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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 dicembre 2025

Cassazione n. 02300/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 647-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 510/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/07/2021 R.G.N. 4365/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto Lavoro subordinato R.G.N.647/2022 Cron.

Rep.

Ud.10/12/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e la condanna in solido e/o pro quota di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le ultime due quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], al pagamento delle differenze retributive pari ad euro 65.695,34, maturate per le prestazioni rese dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 24.10.2014 in qualità di impiegata presso lo "[OSCURATO:PERSONA]" sito in Roma via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 80 alle dipendenze degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Deduceva la Morici di avere lavorato, con lavoro mai regolarizzato, con gli orari e nei periodi analiticamente indicati in ricorso, fino a quando non veniva licenziata da [OSCURATO:PERSONA] per contrazione dell'attività. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che a Via dei [OSCURATO:PERSONA] non esisteva alcuno "[OSCURATO:PERSONA]" ma solo la sede delle società di recupero crediti RECREB e GEI di cui il Barbagallo era amministratore, e presso la quale il Caracciolo svolgeva attività di consulente legale non essendone tuttavia dipendente.

Simona e [OSCURATO:PERSONA] eccepivano la loro carenza di legittimazione passiva per avere rinunciato all'eredità del padre Giuseppe e nel merito riproducevano sostanzialmente la medesima difesa del Caracciolo.

2. Con sentenza n. 992/2013 il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso la per mancanza di prova circa la titolarità passiva del rapporto controverso in capo ai convenuti quali persone fisiche.

3. Con sentenza n. 510/2021 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto dalla Morici.

In particolare, la corte distrettuale riteneva dirimente la questione della carenza di legittimazione passiva rispetto alle pretese azionate dalla Morici tanto delle Barbagallo quanto degli eredi del Caracciolo, deceduto nelle more del giudizio.

4. Avverso tale pronuncia la Morici propone ricorso, notificato il 29.12.2021 nei soli confronti delle Barbagallo e non degli [OSCURATO:PERSONA],affidato a due motivi.

5. Si difendono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

6. Parte ricorrente non ha depositato memorie mentre parte resistente ha depositato memoria solo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, dunque, tardivamente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 416, 420 e 421 c.p.c. nonché dell'art. 476 c.c. nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto carente la prova del compimento da parte delle Barbagallo di atti incompatibili con la volontà di rinunciare “visto che, come sopra osservato, è la stessa ricorrente ad escludere che le signore Barbagallo abbiano compiuto atti gestori dello studio dopo la morte del loro padre, e tenuto altresì conto che la missiva del 15.7.2014, con la quale le stesse chiedevano di volturare in loro favore alcuni crediti del de cuius, risulta priva di qualsiasi efficacia probatoria essendo stata prodotta del tutto tardivamente, ossia non nella prima difesa utile successiva alla memoria di costituzione con la quale le convenute Barabagallo eccepivano la propria carenza di legittimazione passiva per intervenuta rinuncia all'eredità (udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), ma solo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (v. relativi verbali)”.

Deduce che la missiva del 15/7/2014, ancorché prodotta tardivamente, doveva considerarsi acquisita agli atti del processo, in quanto il Tribunale, quale giudice di primo grado, ne aveva disposto l'acquisizione con ordinanza del 22/2/2017 nella quale si riteneva la produzione tardiva "giustificata dallo sviluppo del processo" ed in particolare dalle dichiarazioni rese dalle Barbagallo in sede di interrogatorio formale, sicché l'affermazione della Corte d'Appello, diretta allo "stralcio" della missiva sulla base della decadenza per tardività della produzione, andava ritenuta inammissibile o comunque illegittima, essendo preclusa dall'applicazione dell'art. 421 c.p.c. operata dal primo Giudice.

Evidenzia, inoltre, che le parti appellate non avevano proposto appello incidentale circa l'avvenuto esercizio dei poteri officiosi sull'acquisizione del documento, con la conseguenza che detto documento risultava acquisito agli atti del processo in modo irreversibile, precludendo al Giudice del gravame di dichiararlo "privo di qualsiasi efficacia probatoria essendo stato prodotto tardivamente".

