CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 06872/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Ivrea per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 7, cod. pen. Deduce con un unico motivo violazione di legge, per la mancanza dei requisiti della sentenza di cui all'art 546 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico. Le censure mosse dal ricorrente, invero, risultano del tutto generiche e, a fronte di un apparato argomentatívo della sentenza lineare e coerente. È d'uopo ricordare che i motivi del ricorso devono, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.) indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, giacché contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, ìndefettibilmente, il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata. In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]?