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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2022

Cassazione n. 40739/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato av)/(;) alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena in epigrafe indicata.

Nel ricorso la difesa lamenta che il giudice non ha espresso adeguata motivazione in ordine all'assenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen.

Ebbene, l'impugnazione proposta è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Poiché nel caso in esame non è stato eccepita l'illegalità della pena - né si ravvisano profili di illegalità di essa, rilevabili d'ufficio dalla Corte - e, poiché non si sollevano questioni attinenti alla corrispondenza tra richiesta e sentenza o questioni riguardanti l'erronea qualificazione giuridica del fatto o il vizio della volontà, la impugnazione deve intendersi proposta al di fuori dei casi previsti dalla legge ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e, rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 ottobre 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato av)/(;) alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena in epigrafe indicata. Nel ricorso la difesa lamenta che il giudice non ha espresso adeguata motivazione in ordine all'assenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen. Ebbene, l'impugnazione proposta è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché nel caso in esame non è stato eccepita l'illegalità della pena - né si ravvisano profili di illegalità di essa, rilevabili d'ufficio dalla Corte - e, poiché non si sollevano questioni attinenti alla corrispondenza tra richiesta e sentenza o questioni riguardanti l'erronea qualificazione giuridica del fatto o il vizio della volontà, la impugnazione deve intendersi proposta al di fuori dei casi previsti dalla legge ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e, rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2022 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 40739/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris