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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2024

Cassazione n. 41049/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 4 aprile 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro rigettava il reclamo avverso il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata presentata da [OSCURATO:PERSONA] per il periodo espiato dal 04/10/2020 al 04/10/2022; Ritenuto che l'ordinanza impugnata valutava le risultanze processuali in termini congrui, evidenziando che il ricorrente Si era fatto recapitare N 22/03/2023 da un familiare un pacco postale nel quale venivano rinvenuti vari panetti del peso tra 20,92 grammi e 61,23 grammi, contenenti hashish, destinata pertanto ad essere consumata all'interno dell'istituto, fatto che veniva motivatamente apprezzato come grave e che segnalava la mancata adesione al programma rieducativo; che la valutazione appare corretta alla luce anche della valutazione di altre risultanze a suo carico e della valenza recessiva di quelle che attestano comportamenti nella norma e di partecipazione alle attività trattamentali; che sono insussistenti le denunciate omissioni nella motivazione riguardo alla natura del comportamento sanzionato visto che il Tribunale di sorveglianza di Roma ne ha apprezzato l'incompatibilità con il percorso di rieducazione e ne ha escluso - in ragione di dati specificamente evidenziati - l'eccezionalità.

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos' OSO il 10 ottobre 2024 ler estensore [OSCURATO:PERSONA] F0 sident 7 NOV 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 4 aprile 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro rigettava il reclamo avverso il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata presentata da [OSCURATO:PERSONA] per il periodo espiato dal 04/10/2020 al 04/10/2022; Ritenuto che l'ordinanza impugnata valutava le risultanze processuali in termini congrui, evidenziando che il ricorrente Si era fatto recapitare N 22/03/2023 da un familiare un pacco postale nel quale venivano rinvenuti vari panetti del peso tra 20,92 grammi e 61,23 grammi, contenenti hashish, destinata pertanto ad essere consumata all'interno dell'istituto, fatto che veniva motivatamente apprezzato come grave e che segnalava la mancata adesione al programma rieducativo; che la valutazione appare corretta alla luce anche della valutazione di altre risultanze a suo carico e della valenza recessiva di quelle che attestano comportamenti nella norma e di partecipazione alle attività trattamentali; che sono insussistenti le denunciate omissioni nella motivazione riguardo alla natura del comportamento sanzionato visto che il Tribunale di sorveglianza di Roma ne ha apprezzato l'incompatibilità con il percorso di rieducazione e ne ha escluso - in ragione di dati specificamente evidenziati - l'eccezionalità. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos' OSO il 10 ottobre 2024 ler estensore [OSCURATO:PERSONA] F0 sident 7 NOV 2
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