CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20515/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
447 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 436/2021 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 01/06/2021 R.G.N. 321/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/05/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29544/2021Numero sezionale 2447/2026Numero di raccolta generale 20515/2026RILEVATO CHE Data pubblicazione 17/06/20261. La Corte d’appello di Bologna, in riforma della decisione diprimo grado resa dal Tribunale di Piacenza, ha respinto ladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], imprenditore agricoloprofessionale iscritto alla gestione autonoma dell’INPS, diretta adottenere l’accertamento del diritto alla riduzione del 50 per centodella contribuzione previdenziale dovuta ai sensi dell’art. 59,comma 15, della legge n. 449 del 1997, nonché la condannadell’INPS al rimborso delle quote contributive versate ineccedenza.2. A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto diessere titolare di trattamento pensionistico originariamentematurato presso l’INPDAP e successivamente erogato dall’INPS aseguito della soppressione dell’ente disposta dall’art. 21 del d.l. n.201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011; ha altresì allegato diavere chiesto all’INPS, nel novembre 2015, l’applicazione delbeneficio contributivo previsto dall’art. 59, comma 15, della leggen. 449 del 1997, inizialmente riconosciuto e poi revocato sul rilievoche egli non risultava pensionato presso una gestione dell’INPS.3. La Corte territoriale ha escluso la fondatezza della pretesa,ritenendo che il beneficio sia riservato ai lavoratori autonomi giàpensionati presso le gestioni dell’INPS in senso proprio e nonanche ai titolari di pensioni riconducibili alla gestione pubblica giàINPDAP, ancorché materialmente erogate dall’INPS a seguito delsubentro dell’Istituto nei rapporti attivi e passivi dell’entesoppresso.4. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo, cui l’INPS ha resistito concontroricorso.5. All’udienza camerale, la Corte ha riservato il teNrummerion reeg isdtroi generale 29544/2021Numero sezionale 2447/2026giorni 60 per il deposito del presente provvedimento.Numero di raccolta generale 20515/2026Data pubblicazione 17/06/2026CONSIDERATO CHE1. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente contesta lasentenza impugnata per non aver riconosciuto il beneficiocontributivo previsto dall’art. 59, comma 15, della legge n. 449 del1997 -riduzione dell’onere contributivo nella misura del 50%-perché lavoratore autonomo titolare di pensione originariamentematurata presso l’ex INPDAP e solo successivamente erogatadall’INPS.2. La questione posta dal ricorso è, quindi, se la misuraagevolativa della contribuzione dovuta per l’attività autonoma checontinua dopo il pensionamento, prevista dalla norma richiamata,sia limitata a coloro che siano pensionati sin dall’origine presso legestioni dell’INPS o spetti anche ai titolari di pensione maturatapresso la gestione pubblica INPDAP e successivamente erogatadall’INPS, per effetto della soppressione dell’ente previdenziale.3. Nei termini in cui è qui devoluta, la questione rivestecarattere di particolare rilevanza, in quanto investe l’esattaindividuazione dell’ambito soggettivo di applicazione di unadisposizione agevolativa destinata a incidere sulla misura dellacontribuzione dovuta dai lavoratori autonomi pensionati e sicollega agli effetti prodotti, sul piano previdenziale, dal subentrodell’INPS nei rapporti facenti capo agli enti soppressi, ai sensidell’art. 21 del d.l. n. 201 del 2011.4. Il precedente di questa Corte, rappresentato da Cass. n.3270 del 2025, non appare risolutivo, poiché esso attiene aldiverso profilo del sistema di calcolo del trattamento pensionisticoe non a quello, qui centrale, della gestione previdenziale diimputazione della pensione.Numero registro generale 29544/20215. La soluzione della questione richiede un approfondimNeunmteoro sezionale 2447/2026Numero di raccolta generale 20515/2026nomofilattico in pubblica udienza, avuto riguardo sia al tenoreData pubblicazione 17/06/2026letterale della disposizione, sia alla natura e agli effetti deltrasferimento all’INPS delle funzioni già facenti capo all’INPDAP,sia, infine, alla possibile rilevanza sistematica della distinzione traente erogatore del trattamento e gestione previdenziale cui essoresta imputabile.6.Ritenuto, pertanto, che la causa debba essere rimessa allapubblica udienza, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, c.p.c.La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione inpubblica udienza.Roma, così deciso nell’adunanza camerale del 14 maggio 2026.La PresidenteNumero registro generale 29544/2021Numero sezionale 2447/2026Numero di raccolta generale 20515/2026Data pubblicazione 17/06/2026