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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 45133/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, nel doppio grado di merito, per furto tentato pluriaggravato, perché compiva atti idonei e diretti in modo non equi- voco all'impossessamento di denaro detenuto all'interno di una macchinetta adi- bita alla creazione di fototessera, posizionata lungo la pubblica via, utilizzando un blocco di pietra per forzarla.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Mortillaro, deducendo violazione di legge penale e vizio motivazionale, in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 cod. pen. e il mancato giudizio di preva- lenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile.

Le censure proposte dal ricorrente si sostanziano nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello (senza un adeguato confronto, nel ricorso, con le argomentazioni svolte dalla Corte di Appello in merito alle dette doglianze).

Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difen- sive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giu- ridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manife- sta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.

5. Quanto all'attenuante comune, ribadito, come ricorda correttamente il provvedimento impugnato, che nei reati contro il patrimonio, la circostanza atte- nuante del danno di speciale tenuità è configurabile anche per il delitto tentato allorché sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico, che, se il reato fosse stato riportato a compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez. 5, n. 42819 del 19/06/2014, Lucchesi, Rv. 261044), va dato atto che la Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria, ha escluso la ricorrenza dei presupposti in punto di fatto, poiché ha tenuto conto non solo del valore del denaro contenuto nella macchinetta, ma anche del danneggia- mento derivante dalla modalità del fatto (uso di una pietra), in coerenza con la giurisprudenza di legittimità che costantemente ricorda che l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pre- giudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695).

6. La doglianza in ordine alla mancata ritenuta prevalenza delle pur con- cesse circostanze attenuanti generiche è del tutto generica ed aspecifica.

La Corte territoriale ha dato atto con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune dal denunciato vizio di legittimità- di avere valutato che il Tribunale, concedendo le circostanze attenuanti generiche, ha adeguato il trattamento sanzionatorio e ha mitigato il rigore della pena più severa che diversamente avrebbe dovuto essere inflitta, irrogando una pena assai ridotta, di talché una ulteriore riduzione del trattamento sanzionatorio si tradur- rebbe in un ingiustificato premio per una condotta che conserva il suo disvalore per le modalità di consumazione della stessa e, in particolare, per le aggravanti contestate che, seppur dichiarate equivalenti, continuano a costituire elemento di qualificazione della gravità della condotta dell'imputato e del fatto a lui ascritto [così le richiamate sentenza 13210/2010, 48391/2015].

La sentenza impugnata si colloca pertanto nell'alveo del consolidato e con- divisibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di- screzionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la solu- zione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adegua- tezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Un., n. 10713 del 25/02/2010, Con- taldo, Rv. 245931; conf.

Sez. 2 n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298).

E nel giudizio ex art. 69 cod. pen., così come nella determinazione, in misura inferiore a quella massima consentita dalla legge, della riduzione di pena dovuta al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può valorizzare anche i precedenti penali relativi a reati de- penalizzati o estinti, trattandosi di fattispecie che rimangono significative di una predisposizione dell'imputato a violare la legge penale (cfr. Sez. 5, n. 45423 del 6/10/2004, Mignogna ed altri, Rv. 230579).Secondo un principio ampiamente consolidato di codesta giurisprudenza di legittimità, il giudizio di comparazione tra opposte circostanze implica comunque una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, e in quanto tale esso sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ra- giona-mento illogico e sia sorretto da adeguata motivazione (Sez.

Un., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; conf.

Sez. 2 n. 31543 del 18/6/2017; Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Rv. 229298, sez. 4, Sentenza n. 4072 del 2021).

7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, nel doppio grado di merito, per furto tentato pluriaggravato, perché compiva atti idonei e diretti in modo non equi- voco all'impossessamento di denaro detenuto all'interno di una macchinetta adi- bita alla creazione di fototessera, posizionata lungo la pubblica via, utilizzando un blocco di pietra per forzarla. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Mortillaro, deducendo violazione di legge penale e vizio motivazionale, in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 cod. pen. e il mancato giudizio di preva- lenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte dal ricorrente si sostanziano nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello (senza un adeguato confronto, nel ricorso, con le argomentazioni svolte dalla Corte di Appello in merito alle dette doglianze). Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difen- sive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giu- ridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manife- sta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. 5. Quanto all'attenuante comune, ribadito, come ricorda correttamente il provvedimento impugnato, che nei reati contro il patrimonio, la circostanza atte- nuante del danno di speciale tenuità è configurabile anche per il delitto tentato allorché sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico, che, se il reato fosse stato riportato a compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez. 5, n. 42819 del 19/06/2014, Lucchesi, Rv. 261044), va dato atto che la Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria, ha escluso la ricorrenza dei presupposti in punto di fatto, poiché ha tenuto conto non solo del valore del denaro contenuto nella macchinetta, ma anche del danneggia- mento derivante dalla modalità del fatto (uso di una pietra), in coerenza con la giurisprudenza di legittimità che costantemente ricorda che l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pre- giudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695). 6. La doglianza in ordine alla mancata ritenuta prevalenza delle pur con- cesse circostanze attenuanti generiche è del tutto generica ed aspecifica. La Corte territoriale ha dato atto con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune dal denunciato vizio di legittimità- di avere valutato che il Tribunale, concedendo le circostanze attenuanti generiche, ha adeguato il trattamento sanzionatorio e ha mitigato il rigore della pena più severa che diversamente avrebbe dovuto essere inflitta, irrogando una pena assai ridotta, di talché una ulteriore riduzione del trattamento sanzionatorio si tradur- rebbe in un ingiustificato premio per una condotta che conserva il suo disvalore per le modalità di consumazione della stessa e, in particolare, per le aggravanti contestate che, seppur dichiarate equivalenti, continuano a costituire elemento di qualificazione della gravità della condotta dell'imputato e del fatto a lui ascritto [così le richiamate sentenza 13210/2010, 48391/2015]. La sentenza impugnata si colloca pertanto nell'alveo del consolidato e con- divisibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di- screzionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la solu- zione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adegua- tezza della pena irrogata in concreto (Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010, Con- taldo, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298). E nel giudizio ex art. 69 cod. pen., così come nella determinazione, in misura inferiore a quella massima consentita dalla legge, della riduzione di pena dovuta al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può valorizzare anche i precedenti penali relativi a reati de- penalizzati o estinti, trattandosi di fattispecie che rimangono significative di una predisposizione dell'imputato a violare la legge penale (cfr. Sez. 5, n. 45423 del 6/10/2004, Mignogna ed altri, Rv. 230579).Secondo un principio ampiamente consolidato di codesta giurisprudenza di legittimità, il giudizio di comparazione tra opposte circostanze implica comunque una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, e in quanto tale esso sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ra- giona-mento illogico e sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 del 18/6/2017; Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Rv. 229298, sez. 4, Sentenza n. 4072 del 2021). 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso
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