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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 09075/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizi della motivazione per non essere state concesse le attenuanti generiche in via prevalente rispetto alle aggravanti contestate, nonostante la giovane età degli imputati, l'atteggiamento collaborativo e la non particolare gravità dei fatti.

2. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti per motivi privi di specificità e comunque manifestamente infondati.

La Corte territoriale ha rimarcato che le attenuanti generiche erano già state concesse con estrema benevolenza dal primo Giudice e che, considerati l'età degli imputati al momento dei fatti (30 e quasi 28 anni), la gravità del fatto nonché i gravi e diversi precedenti penali di tutti i ricorrenti, non si poteva esprimere un giudizio di prevalenza delle menzionate attenuanti rispetto alle aggravanti.

Trattasi di argomentazioni che, in quanto corrette, sfuggono ad ogni censura.

Giova ricordare che questa Corte ha già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, qualora - come nel caso in esame - non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (così Sez. un., n. 10713 del 25 febbraio 2010, Rv. 245931).

3. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizi della motivazione per non essere state concesse le attenuanti generiche in via prevalente rispetto alle aggravanti contestate, nonostante la giovane età degli imputati, l'atteggiamento collaborativo e la non particolare gravità dei fatti. 2. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti per motivi privi di specificità e comunque manifestamente infondati. La Corte territoriale ha rimarcato che le attenuanti generiche erano già state concesse con estrema benevolenza dal primo Giudice e che, considerati l'età degli imputati al momento dei fatti (30 e quasi 28 anni), la gravità del fatto nonché i gravi e diversi precedenti penali di tutti i ricorrenti, non si poteva esprimere un giudizio di prevalenza delle menzionate attenuanti rispetto alle aggravanti. Trattasi di argomentazioni che, in quanto corrette, sfuggono ad ogni censura. Giova ricordare che questa Corte ha già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, qualora - come nel caso in esame - non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (così Sez. un., n. 10713 del 25 febbraio 2010, Rv. 245931). 3. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. P
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