CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 giugno 2023
Cassazione n. 28547/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui è stata confermata la condanna alla pena di giustizia (condizionalmente sospesa) inflitta al ricorrente dal Tribunale di Campobasso (con sentenza del 7/12/2021), in ordine al delitto di truffa con confisca degli hard disk in sequestro. 1. Il ricorrente articola quattro motivi che, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 1.1. Con il primo motivo, ai sensi dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen., lamenta il mancato espletamento di una perizia ex officio «volta a smentire in termini di certezza quanto ipotizzato e sostenuto dall'accusa in relazione alla responsabilità dell'imputato». 1.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge «in relazione alla sussistenza dei reati contestati (artt. 615-ter e 640 cod. pen., 55-quinques d.lgs. n. 165/2001; violazione degli artt. 192, 526 e 546 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.; illogicità e/o contraddittorietà della motivazione, in relazione alla sussistenza dei reati contestati e delle norme contenute negli artt. 24 Cost., 247, comma 1-bis cod. proc. pen., legge 48/2008 e D.Igs. n. 196/2003; travisamento della prova». La doglianza attiene a diversi profili: modalità di acquisizione dei dati informatici e genuinità del dato probatorio estratto (al fascicolo per il dibattimento non è stato acquisito alcun CD contenente la copia forense ovvero alcun consulenza informatica idonea a riscontrare quanto dichiarato dai testi di accusa); pertinenza e corrispondenza del dichiarato dei testi con l'attività di indagine compiuta; omesso esame della consulenza tecnica informatica espletata dalla difesa; vizio e travisamento della prova con particolare riguardo alla sicurezza del sistema informatico ed alla possibilità di accesso (con esclusione del delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen.). 1.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge «in relazione all'art.640 cod. pen.; vizio di motivazione e violazione del diritto di difesa». La censura investe il profilo della sussistenza del danno patrimoniale che connota la truffa e l'esistenza di un'adeguata prova al riguardo, ritenendosi insufficienti le dichiarazioni del teste esaminato al riguardo. 1.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge «in relazione alla sussistenza dei reati contestati e regolati dagli artt. 615-ter e 640, comma 2, cod. pen. e 55-quinques d.lgs. n. 165/2001; violazione di legge in relazione agli artt.192, 546 e 530 cpv. cod. proc. pen.; vizio di motivazione relativamente agli stessi punti: il tutto con specifico riferimento alla condotta posta in essere nei giorni 24, 25 e 26 ottobre 2016». La doglianza investe la sussistenza dei reati nelle giornate sopra indicate non essendosi tenuto conto che in quelle date non risultava, per quanto precisato dal capo di imputazione, alcuna manipolazione delle timbrature di presenza, l'imputato godeva di orario flessibile, essendo autorizzato a recarsi fuori dall'ospedale per lavorare da remoto o recarsi presso altre sedi dell'ente, per come confermato dai testi della difesa. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], sul rilievo dell'infondatezza dei motivi dedotti, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. I primi due motivi di ricorso in ordine all'affermazione di responsabilità per i delitti di truffa aggravata ai danni di ente pubblico, di alterazione dei sistemi di rilevamento delle presenze e di accesso abusivo ad un sistema informatico e all'espletamento di perizia integrativa sono manifestamente infondati in quanto riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalle sentenze di merito (le cui motivazioni, stante il ricorrere della c.d. doppia conforme, costituiscono un unico complesso argomentativo; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218 -01). 1.1. La Corte di merito ha precisato che l'esito dell'attività di indagine svolta ha consentito anzitutto di accertare un'obiettiva discrasia tra gli orari di entrata ed uscita rilevati dal sistema dell'orologio marcatempo per come associati al badge personale dell'imputato e quelli poi rinvenuti nella cartella deputata ad elaborare le presenze mensili ai fini della predisposizione delle buste paga. In particolare, mentre i dati ricavabili da tale cartella attestavano che la prestazione era stata regolarmente svolta sia in entrata che in uscita (essendo indicati i relativi orari), la verifica invece dei dati provenienti dal sistema di rilevazione delle timbrature non dava conto dell'avvenuta