CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 47064/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Potenza nel procedimento a carico di: MANCUSI Vincenzo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza emessa in data 24/05/2022 dal Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, e l'applicazione di queste ultime ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen.; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Potenza ha applicato a MANCUSI Vincenzo, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di Euro 12.500 di ammenda da questi concordata con il Pubblico Ministero, in relazione ai reati di cui all'art. 44, lett. c), 71, 72, 95 d.P.R. n. 380 del 2001 a lui ascritto. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Potenza, deducendo violazione di legge con riferimento alla omessa applicazione, da parte del Tribunale, delle sanzioni amministrative accessorie della demolizione ex art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 e della rimessionei in pristino ex art. 181, comma 2, d.lgs. n. 42 del 2004. Si evidenzia la natura obbligatoria delle predette sanzioni anche in caso di patteggiamento, e si sollecita l'applicazione delle stesse con la sentenza di annullamento parziale senza rinvio. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'accoglimento del ricorso, richiamando precedenti giurisprudenziali in linea con le doglianze formulate. 4. Con memoria di replica, il difensore deduce l'inammissibilità del ricorso per tardività, la mancata notifica dello stesso e l'insufficienza delle indicazioni contenute negli avvisi di fissazione di udienza. Rappresenta, altresì, che la rimessione in pristino era già stata effettuata da parte del MANCUSI. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Con riferimento all'ammissibilità del ricorso, viene in rilievo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative» (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349 - 01). Appare per contro destituito di fondamento il rilievo difensivo, formulato con la memoria di replica, concernente l'asserita tardività dell'impugnazione proposta: il termine di quindici giorni per ricorrere avverso una sentenza motivata contestualmente decorre infatti, per il Procuratore Generale, dalla comunicazione del provvedimento, nella specie avvenuta il 26/05/2022: ciò che consente di ritenere tempestivo il ricorso qui in esame, proposto in data 10/06/2022, 3. Per ciò che riguarda la fondatezza dell'impugnazione, viene qui in rilievo il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «nel caso di patteggiamento per violazioni sostanziali alla normativa urbanistica e antisismica, pur in difetto di uno specifico accordo fra le parti, il giudice ha l'obbligo di disporre l'ordine di demolizione delle opere abusive previsto dall'art. 31, comma nono, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, trattandosi di statuizione obbligatoria, priva di contenuto discrezionale, consequenziale alla sentenza di condanna o ad altra alla stessa equiparata, e pertanto sottratta alla disponibilità delle parti» (Sez. 3, n. 6128 del 2 20/01/2016, Apicella, Rv. 266285 - 01). Nello stesso senso, si è da ultimo ulteriormente precisato (Sez. 3, n. 787 del 19/11/2021, dep. 2022, Gattuso) che l'ordine di demolizione «costituisce un provvedimento accessorio rispetto alla condanna principale, esplicitazione di un potere sanzionatorio non residuale o sostitutivo, ma autonomo rispetto a quello dell'autorità amministrativa, attribuito dalla legge al giudice penale (Sez.3, n.50441 del 27/10/2015,dep.23/12/2015, Rv.265616; Sez.3, n.756 del 02/12/2010,dep.14/01/2011, Rv.249154; Sez. 3, n. 10/2/2006, Cirillo, Rv. 233673; Sez. U, n. 15 del 1976/1996, Monterisi, Rv. 205336, in relazione all'art. 7, ultimo comma, I. n. 47 del 1985); in caso di omessa statuizione da parte del primo giudice, l'ordine può etsere impartito dal giudice dell'appello (Sez. 5, n. 13812 del 11/11/1999, Giovannella F ed altro, Rv. 214608) o direttamente dalla Corte di cassazione, trattandosi di statuizione obbligatoria, priva di contenuto discrezionale, consequenziale alla sentenza di condanna o ad altra alla stessa equiparata, e pertanto sottratta alla disponibilità delle parti (Sez.3,n.6128 del 20/01/2016, Rv.266285 - 01; Sez.3, n.42697de1 07/07/2015, Rv. 265192 - 01; Sez. 3, n. 18509 del 15/1/2015, RG. in proc. Gioffrè, Rv. 263557; Sez. 3, n. 1365 del 18/9/1992, P.M. in proc. Marchese, Rv. 192057)». 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono, in accoglimento del ricorso del P.G., l'annullamento senza rinvio della sentenza di patteggiamento limitatamente all'omessa statuizione, da parte del Tribunale di Potenza, dell'ordine di demolizione dell'opera abusivamente realizzata dal MANCUSI: ordine che si impartisce in questa sede. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione relativa all'ordine di demolizione, o