CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2026
Cassazione n. 15914/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3197/2024 de-positata il 25/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 3100/2025Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 15914/2026Data pubblicazione 23/05/2026RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza n. 3197/2024, pubblicata in data 25 novembre2024, la Corte d'appello di Milano, nella regolare costituzione dell'ap-pellata [OSCURATO:SOCIETA]., ha respinto l'appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 920/2023, pubbli-cata in data 18 ottobre 2023.2. Il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. erano state in prece-denza parti di un giudizio promosso in via monitoria dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la quale aveva agito quale subappaltatrice, in relazionead un contratto di appalto concluso appunto tra il [OSCURATO:PERSONA] ela [OSCURATO:SOCIETA]Detto giudizio era stato definito dal Tribunale di Milano dichiarandola nullità sia del contratto di appalto sia – conseguentemente ‒ delcontratto di subappalto, essendo emerso che l'appalto era stato asse-gnato a [OSCURATO:SOCIETA]. in virtù di una condotta di corruzione oggettodi accertamento in sede penale.Il Tribunale di Milano, quindi, aveva condannato le odierne parti incausa, in solido tra loro, a corrispondere alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.la somma di € 27.139,44, a titolo di risarcimento dei danni, gravandole medesime, sempre in solido, delle spese processuali e dei compensidel CTU nominato nel corso del giudizio e gravando [OSCURATO:SOCIETA]delle spese di lite del [OSCURATO:PERSONA].3. Il [OSCURATO:PERSONA] aveva successivamente emesso nei confrontidi [OSCURATO:SOCIETA]. ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto il recu-pero delle somme corrisposte al CTU nonché delle spese di lite.L'ordinanza-ingiunzione era stata opposta dalla [OSCURATO:SOCIETA].,contestando sotto vari profili la debenza della somma di cui all'ordi-nanza, ed il [OSCURATO:PERSONA] si era costituito, agendo in via riconven-zionale per ottenere la condanna della stessa [OSCURATO:SOCIETA]. allaSez. S1 - R.G. 3100/2025 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 2 di 9Numero registro generale 3100/2025Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 15914/2026Data pubblicazione 23/05/2026corresponsione della somma di € 29.751,66, a titolo di ripetizione dellesomme già corrisposte in esecuzione del contratto di appalto dichiaratonullo.All'esito del giudizio, il Tribunale di Lodi aveva accolto parzialmentel'opposizione, confermando l'ordinanza-ingiunzione per il minore im-porto di € 10.869,72, mentre aveva respinto la domanda riconvenzio-nale del [OSCURATO:PERSONA], in quanto – così riferisce la decisione dellaCorte territoriale – “ha escluso che fosse stata fornita la prova che l'im-porto pagato corrispondesse al valore delle opere eseguite: «la do-manda restitutoria avanzata dal Comune in relazione al prezzo corri-sposto per opere già eseguite ed accettate avrebbe dovuto essere ac-compagnata da una valutazione del complessivo valore delle opere rea-lizzate in esecuzione dell'appalto, al fine di verificare la sussistenza omeno di un diritto restitutorio dell'una o dell'altra parte in causa”.Il Tribunale aveva quindi concluso che, in difetto di adeguata provadel valore delle opere comunque consegnate al Comune in esecuzionedel contratto di appalto – non rilevando a tal fine la valutazione delleopere subappaltate che era stata effettuata nel diverso procedimentodinanzi al Tribunale di Milano ‒ la domanda restitutoria non potevatrovare accoglimento.4. Proposto appello da parte del [OSCURATO:PERSONA] in relazione allasola statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale, la Corte am-brosiana ha respinto il gravame, osservando che non vi era chiarezzain ordine al valore assegnato alle opere assegnate al subappaltatorenel complesso del contratto di appalto.Ha osservato la Corte territoriale che il conteggio operato dal Co-mune non teneva conto del fatto che tutto il contratto di appalto – enon solo la parte relativa alle opere realizzate dal subappaltatore – erastato dichiarato nullo e che, conseguentemente, la quantificazioneSez. S1 - R.G. 3100/2025 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 3 di 9Numero registro generale 3100/2025Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 15914/2026Data pubblicazione 23/05/2026dell'indebito doveva essere effettuata sulla base dell'intero contratto diappalto e sulla base del valore di tutte le opere realizzate, in relazionealle quali – ha aggiunto la Corte d'appello – “Costruvì potrebbe, in tesi,avere diritto a un'indennità”.Ha quindi osservato la Corte territoriale che “Non si può traslare ilvalore assegnato alle opere realizzate dal subappaltatore, sic et sim-pliciter, al valore dell'indebito, che deve invece essere riferito a tutto ilcontratto di appalto, nullo, intercorso tra il Comune e Costruvì, connecessità quindi, ai fini del calcolo dell'entità dell'indebito, di identifica-zione del complessivo valore delle opere realizzate, e correlata deter-minazione dell'importo indebitamente pagato in eccesso”.Affermata l'assenza di adeguata prova dell'entità dell'indebito, laCorte d'appello ha respinto il gravame.5. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milanoricorre il [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].6. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a due motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza “per violazione dell'art. 115 c.p.c.,anche per error in procedendo, avendo la Corte Territoriale omesso dipronunciarsi sulla relativa eccezione esplicitamente formulata da que-sta difesa e, comunque, per difetto assoluto di motivazione e/o moti-vazione inesistente o solamente apparente o per contraddittorietà eillogicità manifesta in relazione ad un fatto decisivo per la controversia,Sez. S1 - R.G. 3100/2025 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 4 di 9Numero registro generale 3100/2025Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 15914/2026Data pubblicaz ion e 23/05/2026avendo la Corte Territoriale manifestamente travisato le informazioniprobatorie oggettive risultanti dalla sentenza del Tribunale di Milano n.2013/2022 (cfr. doc. 03 ns. fascicoletto) e dal Sal, dal certificato e daimandati di pagamento nonché dalla fattura emessa dalla stessa Co-struvì (cfr. docc. 05, 07 e 08 ns. fascicoletto) in relazione alla circo-stanza che la quantificazione dell'indebito è stata effettuata sulla basedel valore di tutte le opere realizzate in esecuzione del contratto diappalto e non soltanto di quelle subappaltate”.