la motivazione del Tribunale era illogica, in quanto non era in discussione la tecnica redazionale del verbale, ma l'assenza di un verbale di sommarie informazioni testimoniali, quale atto prodromico al richiamo contenuto in un altro verbale. 1.2 Quanto alle esigenze cautelarli, i difensori lamentano che era contraddittorio da un lato avere appurato una marcata professionalità del sodalizio in argomento, e dall'altro smentire l'operatività del medesimo consorzio criminale con la mancata applicazione di misura cautelare nei confronti di quasi tutti i presunti sodali, all'infuori di due coindlagati (uno dei quali pluripregiudicato anche per reati specifici),che comunque non erano stati destinatari della misura di massimo rigore, al contrario del ricorrente, formalmente incensurato; il richiamo a fatti commessi dal 2018 era erroneo, visto che [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato raggiunto neanche dalla notifica dell'avviso di Clli all'art. 415 bis cod.proc.pen. in relazione a tali fatti, e si sarebbe dovuto tener conto del decreto della Corte di appello di Catania con cui era stata revocata al ricorrente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale; quanto poi alla vicenda giudiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA] per associazione mafiosa, il Tribunale aveva omesso di confutare quanto esposto dalla difesa, e cioè che C:erbo era stato posto dapprima agli arresti domiciliari e poi in libertà, avendo i giudici etnei accertato l'indubbio rescissione dei legami con il sodalizio da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Infine, i difensori osservano che i giudici avevano ipotizzato genericamente una ulteriore iniziativa criminosa di [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe dovuto fare i conti con l'incensuratezza del ricorrente e con l'impossibilità di reiterazione laddove [OSCURATO:PERSONA] fosse stato ristretto nel suo domicilio, pure con braccialetto elettronico.2. Il Procuratore generale chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 1.1 Infatti, deve in proposito rilevarsi che, in data 17/03/2022, perveniva rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente per carenza di interesse, in quanto la misura cautelare era stata sostituita con altra meno afflittiva; la rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile; per quanto riguarda le spese processuali, questo Collegio ritiene di dover dare continuità all'orientamento espresso da ultimo da Sez. 5, Sentenza n. 10720 del 16/12/2021 Cc. (dep. 24/03/2022 ), Casagrande, secondo cui "in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le