timbratura in uscita. Inoltre, si è altresì accertato che nella cartella poi utilizzata per asseverare le presenze ai fini stipendiali era rinvenibile un maggior numero di files rispetto a quella in cui confluivano i files delle timbrature e che i maggiori accessi registrati nella seconda cartella erano riconducibili ad un indirizzo IP appartenente esclusivamente all'imputato e al computer allo stesso in uso (due indirizzi IP che si connettevano a questa cartella mediante il computer che si trovava nella stanza dell'imputato - v. teste Perrone, pag. 28 esame). La circostanza che si trattasse di accessi "postumi" volti a far risultare a fini stipendiali l'espletamento della prestazione nonostante l'omissione della rilevazione a mezzo badge in uscita è confermato anche dal servizio di osservazione effettuato dalla polizia giudiziaria (il cui esito è anche riportato nella sentenza di primo grado, v. pag. 2), la quale poteva constatare de visu in due occasioni come nonostante l'imputato non avesse timbrato il cartellino in uscita (e dunque il sistema di rilevazione della presenza tramite "orologio marcatempo" non avesse prodotto il relativo file di log) il sistema ne attestasse falsamente una timbratura in uscita, così asseverandosi l'ipotesi della postuma manipolazione. Peraltro, si è anche sottolineato come sui computers dell'imputato (sia presso l'abitazione che nella sua stanza in ufficio) siano stati rilevati script che erano identici alle timbrature, cioè alla stringa che creano gli orologi marcatempo. Nella disponibilità dell'imputato, quindi, è stato rinvenuto anche lo script già predisposto per essere inviato alla cartella ove venivano registrati gli orari di servizio, non proveniente dagli orologi marcatempo (sul punto è richiamato l'esame del teste Perrone). Le sentenze di merito hanno, dunque, evidenziato una serie convergente di elementi di prova che attribuiscono, anche logicamente, alla sola persona dell'imputato l'attività di manipolazione effettuata (anche ai fini di una maggiore presenza in ufficio per come precisato dai testi), essendo del resto l'unico ad avere interesse a che risultasse una presenza non corrispondente al vero ovvero un monte ore maggiore di quelle prestate, in quanto attività finalisticamente destinata a lucrare un ingiusto profitto consistente nella quota parte di retribuzione per prestazioni non erogate o parzialmente erogate. Di conseguenza, nessuna illegittimità sconta la sentenza impugnata per avere ritenuto: - superfluo l'accertamento tecnico richiesto dalla difesa, in quanto nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria e tale accertamento comporta una valutazione rimessa al giudice di merito che, se correttamente motivata come nel caso in esame, è insindacabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 18660 del 19/2/2004, Montanari, Rv. 228353 - 01; Sez. 3, n. 35372 del 23/5/2007, Panozzo, Rv. 237410 -01; Sez. 3 n. 8382 del 22/1/2008, Finazzo, Rv. 239341 -01); come affermato da Sez. 5, Sentenza n. 4672 del 24/11/2016 Ud. (dep. 31/01/2017): «La mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione»; - non decisive le argomentazioni difensive, anche a mezzo del consulente tecnico di parte, a fronte di elementi di certa tracciabilità di quegli accessi alla persona dell'imputato. La circostanza che la timbratura acquisita dal software del sistema marcatempo (cd. orologio) sia successivamente acquisita in altra cartella e che operando su quest'ultima sia possibile effettuare delle modifiche ai fini di correzione di errori (il caso di scuola è quello dell'errore della timbratura da parte del dipendente in entrata-uscita) non inficia l'univocità a fini accusatori delle prove sopra indicate, in quanto nel caso in esame non solo si contesta l'acquisizione di timbrature che non sono reali, per come anche accertato dalla polizia giudiziaria, ma si sono riscontrati diretti accessi operati dall'imputato che, anche in ragione delle ampie manipolazioni effettuate, escludono logicamente qualunque intervento correttivo di discrasie in ipotesi possibili. L'affermazione di responsabilità rinviene, dunque, nelle sentenze di merito congrua motivazione, anche alla luce del principio secondo cui il giudice del merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis, Sez. 4, n. 26600 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900 - 01). Peraltro, la gran parte delle doglianze sollevate, anche sotto il profilo del cd. travisamento, finiscono per risolversi in censure di fatto ovvero sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie non consentita in questa sede. 1.2. Il profilo di censura relativo alla dedotta assenza agli atti dei file timbrature appare involgere aspetti ulteriori e diversi rispetto a quelli oggetto della richiesta difensiva e di valutazione in sede di appello, comunque non decisivi in assenza di ulteriori deduzioni in ordine alla genuinità dei dati estratti, e sui quali ha riferito il teste di polizia giudiziaria. 1.3. Le doglianze relative alle modalità di acquisizione dei dati, e la sola eventuale non conformità delle procedure eseguite nell'estrazione dei dati, in assenza di specifici elementi idonei a far ritenere che gli stessi non siano corrispondenti agli originali e dunque al contenuto dei personal computers, non risultano da sole decisive ai fini del giudizio sulla validità e portata della prova. La Corte di appello ha evidenziato, sul punto, come il teste di polizia giudiziaria, esperto di informatica, avesse esaminato in sede di perquisizione il contenuto di uno dei personal computers, quello acceso, rinvenuti a casa dell'imputato. Come affermato da Sez. 5, n. 22695 del 03/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], 270139 - 01: «La disciplina contenuta nell'art. 354, comma secondo, cod. proc. pen., che ha come unico ambito applicativo l'attività della polizia giudiziaria sul luogo e sulle tracce del reato, prevede l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali; ne deriva che la mancata adozione di tali modalità non comporta l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti». Ed ancora, più in generale si è precisato che la violazione o l'errata applicazione di protocolli di indagine in materia di repertazione e analisi degli elementi di prova, che contengono regole condivise di carattere tecnico-scientifico, non costituisce motivo di nullità o inutilizzabilità della prova acquisita, potendo, al più, incidere sull'attendibilità degli esiti della stessa, valutazione di fatto insindacabile nel giudizio di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 5, n. 8893 del 11/01/2021, Laurenti, Rv. 280623 - 01; Sez. 1, n. 38909 del 10/06/2021, Marziano, 282072 - 01). Nel caso di specie, l'esame "dal vivo" del contenuto di un personal computer, eseguito prima dell'invio dei beni sottoposti a sequestro per l'analisi e l'estrazione della copia forense, ha restituito il contenuto di un accertamento di polizia giudiziaria ritenuto dalla Corte di merito pienamente utilizzabile attraverso le dichiarazioni rese dal teste qualificato, rilevanti, unitamente alle dichiarazioni dagli altri testi esaminati, ai fini del giudizio. 1.4. Quanto alla configurabilità del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen., la Corte di merito ha ritenuto che l'accesso al sistema da casa richiedesse l'inserimento di una password, la stessa richiesta per accedere in ufficio - diversa da quella eventuale per l'accesso al personal computer -, ed ha comunque richiamato il principio espresso dalla Suprema Corte con riferimento all'uso distorto ai fini illeciti e personali del sistema (Sez. U, n. 41210 del 18/02/2017, Savarese, Rv. 271061- 01). Del resto, anche laddove l'accesso fosse avvenuto ad opera di un terzo utilizzando le credenziali dell'imputato - versione che non risulta, per quanto precisato dalle sentenze di merito, asseverata neppure dal ricorrente - ricorrerebbe l'ipotesi del concorso di persone nel reato, tenuto conto che la ragione sottesa all'accesso abusivo è logicamente volta ad arrecare un vantaggio patrimoniale alla sua sfera giuridica. Né l'illiceità speciale della condotta di accesso sarebbe parimenti esclusa dal rilievo che l'imputato fosse comunque abilitato all'accesso: sul punto la Corte di merito ha correttamente richiamato l'orientamento di legittimità, espresso anche a Sezioni unite, secondo cui integra il delitto previsto dall'art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen., la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la condanna di un funzionario di cancelleria, il quale, sebbene legittimato ad accedere al Registro informatizzato delle notizie di reato - c.d. Re.Ge. - conformemente alle disposizioni organizzative della Procura della Repubblica presso cui prestava servizio, aveva preso visione dei dati relativi ad un procedimento penale per ragioni estranee allo svolgimento delle proprie funzioni, in tal modo realizzando un'ipotesi di sviamento di potere - Sez. U, n. 41210 del 18/02/2017, Savarese, Rv. 271061- 01). L'accesso o il mantenimento nel sistema informatico dell'ente risulta avvenuto per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso è attribuita (sul punto nel senso che il reato sussista per la sola violazione delle prescrizioni che consentivano l'accesso al sistema - cfr. in motivazione Sez. 5 - , sentenza n. 17551 del 30/01/2023 - che, comunque, non appare potersi ritenere "libero" - ovvero permesso a chiunque e senza la necessità di credenziali autorizzative e di prescrizioni di uso da parte dell'ufficio nel cui ambito era previsto l'accesso, limitandone l'utilizzo - solo per l'eventuale assenza di una password di accesso). 