CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 35610/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Tribunale di Sorveglianza di Messina, con ordinanza del 28/9/2022 ha accolto l'istanza di detenzione domiciliare proposta da [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui agli artt. 572, 61 n. 11 quinquies, 62 bis cod. pen. commesso dal 2012 al 12 gennaio 2017, e ha rigettato l'istanza di affidamento in prova. 2. Il rigetto dell'istanza di affidamento in prova si fonda sulla sussistenza di un carico pendente per il reato di cui all'art. 372 cod. pen. commesso in epoca recente (il 23 settembre 2020), la mancanza di una concreta e attuale opportunità lavorativa e, soprattutto, la totale assenza di qualsivoglia revisione critica in ordine al reato in esecuzione, posto che, come emerge dalla relazione trasmessa dall'Istituto penitenziario, Mangano ha dichiarato in sede di colloquio di non aver mai agito con violenza contro la ex moglie, adducendo le cause delle denunce subite alle aspettative della stessa circa il tenore di vita che la coppia poteva concedersi e a una sua rivalsa.Il giudice a quo, tuttavia, ha accolto l'istanza di detenzione domiciliare avendo osservato che Mangano gode del supporto della famiglia d'origine presso cui abita e in ragione dell'entità della pena residua da espiare, pari, all'epoca della decisione, ad anni 1, mesi 11 e giorni 19 di reclusione. 3. Averso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio della motivazione, posto che il Tribunale non avrebbe esaminato il contenuto di una memoria difensiva e ha valorizzato l'assenza di attività lavorativa e di revisione critica, elementi che non sono condizioni per la concessione della misura. In particolare, nella memoria difensiva si era indicata la disponibilità di una associazione di volontariato ad accogliere l'istante e si erano prospettate deduzioni con riferimento al procedimento pendente, alle risorse e alla professionalità dell'istante. 3. In data 16 marzo 2023 è pervenuta in cancelleria la requisitoria del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Questa Corte ha da tempo enunciato il principio secondo il quale "ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti; occorre invece valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale" (cfr. Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993-01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001; cfr. Sez. 1, n. 13445 del 05/03/2013, Bonzeri, Rv. 255653-01). Una delle condizioni fondamentali ai fini della concessione dell'affidamento in prova, pertanto, è che sia stato positivamente avviato il processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante (cfr. Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375). Questa valutazione non può prescindere dalla ricognizione degli elementi di giudizio che si ricavano, anzitutto, dalle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato di cui il giudice, pur non essendo vincolato alle considerazioni ivi espresse, deve comunque apprezzare valutando le informazioni riferite, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell'interessato (cfr. Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016).4 Il Tribunale di sorveglianza, d'altro canto, pure quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, per verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse, soprattutto se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello (cfr. Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037). 2. Il provvedimento impugnato, in conformità con la giurisprudenza di legittimità e con motivazione immune da profili di illogicità, ha dato conto della totale assenza di revisione critica del grave reato in espiazione e, dunque, ha correttamente considerato la mancata accettazione della condanna, tanto che il ricorrente ne attribuisce la responsabilità all'ex moglie, vittima del reato. Tale profilo, che non è irrilevante sul piano del percorso rieducativo compiuto e della sua valutazione, risulta essere stato correttamente valorizzato in una prospettiva di verifica degli effetti prodotti dalla volontaria sottoposizione all'offerta trattamentale, fino al punto da far ritenere che l'accesso a misure alternative extramurarie sia prematuro nonché pericoloso nell'ottica di tutela della persona offesa. Peraltro, il giudice a quo, nel complessivo giudizio sulla personalità del detenuto, ha considerato anche la recente commissione del reato di cui all'art.372 cod. pen. e, conseguentemente, la portata ridotta risocializzante avuta dal programma trattamentale. Va ad ultimo osservato che non assumono rilievo le doglianze, in punto di fatto, relative agli elementi positivi che, secondo il ricorrente, non sarebbero stati valutati dal Tribunale, atteso che, al di là di ogni altro rilievo, il giudice a quo ha ritenuto assorbente rispetto ad ogni altro profilo lo stadio, ancora non maturo, del percorso di revisione critica del condannato, desunto dalla scarsa consapevolezza del disvalore dei fatti commessi e dalla non accettazione della sentenza di condanna. Ragioni queste per le quali la valutazione del Tribunale di sorveglianza di concedere una misura più restrittiva -fondata su di un approccio che tiene conto del principio di gradualità del trattamento rieducativo e che è rispettoso delle esigenze di tutela della vittima del reato- risulta corretta e la motivazione del provvedimento impugnato, adeguata e coerente, non è sindacabile in questa sede. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas