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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 18466/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che - previa riqualificazione del reato ascritto in quello di cui all'art. 624 bis, comma 1 e 3, in relazione all'art. 625, comma 1, nn. 2 e 5, cod. pen. - ha confermato la condanna dell'imputato; considerato che il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione del divieto di reformatio in peius, è manifestamente infondato in quanto il giudice di appello, pur in presenza dell'impugnazione del solo imputato, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre la rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ri-definizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica in peius del trattamento sanzionatorio. (Sez. 3, n. 9457 del 19/01/2024, E., Rv. 286026 - 01); ritenuto che il secondo motivo, con sui si lamenta l'erronea riqualificazione del reato con-testato in quello di cui all'art 624 bis. cod. pen., sia generico e non consentito in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile rivalutazione dei fatti mediante criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logico-giuridici anche in ordine al rapporto pertinenziale fra i due immobili, ha esplici-tato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sentenza impugnata; v. anche Sez. 2, n. 22937 del 29/05/2012 Rv. 253193 - 01 in merito alla qua-lificazione del garage come luogo di privata dimora); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. D P.Q.Msuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 25/03/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]- do hkeruf,i Egle I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che - previa riqualificazione del reato ascritto in quello di cui all'art. 624 bis, comma 1 e 3, in relazione all'art. 625, comma 1, nn. 2 e 5, cod. pen. - ha confermato la condanna dell'imputato; considerato che il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione del divieto di reformatio in peius, è manifestamente infondato in quanto il giudice di appello, pur in presenza dell'impugnazione del solo imputato, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre la rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ri-definizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica in peius del trattamento sanzionatorio. (Sez. 3, n. 9457 del 19/01/2024, E., Rv. 286026 - 01); ritenuto che il secondo motivo, con sui si lamenta l'erronea riqualificazione del reato con-testato in quello di cui all'art 624 bis. cod. pen., sia generico e non consentito in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile rivalutazione dei fatti mediante criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logico-giuridici anche in ordine al rapporto pertinenziale fra i due immobili, ha esplici-tato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sentenza impugnata; v. anche Sez. 2, n. 22937 del 29/05/2012 Rv. 253193 - 01 in merito alla qua-lificazione del garage come luogo di privata dimora); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. D P.Q.Msuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 25/03/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]- do hkeruf,i Egle I
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