2. Inammissibile perché generica è la censura in ordine alla sussistenza dell'ingiusto profitto. La Corte di appello ha evidenziato come la dedotta incerta determinazione del danno provocato dalle condotte contestate non fosse elemento decisivo ad escludere la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di truffa, trattandosi comunque di somma consistente, tale da integrare la fattispecie di reato contestata. Posto che al ricorrente non è stata contestata l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., né risulta esservi stata costituzione di parte civile a cui è seguita la determinazione del quantum di risarcimento, ciò che rileva in questa sede, ai fini dell'integrazione della truffa, è l'esistenza di un danno giuridicamente apprezzabile. Pertanto, per come correttamente evidenziato dalla Corte di merito, del tutto ultroneo è disquisire sull'esatta cifra del danno cagionato, posto che, in ragione anche di quanto ricavato dalle prove testimoniali acquisite, le indebite manipolazioni hanno certamente cagionato all'ente pubblico un danno più che economicamente apprezzabile, seppur ridimensionato nella misura inferiore conseguente a successiva modifica del capo di imputazione. Orbene, come affermato da Sez. 2, n. 34773 del 17/06/2016, Ladisi, Rv. 267855 - 01: «Integra il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato la condotta del pubblico dipendente che violi l'obbligo di prestare servizio secondo l'orario d'ufficio, dal momento che, essendo l'orario di lavoro prestabilito in funzione delle esigenze dell'amministrazione, la sua violazione determina di per sé un danno per quest'ultima». In tali termini, pertanto, non appare decisiva la censura difensiva, in presenza comunque degli elementi costitutivi del reato, né sussistente una lesione del diritto di difesa, in relazione ad una imputazione che appare compiutamente descrittiva delle condotte contestate. 3. Manifestamente infondato è l'ultimo motivo inerente alle assenze registratesi nelle giornate del 24, 25 e 26 ottobre 2016. Il giudice del merito ha dato atto di come tale contestazione tragga origine da un accertamento effettuato dai verbalizzanti a seguito di un preciso servizio di osservazione che consentiva di appurare come l'imputato, inizialmente presente a lavoro (mediante anche la relativa timbratura), se ne allontanasse rincasando presso l'abitazione nonostante nel sistema di rilevazione delle presenze effettive a fini stipendiali risultasse per quelle giornate presente. A fronte di tale ricostruzione che colloca l'imputato prima presso il luogo di lavoro e poi lo vede rincasare presso l'abitazione, le doglianze mosse, con particolare riguardo alla flessibilità dell'orario di lavoro ed alla circostanza che potesse recarsi aliunde, si risolvono in censure di fatto non consentite in questa sede. Non appare, invero, rilevante la presenza di una autorizzazione ad allontanarsi da parte dei dirigenti dell'Ufficio che, comunque, non poteva esimere l'imputato dallo svolgimento dell'attività lavorativa o dagli obblighi connessi al rapporto e all'orario di lavoro. La condotta contestata, infatti, riguarda l'aver fatto risultare una permanenza sul luogo di lavoro diversa rispetto a quella effettiva. Anche in presenza di una autorizzazione all'allontanamento, non potrebbe comunque ritenersi venuto meno l'obbligo di indicare correttamente la propria presenza. Del pari, l'eventuale autorizzazione allo svolgimento di attività esterna non può non implicare necessariamente l'effettiva esecuzione di tale attività e comunque la corretta indicazione degli orari di presenza in ufficio, anche ai fini della verifica del lavoro compiuto. Peraltro, l'ulteriore aspetto — introdotto col presente ricorso - in cui si lamenta che l'imputato, essendo stato fermato il giorno 26 non avrebbe potuto operare in modo postumo sul sistema, non risulta essere stato compiutamente allegato e dedotto con l'atto di appello e/o con i motivi aggiunti depositati a verbale di udienza (v. pagg. 20-21 atto di appello e pag. 2 dove si dà atto che il ricorrente venne fermato dalla P.G. il giorno 26, senza però farne conseguire un'espressa doglianza nel senso prospettato innanzi a questa S.C.). 4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità