CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 ottobre 2024
Cassazione n. 40757/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, quale giudice del rinvio, in data 17 settembre 2025, per quanto qui rileva, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordemente richiesta dalle parti in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 100 cod. pen. e 73 e 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1, ascritto a tutti gli imputati suddetti); 81 e 100 cod. pen. e 2, 4 e 7, l. 2 ottobre 1967, n. 895 e 23, l. 18 aprile 1975, n. 110 (capo 3, ascritto a [OSCURATO:PERSONA]), 81, 110 e 648 cod. pen. (capo 4, ascritto a [OSCURATO:PERSONA]), procedendo a nuova rideterminazione delle modalità esecutive della pena sostitutiva della detenzione domiciliare. 2. Ricorrono per cassazione i suddetti imputati, deducendo un unico motivo di ricorso a mezzo del proprio comune difensore, con cui lamentano l’assenza di motivazione a supporto dell’affermazione di responsabilità e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi non consentiti. In primo luogo, poiché la sentenza n. 42419-24, pronunciata dalla Sesta Sezione di questa Corte il 17 ottobre 2024, aveva disposto l’annullamento solo «limitatamente alle modalità di esecuzione della pena», ogni altra questione resta coperta dall’intervenuto giudicato. In ogni caso, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è possibile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza». 4. Il procedimento deve, pertanto, essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. I ricorrenti devono essere condannati, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è