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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 2025

Cassazione n. 23772/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natola BRESCIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o ott 21 1-1 &- Considerato che PiccinKi Emilia con due motivi di ricorsdrvIolazione di legge in relazione al riconoscimento dell'elemento soggettivo contestato per il reato di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., e 5 d.lgs. 74 del 2000 nonché violazione di legge per erronea applicazione della contestata recidiva.

Considerato che la ricorrente ha rinunciato all'impugnazione.

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M. 124, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna/ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 09/05/2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natola BRESCIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o ott 21 1-1 &- Considerato che PiccinKi Emilia con due motivi di ricorsdrvIolazione di legge in relazione al riconoscimento dell'elemento soggettivo contestato per il reato di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., e 5 d.lgs. 74 del 2000 nonché violazione di legge per erronea applicazione della contestata recidiva. Considerato che la ricorrente ha rinunciato all'impugnazione. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. 124, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna/ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/05/2025.
Sentenza Cassazione n. 23772/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris