CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26962/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, escludendo l'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. e riducendo la pena, la sentenza del 10 novembre 2021 del Tribunale di Venezia che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tre reati di furto aggravati e, con l'attenuante del risarcimento del danno ritenuta minusvalente rispetto alle aggravanti ed alla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale ed applicata la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, quanto al diniego delle attenuanti generiche ed all'esito del giudizio di comparazione, atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto riferimento, per negare le attenuanti generiche e giustificare l'esito del giudizio di bilanciamento, all'insensibilità dell'imputato per gli interessi degli altri ed in genere della comunità; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fornito adeguata motivazione, priva di contraddizioni o illogicità, in ordine all'esclusione del vincolo della continuazione tra i reati per i quali si procede in questa sede e quello per il quale egli è già stato condannato con sentenza irrevocabile; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.