CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16672/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso; la difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di assise di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione ha rigettato l'istanza di applicazione dell'istituto della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e relativa a due sentenze di condanna definitive, pronunciate rispettivamente in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen commesso in Casal di 1Principe e paesi limitrofi nel periodo settembre 2012-settembre 2014 e già in continuazione con altra sentenza per la partecipazione del medesimo ricorrente al clan dei casalesi-fazione [OSCURATO:PERSONA] fino ad ottobre 2010 con operatività nel settore delle estorsioni e quale uomo di fiducia del capo clan, e in ordine all'omicidio pluriaggravato di [OSCURATO:PERSONA], commesso in Villa di Briano il 20 aprile 2010 e qualificato ai sensi degli artt. 81, 110, 112, 575, 577, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. pen., e 7, legge 12 luglio 1991, n. 203, e reati fine concernenti armi e ricettazione aggravati dall'art. 7, legge 12 luglio 1991, n. 203. 2. Il ricorso per cassazione si compone di un unico motivo che deduce violazione di legge per non essersi la Corte di assise di appello uniformata alla sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione e violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, cod. pen., e 125 e 111 Cost..La Corte avrebbe infatti parcellizzato quanto stabilito in sentenza dalla Corte di cassazione, utilizzando solo stralci favorevoli al rigetto. In particolare, avrebbe ritenuto l'omicidio [OSCURATO:PERSONA] quale evento non prevedibile dal [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'adesione al sodalizio e del tutto estemporaneo, omettendo di valutare, in contrasto con il dettato della sentenza di annullamento, che il ricorrente proprio per il suo ruolo di capo zona avrebbe aderito totalmente sia al programma criminoso sia a tutti i reati dell'associazione che poneva in essere, per il clan, nella zona di riferimento, tra i quali rientrerebbe anche la repressione violenta nei contrasti interni. Il percorso logico seguito dalla Corte si rivelerebbe apodittico e illogico avendo escluso l'omicidio dalla modalità punitiva della repressione violenta in quanto ritenuto non rientrante nello spettro di violenza del clan dei casalesi, in realtà certamente sanguinario come accertato da molteplici sentenze. Inoltre, la Corte, affermando che la continuazione tra i reati associativi e l'omicidio del [OSCURATO:PERSONA] andrebbe esclusa in ragione della mancata adesione preventiva del ricorrente alla commissione dell'omicidio, poiché l'omicidio di un sodale ribelle non sarebbe una risoluzione prevedibile ed accettata al momento dell'affiliazione, non esporrebbe i criteri utilizzati per stabilire che l'omicidio non sia l'unico modo violento di repressione, incorrendo in motivazione illogica e contraddittoria. La Corte non terrebbe infatti in conto che l'omicidio del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato deciso dal capo clan [OSCURATO:PERSONA], di cui il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato fedelissimo, non tanto per lo "sgarro" dell'appropriazione di denaro provento delle estorsioni, quanto per aver messo in pericolo la vita dell'associazione di appartenenza svelando notizie riservate a membri di altre associazioni camorristiche rivali sul territorio. Il "tradimento" di uno degli affiliati non potrebbe dunque essere circostanza accidentale e sopravvenuta, ma piuttosto un'evenienza da mettere in conto nella "gestione" di un'associazione criminale. La Corte avrebbe poi confuso la premeditazione dell'azione omicidiaria con l'accettazione da parte del ricorrente, nel momento dell'affiliazione all'organizzazione criminale, del relativo programma nella sua totalità, ivi compresa anche la risoluzione con la violenza di contrasti esterni ed interni. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2.La giurisprudenza di legittimità ha da tempo tracciato i criteri ed i limiti che devono essere seguiti e rispettati dal giudice di merito, investito di un nuovo esame a seguito di annullamento con rinvio per vizio di motivazione, disposto dalla Corte di Cassazione, ed ha stabilito che il giudice di rinvio, investito di pieni poteri delibativi, può - salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno - rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio; egli non è vincolato alla disamina dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, che può anche integrare, ove le parti ne facciano richiesta, con l'esercizio dei poteri istruttori che gli competano; in esito alla compiuta rivisitazione, ben può addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito, ma può anche condividerne le conclusioni, pervenendo ad identico epilogo decisorio, purché motivi il suo convincimento sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di illegittimità (ex multis, Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 - 03; Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, 2024, Lombardi, Rv. 285801 - 02; Sez. 5, n. 24133 del 31/05/2022, Rv. 283440 - 01; Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999 - 01; Sez. 6, n. 19206 del 10/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255122 - 01; Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333 - 01; Sez. 5, n. 41085 del 03/07/2009, L., Rv. 245389 - 01; Sez. 1, n. 43685 del 13/11/2007, Pitullo, Rv. 238694 - 01; Sez. 3, n. 4759 del 22/03/2000, Boccardo, Rv. 216343 - 01; Sez. 1, n. 4882 del 21/03/1996, Velotti, Rv. 204636 - 01). 3.0rbene, ritiene il collegio che il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza pronunciata in esito al rinvio, si sia complessivamente uniformato al dictum della sentenza di annullamento della Corte di Cassazione ed abbia colmato le lacune motivazionali da essa registrate con un tessuto espositivo sufficientemente razionale, appagante e non illogico, sottratto alle censure di stretta pertinenza del sindacato di legittimità, perché, come è doveroso rimarcare, l'accertamento del requisito dell'unicità del disegno criminoso rappresenta giudizio di fatto, di competenza del giudice di merito o del giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, D'Andrea, Rv. 275222; Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Pappalardo, Rv. 254006). La deliberazione del procedimento rescindente ha richiesto al giudice del rinvio di approfondire il primo percorso motivazionale, ritenuto lacunoso a proposito delle osservazioni difensive sulla saldatura progettuale dell'omicidio del [OSCURATO:PERSONA] ai lineamenti del programma associativo, a cui il ricorrente ha aderito al momento dell'affiliazione al sodalizio camorristico degli [OSCURATO:PERSONA]. In sostanza, l'ordinanza annullata aveva ritagliato, per il [OSCURATO:PERSONA], un ruolo limitato al settore delle attività estorsive, estraneo all'operatività del c.d. gruppo di fuoco e ne 3aveva pertanto circoscritto l'intervento, nell'omicidio del [OSCURATO:PERSONA], al giorno prima dell'uccisione, in quanto meramente strumentale all'individuazione fisica dell'obbiettivo da colpire. Il provvedimento impugnato si è allineato al mandato rescindente, ha condiviso l'allocazione del ricorrente tra le posizioni di vertice della congrega criminale e riconosciuto che egli sia stato partecipe del piano di sopprimere la vittima, studiato alcuni mesi prima, ma ha escluso l'applicabilità della disciplina del reato continuato sul presupposto dell'inconfigurabilità dell'iniziale programmazione e deliberazione, sia pur generica, di commettere una pluralità di reati, già presenti nella mente dell'agente in occasione della prima violazione della legge penale; e, dunque, a riguardo del caso di specie, che al momento della consumazione del primo reato, rappresentato dalla affiliazione al clan, fosse da lui già prevista la commissione di una serie specifica di illeciti, pur scolpiti solo in nuce, tra i quali l'omicidio del componente della cosca. In tal guisa, il provvedimento della fase rescissoria ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, stabile in giurisprudenza, in virtù del quale è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.) (Sez.1, n. 23818 del 23/06/2020, Toscano, Rv. 279430; conf. Sez.1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv.285369; Sez. 1, n. 6530 del 18/12/1998, dep. 1999, Zagaria, Rv. 212348). Si è anche in tale prospettiva affermato, per illuminare il concetto, che sin dall'inizio del vincolo associativo devono «essere sussistenti i necessari elementi, quello ideativo e quello volitivo, di quel singolo fatto, non genericamente di un qualunque fatto di quel tipo o categoria»: pertanto, il fatto che un reato fine sia strumentale al rafforzamento dell'operatività dell'associazione criminosa, o corrisponda anche a un metodo usuale, non integra di per sé vincolo di continuazione ove per quello specifico episodio difettino i requisiti essenziali di tale istituto - che dunque non possono essere confusi con il rapporto di strumentalità - in particolare la previsione unitaria e specifica, ab origine (cfr. Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930 - 01). E la commissione dei reati-fine nell'interesse del sodalizio mafioso è un elemento di non univoca valenza, ben potendo la relativa deliberazione criminosa essere maturata successivamente alla costituzione all'associazione o all'adesione ad essa del singolo partecipe, come appropriatamente ritenuto dalla Corte d'assise d'appello di Napoli a proposito dell'uccisione del [OSCURATO:PERSONA]. È necessario, dunque, che l'associazione e i reati ulteriori siano contemporaneamente ideati e deliberati nella loro tendenziale specificità, come chiarito, molto recentemente, da Sez. 1, n. 1068 del 04/12/2025, Spagnuolo, Rv. 289242, secondo cui, in 4tema di continuazione, non può essere riconosciuta l'identità del disegno criminoso tra il reato associativo e il delitto di omicidio riconducibile alle attività del sodalizio, pur quando in relazione a quest'ultimo delitto sia stata ritenuta sussistente la circostanza aggravante della premeditazione, ove non sia raggiunta la prova di un'ideazione, sia pure embrionale, dell'omicidio fin dal momento dell'adesione dell'imputato all'organizzazione criminale, ed emerga, per converso, che esso è stato originato da circostanze ed eventi contingenti ed occasionali. Non è infatti configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati-fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili "ah origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Rv. 259481 - 01; Sez. 5, n. 54509 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 275334 - 02). In altri termini, pur riconosciuti la veste apicale o direttiva del ricorrente nell'ambito del clan e il di lui originario consenso alla risoluzione dei contrasti interni anche con l'uso della violenza estrema, come sostenuto dalla difesa nel ricorso, non è possibile affermare la compatibilità del reato associativo e dell'omicidio (non di "un ribelle" ma) del [OSCURATO:PERSONA], catalogato tra i delitti-scopo dell'organizzazione, con un disegno criminoso primigenio ed unitario, come inteso e descritto dal consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte. A tal riguardo, le critiche dell'atto d'impugnazione, fondate sui medesimi elementi, si rivelano reiterative delle argomentazioni già affrontate e respinte dall'ordinanza impugnata e, in definitiva, inconsistenti, perché ripropongono, sic et simpliciter, l'assimilazione del programma dell'associazione, ontologicamente finalizzato alla commissione di un numero indeterminato di delitti, all'unitaria ideazione criminosa propria della continuazione che invece, come detto, comprende la realizzazione di più reati determinati. 4. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q P.Q.MIl consigliere estensore Il Presidente r\kkl. — [OSCURATO:PERSONA] Scarlini 5