CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 07785/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 6 settembre 2022, il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila ha dichiarato l'inammissibilità, «in quanto di tenore analogo alle precedenti», della richiesta, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di semilibertà, di proroga sino al 31 dicembre 2022 della licenza straordinaria di cui egli ha fruito in virtù della normativa legata all'emergenza da Covid-19. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, con atto personalmente confezionato, reclamo al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila con il quale ha contestato, sotto plurimi profili, la decisione impugnata. 3. Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, con ordinanza dell'Il ottobre 2022, ha ritenuto l'inammissibilità del reclamo, in quanto proposto avverso provvedimento non impugnabile con tale mezzo di impugnazione ma, in quanto emesso ai sensi dell'art. 466, comma 2, cod. proc. pen., con ricorso per cassazione, e, di conseguenza, ha operato la conseguente riqualificazione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. e disposto la trasmissione degli atti a questo Ufficio. /i/ 4. Rileva il Collegio che, a fronte della nuova istanza del condannato, successiva al rigetto, con ordinanza del 28 luglio 2022, della richiesta di proroga avanzata I'll luglio 2022 — giustificato dall'essere stato Marchese sorpreso, in costanza di fruizione della licenza, a bordo di un'autovettura condotta da soggetto pregiudicato — il Magistrato di sorveglianza ha provveduto con decreto di inammissibilità che, essendo correlato all'omogeneità dell'oggetto a quello già compiutamente valutato, rientra, come correttamente statuito dal Tribunale di sorveglianza, nell'ambito applicativo dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., che prevede, tra l'altro, che, se la richiesta costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato, avverso il quale può essere proposto ricorso per cassazione. 5. Tanto premesso, e condivisa, dunque, la qualificazione operata dal Tribunale di sorveglianza, deve prendersi atto dell'inammissibilità dell'impugnazione, proveniente da soggetto non legittimato, atteso, in specie, che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, è stata esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). 6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle