CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 giugno 2021
Cassazione n. 37624/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, ha rigettato l'istanza di riesame dell'ordinanza di applicazione [OSCURATO:PERSONA] della misura cautelare in carcere, ritenuto raggiunto da gravi indizi di reità in relazione al reato di cui all'art. 73 T.U. Stup. 2. Il Tribunale ha evidenziato i gravi indizi a carico del Russo al fine di giustificare il rigetto della richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, co. 5 T.U. Stup. e posto in evidenza le circostanze che a suo avviso militano per l'esistenza di un pericolo di recidiva fronteggiabile solo con l'adozione della più grave misura cautelare. 3. Nei confronti dell'ordinanza così sintetizzata ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo l'apparenza della motivazione in ordine all'applicabilità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico ed ulteriori limiti e divieti. Il Tribunale non ha valutato appieno che il Russo non ha precedenti penali per evasione e che la contestazione attiene ad un solo grammo di sostanza stupefacente detenuta; contraddittoriamente attesta che il reato è stato commesso solo a seguito della revoca della misura dell'obbligo di presentazione alla P.g., e che pertanto il Russo non aveva tenuto alcun comportamento illecito durante la precedente fase cautelare; sostiene che il Russo è soggetto pericoloso perché legato ad ambiente locale malavitoso ma ciò nonostante ha respinto la richiesta di arresti domiciliari in un luogo lontano da tale ambiente. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Giova premettere che, in tema di vizio della motivazione della sentenza, la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, Sentenza n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Rv. 263100 - 01). Risulta inoltre utile rammentare che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628;conforme Sez. 2 , Sentenza n. 23800 del 14/04/2021). 4.2. Nel caso di specie non si ravvisa alcuna apparenza o manifesta illogicità della motivazione impugnata. Il Tribunale ha evidenziato che alla luce della forma organizzata dell'attività illecita tenuta dal Russo deve dedursi che egli sia inserito in un circuito criminale dedito al traffico di sostanze stupefacente di tipo pesante, attesa la stabilità dei rifornimenti; che l'indagato è gravato di plurimi e gravi precedenti specifici; che essi risultano commessi non solo nel luogo il medesimo vive (Marcianise), ma anche in quello dove si vorrebbe fosse posto agli arresti domiciliari (Napoli); che le condanne subite non hanno avuto alcun effetto di risocializzazione del Russo, posto che egli ha continuato a delinquere. In sintesi, il giudizio espresso a riguardo del Russo è stato di un soggetto stabilmente dedito alle attività criminose, non distolto dalle stesse neppure dalle riportate condanne, e pronto a riprenderlf non appena cessata la misura cautelare che gli' era stata imposta; attività che egli svolgeva in forma professionale. Accanto a tali indiscutibili indici di pericolo di recidiva, il Tribunale ha rimarcato- che il Russo si era visto revocare dal magistrato di sorveglianza nel dicembre 2015 la detenzione domiciliare concessagli in sede di esecuzione penale, con il ripristino della detenzione inframuraria. Circostanza che, unita a tutto quanto già considerato, conduceva a ritenere inadeguata la misura degli arresti domiciliari. 4.3. Ad una simile puntuale e nient'affatto contraddittoria motivazione il ricorrente oppone censure che attingono direttamente la valutazione, così risultando non consentite in sede di legittimità. 5. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di duemila euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 17.6.2021. Il Consigliere estensore Il 9reside Salvatore vere Emip d Ivo