Deduce che dal contenuto testuale della missiva del 15/7/2014 - riprodotta in fotocopia all’interno del ricorso – emergeva senza alcun margine di dubbio la volontà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di porre in essere atti che presuppongono la volontà di accettare l'eredità del padre [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente applicabilità dell'art. 476 c.c. e la nullità ed inefficacia della rinuncia pregressa.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 475 e 1324 c.c. circa la valutazione ed interpretazione di atto notorio ad uso successione.

Censura la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui nega che con l’atto notorio le Barbagallo abbiano assunto la qualità di eredi in quanto interpretazione avulsa dall'ermeneutica dell'atto notorio (riprodotto in fotocopia all’interno del ricorso), posto che la formula espressiva usata (recando l’incipit la funzionalizzazione "per uso successione" e nel testo l’attestazione della dichiarante che [OSCURATO:PERSONA] e BarbagalloPatrizia "uniche eredi legittime" sono nella "piena capacità giuridica di agire e di succedere" e "le aventi diritto, non sono incorse in cause di indegnità a succedere") integra chiaramente la connotazione della cd. accettazione espressa, prevista dal comma 1 dell'art.475 c.c. da valutarsi, in ogni caso, alla luce del contenuto della missiva del 15/7/2014.

Con la conseguenza che, in applicazione dell'art. 1324 c.c., l'atto, lungi dall'assumere "valore di elemento indiziario", costituisce prova documentale dell'accettazione dell'eredità corroborata dalla successiva missiva del 15/7/2014 avente ad oggetto la richiesta di adempiere il pagamento del credito paterno in favore delle "eredi [OSCURATO:PERSONA]", la cui legittimazione viene certificata dall'atto notorio in questione.

3. Occorre, in primo luogo, evidenziare che, trattandosi di cause scindibili, ed essendo stata l'impugnazioneproposta nei confronti solo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la sentenza d’appello è passata ingiudicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

4. Passando all’esame del ricorso, il primo motivo difetta di autosufficienza nella parte in cui pur deducendo “l’irreversibilità” della acquisizione documentale quale conseguenza della omessa proposizione di appello incidentale sul punto omette di indicare compiutamente il contenuto della decisione di primo grado e di riportare la memoria di costituzione in appello delle Barbagallo e ciò a maggior ragione a fronte delle difese svolte in questa sede dalle controricorrenti che deducono di essersi opposte all’acquisizione del documento e di aver ribadito anche in grado di appello la richiesta di stralcio della documentazione prodotta tardivamente in primo grado.

5. Entrambi i motivi, inoltre, sono infondati, posto che le ordinanze emanate nel corso del giudizio e, dunque, anche quelle che provvedono alla istruzione della causa, non hanno effetto preclusivo, e non vincolano la decisione finale del giudice, il quale - salve le limitazioni ex art. 177 c.p.c. può liberamente modificarle o revocarle, anche implicitamente, con la sentenza che definisce il merito del giudizio ([OSCURATO:PERSONA]. n. 28021/2013, Rv. 629180-01; Cass. n. 1596/2007, Rv. 594985- 01).

5.1. Va ulteriormente considerato che nel rito del lavoro, che si caratterizza per la circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, sussiste l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi sta biliti dal codice di rito - su fatti non allegati, nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo (in tal senso si vd.

Cass. Sez.

Lav. n. 25148/2017).

6. Quanto alla censura di violazione dell’art. 476 c.c., svolta con il primo motivo e dell’art. 475 c.c. svolta con il secondo, va osservato che l'apertura della successione non comporta l'acquisto della qualità di erede in favore dei successibili ex lege ma soltanto l'acquisto della qualità di chiamato alla eredità: soltanto ove avvenga l'accettazione, anche tacita, il chiamato si considera erede (cfr. Cass. 5247/2018).

Della avvenuta accettazione della eredità – che rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius- deve dare la prova ei qui dicit, secondo i generali principi in tema di onere della prova dati dall'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 21436/2018; Cass. n. 6479/2002, Cass. n. 2849/1992).

6.1. L'accettazione tacita dell'eredità può desumersi, peraltro, soltanto dalla esplicazione di un'attività del chiamato, con la quale venga posto in essere un atto di gestione incompatibile con la volontà di rinunciare e non altrimenti giustificabile se non nella qualità di erede, trattandosi di un comportamento tale da presupporre necessariamente la volontà di accettare l'eredità, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale (cfr Cass. n. 12753/1999).

L'indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, è incensurabile in sede di legittimità.

6.2. Deve, inoltre, tenersi conto che l'assunzione della qualità di erede non può certamente desumersi dalla mera chiamata all'eredità, né dalla denuncia di successione trattandosi di un atto di natura meramente fiscale (cfr. Cass. 8053/2017; Cass.n. 10729/2009).

Di contro, il chiamato all'eredità, che abbia ad essa rinunciato, non si può considerare erede, neppure per l'arco temporale intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, nemmeno se esso risulti nella categoria dei successibili ex lege o in ipotesi abbia presentato denuncia di successione: la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell'art.521 c.c. e, pertanto, colui che dichiara validamente di voler rinunziare all'eredità viene considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili (cfr. Cass. 13639/2018; Cass. n. 15871/2020).

Non possono, poi, essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione, ex art. 460 c.c. e che ben può costituire atto conservativo del patrimonio ereditario, non implicante alcuna accettazione tacita dell'eredità, la richiesta di pagamento di una somma dovuta al de cuius(In termini Cass. Sez.

Lav. n. 8123/1987, Rv. 455776-01).

7. Nella specie va comunque rilevato che dalla missiva del 15.7.2014, peraltro redatta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di difensore delle Barbagallo, ci si limita a chiedere che una “somma residua” venga corrisposta con le modalità già concordate con altro soggetto (l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) ma con bonifici da accreditare sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] e che non risulta nemmeno allegato se tale missiva, oltre ad essere stata redatta, sia stata anche inviata all’asserito debitore.

