CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 settembre 2020
Cassazione n. 46618/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Lecce letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Decidendo in sede di rinvio, il Tribunale del riesame di Lecce ha confermato l'ordinanza cautelare emessa il 28 settembre 2020 dal G.i.p. presso il medesimo Tribunale con la quale era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura custodiale anche per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., oggetto dell'annullamento parziale. Secondo l'accusa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avrebbero costituito, anche in rappresentanza dei boss storici dell'associazione mafiosa denominata [OSCURATO:PERSONA] unita e, in particolare, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], una "cupola" nella quale ciascuno dei quattro aveva identica potestà decisionale sulle scelte e sulle linee di indirizzo criminale per proseguire l'attività del sodalizio, preservarne e rafforzarne il dominio sul territorio, ricorrendo ad azioni punitive armate e controllando interi settori economici, quali il traffico di stupefacenti con imposizione ad altri gruppi criminali dell'obbligo di rifornirsi dal clan e di vendere ai prezzi imposti; le estorsioni e il capillare controllo delle attività lecite sul territorio tra le quali il settore dei giochi e delle scommesse e quello delle onoranze funebri. Il gruppo era nato dalla fusione dei gruppi organizzati (batterie) facenti capo a ciascuno dei componenti apicali, i cui membri erano tenuti ad eseguirne le disposizioni (il Caniglia disponeva di una propria batteria di almeno venti uomini); il ricorrente, uomo di fiducia del Palnnisano, si occupava della raccolta di fondi per i detenuti e, in particolare, per il boss [OSCURATO:PERSONA], detenuto. Il Tribunale evidenziava che l'esistenza e la composizione della nuova articolazione mafiosa risultavano dal colloquio intercettato il 29 marzo 2019 durante il summit, tenutosi presso il Myriam bar di [OSCURATO:PERSONA], al quale non aveva partecipato solo il Malorgio perché sottoposto a sorveglianza speciale, ma era stato rappresentato dal Modeo, che ne aveva assicurato l'adesione alla decisione di blindare la piazza di spaccio di Manduria, impedendo l'accesso ad esterni, imponendo agli spacciatori di approvvigionarsi solo dal clan e bloccando le forniture agli spacciatori morosi: tuttavia, la decisione era stata solo confermata nell'occasione, risalendo ad almeno sei mesi prima, come ammesso dallo stesso Caniglia. La notevole disponibilità di armi da parte del sodalizio era stata riscontrata dal sequestro eseguito il 17 gennaio 2019 presso il suocero del Caniglia, mentre la programmazione di attentati e di atti predatori, il ferreo controllo del territorio, le estorsioni e la raccolta di denaro per assicurare assistenza economica ai detenuti risultavano dai colloqui intercettati. Preso atto dei rilievi di questa Corte, il Tribunale li ha ritenuti superabili sia in base ad una più completa lettura dei colloqui intercettati e degli elementi posti a fondamento della precedente ordinanza, sia in base agli elementi nuovi prodotti dal P.m., costituiti dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fonti interne all'associazione mafiosa, che ne avevano descritto l'organigramma, l'ambito di operatività e i settori di interesse, confermando la partecipazione dello Spadavecchia. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dello Spadavecchia, che con unico articolato motivo deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione ai gravi indizi del reato di cui all'art. 416 bis cod. peri.Richiamati i rilievi critici di questa Corte, si sostiene che il Tribunale quale giudice del rinvio ha ripetuto i medesimi errori censurati nella sentenza di annullamento sui seguenti punti relativi: 1) al tempo di costituzione e operatività dell'associazione mafiosa, denominata "cupola". Il Tribunale, che aveva fatto risalire il momento genetico dell'associazione al 2018, valorizzando il colloquio del 2 novembre 2018 tra il Caniglia e il Palmisano, ha recuperato il colloquio del 29 marzo 2019, estrapolando la frase del Caniglia ("noi ne parlammo sei mesi fa, giusto?") per retrodatare nuovamente la nascita dell'associazione, trascurando che, se la stessa viene fatta risalire al settembre 2018, episodi precedenti a tale data non rientrano nel programma associativo, come già rilevato da questa Corte; nulla é emerso nel periodo dal settembre 2018 al marzo 2019 in merito agli accordi, asseritamente già conclusi tra i vertici dell'associazione, pur essendo gli associati monitorati, né è spiegato come mai nel corso del colloquio del 2 novembre 2018 il Caniglia dimostrava di non essere a conoscenza di nulla e di non ricordare di averne parlato con il Modeo e con Reno ([OSCURATO:PERSONA]). E' pertanto, del tutto illogica la motivazione con la quale il Tribunale ha tentato di superare la discrasia temporale ravvisabile tra la nascita dell'associazione e i reati fine commessi nel 2018, non essendovi in atti elementi che collochino la nascita della nuova struttura associativa nell'estate 2018; 2) alla durata del sodalizio, ritenuta eccessivamente breve da questa Corte per definirlo mafioso. Sul punto il Tribunale, non solo ha retrodatato la nascita dell'associazione all'estate 2018, ma ne ha persino prolungato l'attività oltre il giugno 2019, nonostante la contestazione chiusa e l'assenza di elementi che attestino la perdurante operatività dell'associazione; 3) alla sussistenza del reato associativo e alla valenza della raccolta di denaro per i detenuti, in particolare, con riguardo alla raccolta effettuata dal ricorrente per il Tondo. Il Tribunale non ha risolto la discrasia rilevata da questa Corte relativamente a detta vicenda, in quanto non ha spiegato come mai lo Spadavecchia, uomo del Palmisano secondo l'impostazione accusatoria, fosse stato convocato dal Caniglia, su richiesta dello Stano, che aveva ricevuto un pizzino dal Tondo detenuto, senza che di ciò sapesse nulla il Palmisano: circostanza non spiegabile in un contesto mafioso, fondato sulla gerarchia e sui diversi rapporti con i vertici della cupola. Il Tribunale ha fornito una risposta del tutto illogica, in quanto l'aver sottolineato che la cupola nasceva dall'unione di quattro gruppi criminali (batterie) organizzati e gerarchicamente distinti rende ancor più inspiegabile la ragione per la quale il ricorrente fosse stato convocato dal Caniglia senza che il proprio referente ne sapesse nulla; 4) al riferimento ad altre sentenze emesse da questa Corte nell'ambito dello stesso procedimento per altri ricorrenti, riconoscendo l'esistenza dell'associazione. Sul punto il Tribunale ha erroneamente ritenuto sovrapponibili i motivi di ricorso, trascurando che ricorsi differenti hanno avuto esiti diversi; 5) agli elementi nuovi prodotti in udienza, non avendo il Tribunale considerato che il P.m. aveva depositato solo il verbale delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e non quelle di Attanasio cosicché l'ordinanza fa riferimento ad atti non acquisiti al procedimento incidentale. In ogni caso si evidenzia che la valutazione del Tribunale sulla portata di tali dichiarazioni, ritenute confermative dell'esistenza dell'associazione mafiosa e dei ruoli dei singoli partecipi, non solo prescinde da ogni valutazione sulla credibilità dei dichiaranti, ma è anche errata, in quanto i dichiaranti descrivono il Trombacca prima come vittima di estorsione, poi come partecipe della stessa associazione di cui è stata vittima. Né può essere sufficiente a superare i problemi giuridici individuati da questa Corte in ordine alla esistenza, all'epoca di costituzione e all'operatività dell'associazione mafiosa la circostanza che i dichiaranti abbiano ammesso di farne parte, specie se si considera che la Corte di cassazione aveva escluso la partecipazione dell'Attanasio all'associazione mafiosa dallo stesso invece, ammessa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. La difesa sostiene che il Tribunale come giudice del rinvio ha ripetuto gli stessi errori censurati da questa Corte e rivalutato gli elementi già presi in considerazione nell'ordinanza annullata. L'assunto è infondato alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione mediante indicazione di punti specifici di carenza o contraddittorietà il potere del giudice del rinvio non è limitato all'esame dei singoli punti, come se essi fossero isolati dal restante materiale probatorio, avendo il giudice l'onere di fornire adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito per giungere alla decisione rispetto ai singoli punti specificati nella sentenza di annullamento con rinvio. A tale principio si è attenuto il Tribunale, che, nel prendere atto dei rilievi mossi da questa Corte sul momento genetico dell'associazione, sulla configurabilità e sull'operatività nonché sulla natura mafiosa dell'associazione, ritenuta, invece, sussistente nello stesso procedimento da altro collegio, che ha esaminato altre posizioni, ha risposto alle censure e alle obiezioni difensive, trovando conferma della valutazione espressa nelle dichiarazioni di due associati, determinatisi a collaborare. L'ordinanza ha, infatti, rivalutato, alla luce delle criticità individuate da questa Corte, il compendio indiziario già acquisito e ha fornito una ricostruzione lineare e non manifestamente illogica, enucleando gli elementi indicativi dell'esistenza e dell'operatività dell'associazione mafiosa, confortati dagli elementi nuovi prodotti dal P.m.: operazione ricostruttiva alla quale il ricorso contrappone sostanzialmente la lettura alternativa e le censure proposte in precedenza, insistendo sulle criticità rilevate da questa Corte, ritenute ancora persistenti. 2. Il ricorso segmenta e parcellizza l'analisi del materiale probatorio, concentrandosi nuovamente sui punti specifici censurati da questa Corte, senza confrontarsi con l'ampia motivazione resa dal Tribunale ed interpretando erroneamente il passaggio motivazionale della sentenza di annullamento nel quale questa Corte conveniva sulla natura non costitutiva del summit del 29 marzo 2019 ("dando per scontato che l'avvio dell'attività di un sodalizio mafioso non dipende da un formale atto di costituzione", p.5 sentenza in atti), ma avanzava dubbi sulla precisa individuazione del momento genetico dell'associazione. Ebbene, il Tribunale ha ribadito che quel summit aveva valenza ricognitiva di accordi precedenti relativi alla gestione del traffico di stupefacenti, ma, al contempo, valenza dimostrativa della preesistenza dell'associazione mafiosa, valorizzando l'espressione del Caniglia, che faceva risalire gli accordi tra i vertici a sei mesi prima ("noi ne parlammo sei mesi fa, giusto?"); ha altresì, attribuito rilievo al contenuto del colloquio del 2 novembre 2018 tra il Caniglia e il Palmisano (p. 6 ordinanza impugnata), dal quale emergeva che ne avevano già parlato due mesi prima con il Modeo e il Malorgio, anche se il Caniglia non ne aveva preciso ricordo, salvo poi ammettere di averne discusso con loro e di essere d'accordo ad imporre e far rispettare la regola. Sul punto il ricorso nuovamente ripete le censure originarie, facendo leva sulla rilevanza del deficit mnemonico del Caniglia e sulla non marginalità dell'argomento trattato, trascurando la lineare valutazione del Tribunale, che, raccordando il contenuto dei colloqui indicati, ha coerentemente desunto che la decisione di blindare la piazza di spaccio di Manduria per garantirsi il monopolio del traffico di stupefacenti era stata già assunta dai quattro vertici dell'associazione almeno a far data dalla fine dell'estate 2018 con previsione di centralizzare gli acquisti, imporre i prezzi di vendita, bloccare le forniture agli spacciatori morosi per mantenere l'esclusiva e il controllo della piazza di spaccio anche ricorrendo a metodi mafiosi. Tali condizioni e metodi venivano ribaditi nel summit del marzo 2019, della cui significatività ai fini del tema in esame non può dubitarsi sia per il riferimento al ruolo verticistico dei partecipanti, sia per il riferimento ai "quattro padroni, che dovevano continuare a comandare", con ovvia inclusione del Malorgio, rappresentato nell'occasione dal Modeo, che garantiva per lui, assicurandone l'adesione alla linea decisa e rimarcando l'unione della famiglia. 5 A Con argomentazione logica il Tribunale ha tratto dall'assenza del Malorgio, giustificata dalla sottoposizione alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, la conferma della natura non costitutiva del summit, destinato solo a ribadire questioni già discusse e decisioni già assunte e non a siglare la nascita dell'associazione, già esistente e operativa, come dimostrato dalla circostanza che ciascun apicale aveva la disponibilità di una propria squadra, confluita nel gruppo e pronta ad eseguire gli ordini, come provato dalle conversazioni intercettate, e dai legami con i capi storici della [OSCURATO:PERSONA], anch'essi risultanti dalle intercettazioni e da ultimo confermati dai collaboratori. Ma, soprattutto, le censure difensive trascurano gli espressi riferimenti del Modeo nel corso del summit agli "accordi con le altre Province" ovvero sui clan mafiosi operanti nella regione e alla possibilità di contare su forniture di sostanze stupefacenti per "quintali", garantita dall'appartenenza del gruppo alla famiglia della [OSCURATO:PERSONA] (p. 14 ordinanza). 3. Sulla scorta degli elementi indicati deve ritenersi non illogicamente collocata, quantomeno alla fine dell'estate 2018, la nascita dell'associazione mafiosa e coerentemente ritenuto non eccessivamente limitato l'arco temporale di operatività della stessa fissato nell'imputazione al giugno 2019. Non può ritenersi manifestamente illogica la valutazione relativa al periodo non eccessivamente ridotto di operatività dell'associazione alla luce di tutti gli elementi emersi, atteso che, pur non considerando come rientranti nel programma associativo i reati commessi prima del settembre 2018, l'ordinanza dà atto di numerosi episodi estorsivi e degli altri reati, elencati da pag. 10 a pag. 13, riconducibili al progetto criminale dell'associazione, funzionali al controllo del territorio, assicurato con atti intimidatori e azioni armate, come confermato anche dai collaboratori in merito alle estorsioni ai commercianti, all'infiltrazione in attività lecite e negli appalti (p.42). 4. Anche le obiezioni relative alla sussistenza del reato associativo, alla raccolta di denaro per i detenuti, con particolare riguardo alla raccolta effettuata dal ricorrente per il Tondo, condannato per associazione mafiosa e appartenenza alla [OSCURATO:PERSONA], sono infondate. Sul punto e sugli indici di mafiosità del sodalizio nonché sul potere di rappresentanza dei vertici storici dell'associazione il Tribunale ha chiarito che l'associazione in esame nasce dalla fusione di quattro gruppi preesistenti, organizzati e con gerarchia interna (batterie), già affermatesi con caratteri di mafiosità, e in tal senso ha valorizzato i rapporti tra il ricorrente e il Palmisano, suo referente e referente di [OSCURATO:PERSONA], detenuto. Particolare rilievo è stato attribuito al comportamento del ricorrente, che riteneva di essere obbligato a commettere estorsioni ai danni di esercizi commerciali su indicazione del fratello del Tondo, sino a quando il Palmisano non lo aveva redarguito, intimandogli di 6 A obbedire solo agli ordini del capo detenuto e alle sue direttive, in tal modo qualificandosi come suo diretto referente (p. 34-35). Ancora il Tribunale ha chiarito che la raccolta di denaro per [OSCURATO:PERSONA], a differenza di quanto dedotto, non era un fatto né episodico né sporadico, stante il riferimento dello Spadavecchia ad una prassi, ad una raccolta periodica, consegnata alla moglie del Tondo (in tal senso depongono le conversazioni del dicembre 2018, riportate nell'ordinanza p.32-33); anche in merito all'incongruenza evidenziata da questa Corte relativamente ai rapporti tra il ricorrente, il Palmisano e il Caniglia, il Tribunale ha dato atto della circostanza che il Caniglia aveva tentato più volte di rintracciare il Palmisano per informarlo del "pizzino" inviato dal carcere dal Tondo, ma di non averlo reperito, e con argomentazione logica ha rimarcato che, proprio la circostanza che il Caniglia potesse convocare lo Spadavecchia e altri sodali alle dipendenze di altri vertici del clan per avere chiarimenti sull'andamento della raccolta, sui contribuenti e sui modi per ottenere da ciascuno la quota dovuta, è elemento confermativo dell'esistenza di un'organizzazione centralizzata, frutto della fusione di quattro gruppi criminali preesistenti, i cui vertici sono dotati di pari potere decisionale (p.37). L'obiezione difensiva trascura, peraltro, che dalle conversazioni riportate nell'ordinanza risulta che dell'argomento il Caniglia e il Palmisano avevano già discusso e che il Caniglia riteneva poco incisivi i metodi del Palmisano; trascura altresì, i costanti riferimenti del Caniglia e del ricorrente ai rapporti di "comparanza" con il Tondo ("compare Pierino"), alla necessità di risolvere il problema e di assicurare il sostegno alla famiglia del boss detenuto anche ricorrendo a metodi intimidatori per costringere i debitori a contribuire, nonché l'affermazione del ricorrente di essere a disposizione del Caniglia e pronto a sostenere ogni sua iniziativa ("Giovanni quante volte? Se hai bisogno mettimi in mezzo che io sto con voi... sempre"). Anche in relazione al potere di rappresentanza dei vertici storici della [OSCURATO:PERSONA] come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha evidenziato i frequenti riferimenti nelle conversazioni intercettate a riti di affiliazione, all'utilizzo di termini propri dell'associazione mafiosa salentina e al nostalgico ricordo di cerimonie svoltesi con la partecipazione di capi della frangia mafiosa di Manduria, tra cui il padre del Malorgio (p. 14 ordinanza); ha, inoltre, evidenziato che le risultanze investigative erano state confermate dai collaboratori. 5. Analogamente infondata è la critica formulata nel ricorso relativa al riferimento contenuto nell'ordinanza alle altre sentenze emesse da questa Corte per altri ricorrenti, riconoscendo l'esistenza dell'associazione. La censura, che correla al diverso contenuto dei ricorsi il differente esito degli stessi, trascura che la divergenza investe un punto centrale della vicenda investigata e che il Tribunale si è limitato a dare atto della circostanza che per altre posizioni ne erano state condivise le valutazioni espresse sull'esistenza dell'associazione di stampo mafioso e non solo dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, trovandone riscontro sia nel rinvenimento di un arsenale a disposizione del clan che nelle intercettazioni. Il Tribunale ha ribadito quali indici di mafiosità del sodalizio, già precedentemente individuati, la formazione di una catena di comando conseguente al patto tra quattro esponenti apicali, ciascuno dei quali munito di una sua "batteria" di soggetti fedeli, la segretezza del vincolo, il carattere gerarchico dell'associazione, la divisione dei ruoli, i rapporti di comparaggio, il controllo del territorio, l'assistenza economica ai detenuti, il regime di intimidazione armata imposto e la conseguente omertà oltre alla disponibilità di un vero e proprio arsenale militare. 6. Anche l'ultimo motivo è infondato. Dall'esame degli atti trasmessi a questa Corte risulta che all'udienza del 25 maggio 2021 il P.m. produsse la stessa documentazione depositata nella procedura incidentale relativa al Malorgio senza che dal verbale risulti la precisa indicazione dei documenti prodotti, risultando verbalizzate le conclusioni del P.m. in cui veniva fatto riferimento alle sole dichiarazioni dell'Andrisano. Tuttavia, sebbene risulti scarsamente plausibile che il P.m. avesse prodotto il verbale di un solo collaboratore, pur disponendo di ben due fonti qualificate, che avevano reso interrogatori ben prima dell'udienza, in mancanza di precisazioni a verbale e di atti allo stesso allegati, si osserva che, quand'anche limitata la produzione alle sole dichiarazioni dell'Andrisano, la stessa non ridimensiona né indebolisce il ragionamento probatorio del Tribunale. Infatti, come sottolineato nell'ordinanza, si tratta di dichiarazioni auto ed etero accusatorie, nelle quali il coindagato descrive l'organigramma dell'associazione mafiosa, individuandone i vertici nel Caniglia, Modeo, Malorgio e Palmisano ed indicando tra i partecipi anche lo Spadavecchia; conferma l'esistenza e la composizione delle batterie, facenti capo ai quattro membri della "cupola", la loro operatività in epoca precedente al 2018 e l'unione realizzata a seguito dell'accordo tra i vertici; conferma la detenzione di armi da parte del clan, ammettendo di averle custodite presso la propria abitazione e confermandone la detenzione da parte del suocero del Caniglia presso la cui abitazione fu, infatti, sequestrato l'arsenale. Conferma le estorsioni in relazione alla distribuzione dei videogiochi negli esercizi commerciali, al controllo del settore delle onoranze funebri, narrando con precisione la vicenda del Tronnbacca, dapprima vittima di estorsione, poi divenuto partecipe per effetto dell'ingresso in società del Palmisano (p.41), e gli attentati a fini estorsivi posti in essere nonché gli accordi spartitori siglati dal Caniglia con il boss [OSCURATO:PERSONA] dopo la scarcerazione di questi. Ne deriva che i nuovi elementi, provenienti da fonte qualificata, interna all'associazione, confortano l'impostazione accusatoria e la valutazione del Tribunale, risultando solo suggestiva l'obiezione difensiva quanto all'affidabilità dell'Attanasio, autoaccusatosi di far parte dell'associazione mafiosa, in contrasto con la decisione di questa Corte, atteso che l'ordinanza cautelare in relazione alla partecipazione associativa del dichiarante è stata annullata con rinvio, dal che non deriva affatto l'esclusione del reato, come, invece, si assume nel ricorso. Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e con