CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 32998/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso avverso la sentenza in epigrafe della Corte di appello diNapoli – Sezione minorenni, che ha confermato la sentenza di condannapronunciata dal Tribunale per i minorenni di Napoli nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXXXX in relazione al reato di cui all’art. 699 cod. pen.,commesso il 23 marzo 2021;rilevato che l’impugnazione si fonda sulla generica deduzione dell’omessavalutazione della ricorrenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod.proc. pen., doglianza estranea ai motivi di appello e non corroborata da alcunaspecifica argomentazione a sostegno;ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile;considerato che alla declaratoria d’inammissibilità, trattandosi di soggettominore all'epoca del fatto, non segue la condanna al pagamento delle speseprocessuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.