8. Il ricorso, in conclusione va rigettato.

9. In applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente liquidate come da dispositivo.

10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13 P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 647-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 510/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/07/2021 R.G.N. 4365/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto Lavoro subordinato R.G.N.647/2022 Cron. Rep. Ud.10/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e la condanna in solido e/o pro quota di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le ultime due quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], al pagamento delle differenze retributive pari ad euro 65.695,34, maturate per le prestazioni rese dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 24.10.2014 in qualità di impiegata presso lo "[OSCURATO:PERSONA]" sito in Roma via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 80 alle dipendenze degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Deduceva la Morici di avere lavorato, con lavoro mai regolarizzato, con gli orari e nei periodi analiticamente indicati in ricorso, fino a quando non veniva licenziata da [OSCURATO:PERSONA] per contrazione dell'attività. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che a Via dei [OSCURATO:PERSONA] non esisteva alcuno "[OSCURATO:PERSONA]" ma solo la sede delle società di recupero crediti RECREB e GEI di cui il Barbagallo era amministratore, e presso la quale il Caracciolo svolgeva attività di consulente legale non essendone tuttavia dipendente. Simona e [OSCURATO:PERSONA] eccepivano la loro carenza di legittimazione passiva per avere rinunciato all'eredità del padre Giuseppe e nel merito riproducevano sostanzialmente la medesima difesa del Caracciolo. 2. Con sentenza n. 992/2013 il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso la per mancanza di prova circa la titolarità passiva del rapporto controverso in capo ai convenuti quali persone fisiche. 3. Con sentenza n. 510/2021 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto dalla Morici. In particolare, la corte distrettuale riteneva dirimente la questione della carenza di legittimazione passiva rispetto alle pretese azionate dalla Morici tanto delle Barbagallo quanto degli eredi del Caracciolo, deceduto nelle more del giudizio. 4. Avverso tale pronuncia la Morici propone ricorso, notificato il 29.12.2021 nei soli confronti delle Barbagallo e non degli [OSCURATO:PERSONA],affidato a due motivi. 5. Si difendono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 6. Parte ricorrente non ha depositato memorie mentre parte resistente ha depositato memoria solo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, dunque, tardivamente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 416, 420 e 421 c.p.c. nonché dell'art. 476 c.c. nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto carente la prova del compimento da parte delle Barbagallo di atti incompatibili con la volontà di rinunciare “visto che, come sopra osservato, è la stessa ricorrente ad escludere che le signore Barbagallo abbiano compiuto atti gestori dello studio dopo la morte del loro padre, e tenuto altresì conto che la missiva del 15.7.2014, con la quale le stesse chiedevano di volturare in loro favore alcuni crediti del de cuius, risulta priva di qualsiasi efficacia probatoria essendo stata prodotta del tutto tardivamente, ossia non nella prima difesa utile successiva alla memoria di costituzione con la quale le convenute Barabagallo eccepivano la propria carenza di legittimazione passiva per intervenuta rinuncia all'eredità (udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), ma solo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (v. relativi verbali)”. Deduce che la missiva del 15/7/2014, ancorché prodotta tardivamente, doveva considerarsi acquisita agli atti del processo, in quanto il Tribunale, quale giudice di primo grado, ne aveva disposto l'acquisizione con ordinanza del 22/2/2017 nella quale si riteneva la produzione tardiva "giustificata dallo sviluppo del processo" ed in particolare dalle dichiarazioni rese dalle Barbagallo in sede di interrogatorio formale, sicché l'affermazione della Corte d'Appello, diretta allo "stralcio" della missiva sulla base della decadenza per tardività della produzione, andava ritenuta inammissibile o comunque illegittima, essendo preclusa dall'applicazione dell'art. 421 c.p.c. operata dal primo Giudice. Evidenzia, inoltre, che le parti appellate non avevano proposto appello incidentale circa l'avvenuto esercizio dei poteri officiosi sull'acquisizione del documento, con la conseguenza che detto documento risultava acquisito agli atti del processo in modo irreversibile, precludendo al Giudice del gravame di dichiararlo "privo di qualsiasi efficacia probatoria essendo stato prodotto tardivamente". Deduce che dal contenuto testuale della missiva del 15/7/2014 - riprodotta in fotocopia all’interno del ricorso – emergeva senza alcun margine di dubbio la volontà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di porre in essere atti che presuppongono la volontà di accettare l'eredità del padre [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente applicabilità dell'art. 476 c.c. e la nullità ed inefficacia della rinuncia pregressa. 