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza “per violazione dell'art. 115c.p.c. e comunque per difetto assoluto di motivazione e/o motivazioneinesistente o solamente apparente o per contraddittorietà e illogicitàmanifesta in relazione ad un fatto decisivo per la controversia, avendola Corte territoriale invalidamente omesso di motivare o motivato noncoerentemente con riferimento alla Sentenza del Tribunale di Milano n.2013/2022 e all'unico Sal del [OSCURATO:DATA_NASCITA].”.2. Il ricorso, nei motivi in cui si viene ad articolare, è inammissibile.2.1. Quanto al primo motivo, lo stesso – ed il richiamo all'art. 115c.p.c. ne costituisce indice eloquente – si sostanzia in una mera criticaal merito della decisione ed in particolare alla valutazione delle proveoperata dal giudice di merito e ad esso riservata (Cass. Sez. 5 - Ordi-nanza n. 32505 del 22/11/2023; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 13918 del3/05/2022; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Cass.Sez. 2 - Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 - Ordinanzan. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004).Valutazione che non è sindacabile in sede di legittimità, ove, da unlato, sorretta da motivazione che si sottragga al c.d. “minimo costitu-zionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione - effetto della ri-Sez. S1 - R.G. 3100/2025 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 5 di 9Numero registro generale 3100/2025Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 15914/2026Data pubblicaz ion e 23/05/2026formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., dispostadall'art. 54, D.L. n. 83/2012 – e, dall'altro lato, non viziata – anchesotto il profilo del travisamento di una prova (Cass. Sez. Un. - Sentenzan. 5792 del 05/03/2024) ‒ dall'omesso esame di un fatto storico, prin-cipale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti,ed abbia carattere decisivo.Valutazione – va puntualizzato ‒ che il ricorso ora in esame censuraeffettivamente sotto il profilo del travisamento della prova, omettendo,tuttavia, di considerare che, dovendo tale travisamento essere dedottocome ipotesi di cui all'art. 360, n. 5), c.p.c., ove riferibile ad un profilosostanziale (cfr. ancora Cass. Sez. Un. - Sentenza n. 5792 del 5/03/2024), viene nella specie ad operare la preclusione di cui all'art. 348-ter c.p.c.Valutazione – si osserva infine ‒ che il ricorso viene a censurareanche sotto il profilo del difetto di motivazione, dovendosi tuttavia os-servare che la motivazione della decisione impugnata non presenta al-cuna delle anomalie in relazione alle quali è tuttora configurabile il giàmenzionato “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sullamotivazione, ormai limitato ai casi di "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e di "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", laddove risulta inveceesclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione.Appare, in tal modo, evidente che le deduzioni del ricorrente in or-dine alla mancanza assoluta di motivazione ed all'omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio mirano, in realtà, ad una inammissibilerivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez.Sez. S1 - R.G. 3100/2025 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 6 di 9Numero registro generale 3100/2025Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 15914/2026Data pubblicaz ion e 23/05/2026Un. - Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanzan. 8758 del 04/04/2017), dovendosi qui ribadire che il ricorso per cas-sazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale farvalere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi,invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cogni-zione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizidedotti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez.Un., Sentenza n. 7931 del 29/03/2013).Altrettanto inammissibile risulta la dedotta violazione dell'art. 115c.p.c.: anche a non voler considerare il principio per cui l'accertamentodella sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazionerisulta sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparenzadi motivazione o per manifesta illogicità della stessa (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10182del 03/05/2007; Cass. Sez. L, n. 27833 del 16/12/2005), risulta diri-mente sul punto la mancata osservanza, da parte del ricorrente, delcanone di specificità di cui all'art. 366 c.p.c., dal momento che il ricorsorisulta radicalmente carente in ordine alla riproduzione e localizzazionedegli atti processuali dai quali tale mancata contestazione sarebbe do-vuta emergere.2.2. Considerazioni sostanzialmente identiche devono condurre alladeclaratoria di inammissibilità del secondo motivo: ancora una volta ilricorrente deduce una carenza assoluta di motivazione; ancora unavolta viene ad invocare in modo generico l'art. 115 c.p.c., ma ancorauna volta si deve osservare che il motivo di ricorso si sostanzia in unaserie di inammissibili censure di merito, sollecitando a questa Corte unrinnovato giudizio sul contenuto e sulla valenza del materiale probato-rio e cioè, nella sostanza, un terzo grado di giudizio.Sez. S1 - R.G. 3100/2025 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 7 di 9Numero registro generale 3100/2025Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 15914/2026Data pubblicaz ion e 23/05/20263. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con con-seguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore della contro-ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamentein dispositivo.4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte-riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto",spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con-creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve-nute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. Un., Sentenza n.4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-qua-ter, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 febbraio 2026.Il PresidenteSez. S1 - R.G. 3100/2025 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 8 di 9Numero registro generale 3100/2025Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 15914/2026Data pubblicazione 23/05/2026GUIDO MERCOLINOSez. 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