CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2024
Cassazione n. 27258/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; / R.G.N. 5871/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla integrazione del reato contestato in tutti i suoi elementi costitutivi (cfr. pag. 3 e 4 della sentenza impugnata); che, il giudice del gravame ha motivato in maniera logica circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) ed, in ogni caso, il fatto per cui si procede è stato commesso in data 14 gennaio 2021, pertanto trova applicazione l'art. 131-bis, comma 3, n. 2 cod. pen. - così come modificato dall'art. 16 comma 1, lett. b), d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, nella I. 8 agosto 2019, n. 77 - che prevede come l'offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità nei casi di cui all'art. 337 c.p., quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 giugno 2024 Il Consigliere estensor