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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 aprile 2022

Cassazione n. 38558/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 10/05/2022 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 14 aprile 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brindisi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di cui ai capi A, F ed I (artt. 81,110 cod. pen., 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione a stupefacente del tipo marijuana e cocaina).

2. Avverso la ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione attraverso due distinti atti da parte del precedente ed attuale difensore dell'indagato.

3. Con atto per avv. [OSCURATO:PERSONA] si deduce:

2.1. Con il primo motivo mancanza della motivazione in ordine alla dedotta assenza di autonoma motivazione.

2.2. Con il secondo motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta attualità e concretezza del pericolo di recidiva mancando la verifica di effettive e immediate opportunità di ricaduta, della personalità del ricorrente e della incidenza del tempo trascorso dai fatti.

3. Con atto per avv. [OSCURATO:PERSONA] si deduce:

3.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 292, comma 1, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen. in relazione alla dedotta mancanza di autonomia argomentativa della ordinanza genetica rispetto alla richiesta di misura cautelare essendosi il Tribunale limitato ad una generica motivazione per rigettare la deduzione difensiva.

A rafforzare l'assunto la difesa fa rilevare l'errato appiattimento persino in relazione alla qualificazione giuridica dei reati là dove si è recepita la ipotesi di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione alla presenza di sola droga c.d. leggera (capo F) nonché in relazione ai capi A e I in relazione alla compresenza della medesima droga c.d. leggera.

3.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 73, comma 1, 4 e 5 d.P.R. n. 309/90 con riferimento alla ritenuta detenzione di cocaina invece che di marjuana ed alla mancata qualificazione della ipotesi c.d. lieve.

Nelle captazioni si fa riferimento alla sola cessione di "erba" e non alla cocaina e, in ogni caso, non se ne comprende meglio il quantitativo, cosicché è già possibile ricondurre le fattispecie all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.3.3.

Con il terzo motivo violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e motivazione illogica in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari da rendere adeguata la sola misura in carcere, trattandosi di fatti commessi da un incensurato risalenti a più di un anno fa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di entrambi gli atti di ricorso è genericamente proposto senza alcun riferimento specifico idoneo a superare le ragioni espresse dal provvedimento impugnato in ordine all'effettiva esistenza di una diversa ed autonoma impostazione della ordinanza genetica rispetto alla richiesta del pubblico ministero e del vaglio critico operato dal Giudice del materiale offerto dall'accusa.

Né a sostanziare il necessario profilo soccorre il riferimento difensivo al passivo recepimento, da parte della ordinanza genetica, delle provvisorie imputazioni e, quindi, della relativa sostanza indiziaria, posto che non rileva, rispetto alla specifica contestazione dei fatti ed alla loro verifica, la indicazione nella provvisoria imputazione del numero del comma della relativa previsione incriminatrice.

3. Il secondo motivo del secondo atto di ricorso è genericamente proposto rispetto alla omessa contestazione da parte della difesa della gravità indiziaria e della ammissione dei fatti da parte del ricorrente in sede di interrogatorio di convalida (v. pg. 5 della ordinanza impugnata), così da rendere sufficiente il richiamo per relationem da parte del Tribunale della motivazione resa a riguardo dalla ordinanza genetica, in alcun modo inficiato dal generico riferimento difensivo ad un diverso portato del compendio captativo limitato allo stupefacente c.d. leggero.

4. Il secondo motivo del primo atto di ricorso ed il terzo motivo del secondo atto di ricorso sono manifestamente infondati, quando non genericamente proposti per questioni in fatto, in ragione della puntuale verifica sulla cogenza delle esigenze e sulla adeguatezza della sola misura carceraria che, senza vizi logici e giuridici, ha fatto leva sui rilevanti quantitativi di stupefacente che il ricorrente era in grado di acquistare, sulla durata della condotta illecita - protrattasi per quattro o cinque mesi -, sul suo rilevante ruolo di procacciatore di clienti nell'ambito della attività illecita svolta con cadenza quotidiana, sulla fitta rete di acquirenti di cui disponeva, oltre che sui contatti avuti, per eseguirne le direttive, con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'epoca detenuti agli arresti domicilíarí.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrentlal pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

6. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 10/05/2022 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 14 aprile 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brindisi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di cui ai capi A, F ed I (artt. 81,110 cod. pen., 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione a stupefacente del tipo marijuana e cocaina). 2. Avverso la ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione attraverso due distinti atti da parte del precedente ed attuale difensore dell'indagato. 3. Con atto per avv. [OSCURATO:PERSONA] si deduce: 2.1. Con il primo motivo mancanza della motivazione in ordine alla dedotta assenza di autonoma motivazione. 2.2. Con il secondo motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta attualità e concretezza del pericolo di recidiva mancando la verifica di effettive e immediate opportunità di ricaduta, della personalità del ricorrente e della incidenza del tempo trascorso dai fatti. 3. Con atto per avv. [OSCURATO:PERSONA] si deduce: 3.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 292, comma 1, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen. in relazione alla dedotta mancanza di autonomia argomentativa della ordinanza genetica rispetto alla richiesta di misura cautelare essendosi il Tribunale limitato ad una generica motivazione per rigettare la deduzione difensiva. A rafforzare l'assunto la difesa fa rilevare l'errato appiattimento persino in relazione alla qualificazione giuridica dei reati là dove si è recepita la ipotesi di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione alla presenza di sola droga c.d. leggera (capo F) nonché in relazione ai capi A e I in relazione alla compresenza della medesima droga c.d. leggera. 3.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 73, comma 1, 4 e 5 d.P.R. n. 309/90 con riferimento alla ritenuta detenzione di cocaina invece che di marjuana ed alla mancata qualificazione della ipotesi c.d. lieve. Nelle captazioni si fa riferimento alla sola cessione di "erba" e non alla cocaina e, in ogni caso, non se ne comprende meglio il quantitativo, cosicché è già possibile ricondurre le fattispecie all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.3.3. Con il terzo motivo violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e motivazione illogica in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari da rendere adeguata la sola misura in carcere, trattandosi di fatti commessi da un incensurato risalenti a più di un anno fa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di entrambi gli atti di ricorso è genericamente proposto senza alcun riferimento specifico idoneo a superare le ragioni espresse dal provvedimento impugnato in ordine all'effettiva esistenza di una diversa ed autonoma impostazione della ordinanza genetica rispetto alla richiesta del pubblico ministero e del vaglio critico operato dal Giudice del materiale offerto dall'accusa. Né a sostanziare il necessario profilo soccorre il riferimento difensivo al passivo recepimento, da parte della ordinanza genetica, delle provvisorie imputazioni e, quindi, della relativa sostanza indiziaria, posto che non rileva, rispetto alla specifica contestazione dei fatti ed alla loro verifica, la indicazione nella provvisoria imputazione del numero del comma della relativa previsione incriminatrice. 3. Il secondo motivo del secondo atto di ricorso è genericamente proposto rispetto alla omessa contestazione da parte della difesa della gravità indiziaria e della ammissione dei fatti da parte del ricorrente in sede di interrogatorio di convalida (v. pg. 5 della ordinanza impugnata), così da rendere sufficiente il richiamo per relationem da parte del Tribunale della motivazione resa a riguardo dalla ordinanza genetica, in alcun modo inficiato dal generico riferimento difensivo ad un diverso portato del compendio captativo limitato allo stupefacente c.d. leggero. 4. Il secondo motivo del primo atto di ricorso ed il terzo motivo del secondo atto di ricorso sono manifestamente infondati, quando non genericamente proposti per questioni in fatto, in ragione della puntuale verifica sulla cogenza delle esigenze e sulla adeguatezza della sola misura carceraria che, senza vizi logici e giuridici, ha fatto leva sui rilevanti quantitativi di stupefacente che il ricorrente era in grado di acquistare, sulla durata della condotta illecita - protrattasi per quattro o cinque mesi -, sul suo rilevante ruolo di procacciatore di clienti nell'ambito della attività illecita svolta con cadenza quotidiana, sulla fitta rete di acquirenti di cui disponeva, oltre che sui contatti avuti, per eseguirne le direttive, con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'epoca detenuti agli arresti domicilíarí. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrentlal pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 6. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,
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