2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 475 e 1324 c.c. circa la valutazione ed interpretazione di atto notorio ad uso successione. Censura la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui nega che con l’atto notorio le Barbagallo abbiano assunto la qualità di eredi in quanto interpretazione avulsa dall'ermeneutica dell'atto notorio (riprodotto in fotocopia all’interno del ricorso), posto che la formula espressiva usata (recando l’incipit la funzionalizzazione "per uso successione" e nel testo l’attestazione della dichiarante che [OSCURATO:PERSONA] e BarbagalloPatrizia "uniche eredi legittime" sono nella "piena capacità giuridica di agire e di succedere" e "le aventi diritto, non sono incorse in cause di indegnità a succedere") integra chiaramente la connotazione della cd. accettazione espressa, prevista dal comma 1 dell'art.475 c.c. da valutarsi, in ogni caso, alla luce del contenuto della missiva del 15/7/2014. Con la conseguenza che, in applicazione dell'art. 1324 c.c., l'atto, lungi dall'assumere "valore di elemento indiziario", costituisce prova documentale dell'accettazione dell'eredità corroborata dalla successiva missiva del 15/7/2014 avente ad oggetto la richiesta di adempiere il pagamento del credito paterno in favore delle "eredi [OSCURATO:PERSONA]", la cui legittimazione viene certificata dall'atto notorio in questione. 3. Occorre, in primo luogo, evidenziare che, trattandosi di cause scindibili, ed essendo stata l'impugnazioneproposta nei confronti solo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la sentenza d’appello è passata ingiudicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. Passando all’esame del ricorso, il primo motivo difetta di autosufficienza nella parte in cui pur deducendo “l’irreversibilità” della acquisizione documentale quale conseguenza della omessa proposizione di appello incidentale sul punto omette di indicare compiutamente il contenuto della decisione di primo grado e di riportare la memoria di costituzione in appello delle Barbagallo e ciò a maggior ragione a fronte delle difese svolte in questa sede dalle controricorrenti che deducono di essersi opposte all’acquisizione del documento e di aver ribadito anche in grado di appello la richiesta di stralcio della documentazione prodotta tardivamente in primo grado. 5. Entrambi i motivi, inoltre, sono infondati, posto che le ordinanze emanate nel corso del giudizio e, dunque, anche quelle che provvedono alla istruzione della causa, non hanno effetto preclusivo, e non vincolano la decisione finale del giudice, il quale - salve le limitazioni ex art. 177 c.p.c. può liberamente modificarle o revocarle, anche implicitamente, con la sentenza che definisce il merito del giudizio ([OSCURATO:PERSONA]. n. 28021/2013, Rv. 629180-01; Cass. n. 1596/2007, Rv. 594985- 01). 5.1. Va ulteriormente considerato che nel rito del lavoro, che si caratterizza per la circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, sussiste l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi sta biliti dal codice di rito - su fatti non allegati, nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo (in tal senso si vd. Cass. Sez. Lav. n. 25148/2017). 6. Quanto alla censura di violazione dell’art. 476 c.c., svolta con il primo motivo e dell’art. 475 c.c. svolta con il secondo, va osservato che l'apertura della successione non comporta l'acquisto della qualità di erede in favore dei successibili ex lege ma soltanto l'acquisto della qualità di chiamato alla eredità: soltanto ove avvenga l'accettazione, anche tacita, il chiamato si considera erede (cfr. Cass. 5247/2018). Della avvenuta accettazione della eredità – che rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius- deve dare la prova ei qui dicit, secondo i generali principi in tema di onere della prova dati dall'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 21436/2018; Cass. n. 6479/2002, Cass. n. 2849/1992). 6.1. L'accettazione tacita dell'eredità può desumersi, peraltro, soltanto dalla esplicazione di un'attività del chiamato, con la quale venga posto in essere un atto di gestione incompatibile con la volontà di rinunciare e non altrimenti giustificabile se non nella qualità di erede, trattandosi di un comportamento tale da presupporre necessariamente la volontà di accettare l'eredità, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale (cfr Cass. n. 12753/1999). L'indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, è incensurabile in sede di legittimità. 6.2. Deve, inoltre, tenersi conto che l'assunzione della qualità di erede non può certamente desumersi dalla mera chiamata all'eredità, né dalla denuncia di successione trattandosi di un atto di natura meramente fiscale (cfr. Cass. 8053/2017; Cass.n. 10729/2009). Di contro, il chiamato all'eredità, che abbia ad essa rinunciato, non si può considerare erede, neppure per l'arco temporale intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, nemmeno se esso risulti nella categoria dei successibili ex lege o in ipotesi abbia presentato denuncia di successione: la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell'art.521 c.c. e, pertanto, colui che dichiara validamente di voler rinunziare all'eredità viene considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili (cfr. Cass. 13639/2018; Cass. n. 15871/2020). Non possono, poi, essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione, ex art. 460 c.c. e che ben può costituire atto conservativo del patrimonio ereditario, non implicante alcuna accettazione tacita dell'eredità, la richiesta di pagamento di una somma dovuta al de cuius(In termini Cass. Sez. Lav. n. 8123/1987, Rv. 455776-01). 7. Nella specie va comunque rilevato che dalla missiva del 15.7.2014, peraltro redatta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di difensore delle Barbagallo, ci si limita a chiedere che una “somma residua” venga corrisposta con le modalità già concordate con altro soggetto (l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) ma con bonifici da accreditare sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] e che non risulta nemmeno allegato se tale missiva, oltre ad essere stata redatta, sia stata anche inviata all’asserito debitore. 8. Il ricorso, in conclusione va rigettato. 9. In applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente liquidate come da dispositivo. 10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13 P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n.
Sentenza Cassazione n. 02300/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris