CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15753/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad ANDRIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che nel riportarsi alla requisitoria scritta ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Udite le conclusioni del difensore e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che ha insistito nel rigetto del ricorso depositando nota spese. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 20 maggio 2021 la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del 5 giugno 2017 del Tribunale di Trani in composizione monocratica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di lesioni aggravate di cui agli artt. 582, 585, 583 cod. pen. e in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di minaccia grave di cui agli art. 81cpv, 612 secondo comma cod. pen, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e Giuseppe, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di giustizia, nonché al risarcimento in favore della costituita parte civile e al pagamento delle spese processuali. L'accusa ha ad oggetto le lesioni provocate dal ricorrente nei confronti della persona offesa, lo zio Vito, utilizzando una zappa e un'ascia, lesioni guaribili oltre giorni 40 e le minacce rivolte allo zio Vito e al cugino Giuseppe, con la recidiva infraqu inquenna le. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla affermazione di penale responsabilità del ricorrente. Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata non abbia in alcun modo motivato in ordine alle specifiche censure contenute nell'atto di appello avuto riguardo alla diversa ricostruzione dell'accaduto fornita dall'imputato e dalle persone offese; agli apporti dichiarativi di soggetti testimoni terzi; alla perizia disposta di ufficio dalla quale emergerebbe una dinamica dei fatti diversa da quanto riferito dalla persona offesa; dal fortissimo astio intercorrente tra le parti civili e il ricorrente e la sua famiglia. Le dichiarazioni fornite da un soggetto estraneo, quale l'agente di Polizia municipale [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di una reciproca aggressione verbale e dell'anomala decisione della persona offesa di non ricorrere immediatamente alle cure mediche, sono state svalutate nella sentenza impugnata. 2.1.1. Egualmente è avvenuto avuto riguardo alla perizia del Prof. Strada secondo il quale le lesioni sarebbero state provocate con il retro della zappa cui è seguìto un successivo impatto che ha causato il taglio al volto che starebbe a confermare la versione secondo la quale era stata la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ad impugnare l'arnese puntandolo con la lama verso il ricorrente salvo poi a colpirsi da solo con la parte retrostante dell'arnese cadendo a terra. 2.1.2. La sentenza impugnata non si è confrontata neanche con le risultanze della consulenza tecnica di parte. 2.1.3. Infine, la sentenza impugnata non ha fornito in alcun modo una motivazione sufficiente quanto al giudizio di attendibilità della persona offesa in ragione del forte astio esistente tra le parti e della conflittualità che ha condotto alla instaurazione di numerosi procedimenti penali reciproci. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta aggravante di cui all'art.583 cod. pen. La sussistenza della circostanza aggravante contestata si è fondata sulla seconda certificazione medica del 5 gennaio 2011 a firma del medico curante che ha prorogato di ulteriori giorni 20 i termini di guarigione attraverso, tuttavia, espressioni generiche (giorni venti di riposo e cure mediche) che non sono sufficienti a ritenere che la parte offesa sia stata impossibilitata ad attendere alle proprie occupazione per giorni 40. Sullo specifico punto non soccorrono neanche le conclusioni del perito Strada. 2.4. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla erronea applicazione nel giudizio di primo grado dell'art. 507 cod. proc. pen. La sentenza impugnata non ha risposto alla specifica censura contenuta nell'atto di appello in base alla quale il giudice di primo grado aveva fatto un erroneo uso dell'art.507 cod. proc. pen. utilizzandolo per procedere all'assunzione dei testi del Pubblico Ministero a seguito di una presentazione tardiva della lista da parte dell'ufficio di Procura. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente in fondato in quanto reiterativo delle censure in fatto già proposte e disattese nel giudizio di appello, volto a proporre una versione alternativa degli eventi rappresentati nel provvedimento impugnato. Il motivo infatti non si confronta con la consolidata giurisprudenza di questa Corte e con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944). Va altresì evidenziato che il motivo di ricorso nell'evidenziare le doglianze sugli specifici apporti dichiarativi si limita ad estrapolare dai contributi narrativi singole porzioni. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è concorde nell'affermare che:" È inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita. (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Rv. 253774). 2.1. La sentenza impugnata con motivazione non contraddittoria, né illogica ha richiamato le argomentazioni del giudice di primo grado (ipotesi di doppia conforme) e ha altresì dato conto della convergenza degli elementi di prova sia in relazione alle prove dichiarative, superando lamentate incongruenze contenute nell'atto di appello, anche attraverso il riscontro fornito alle dichiarazioni della persona offesa dai certificati medici e dalla stessa testimonianza del teste Carbutti sebbene sia stato rifiutato l'intervento del 118. Lo stesso di—casi avuto riguardo alla perizia disposta in sede di appello, dal momento che la sentenza impugnata, richiamandone e condividendone gli esiti, ha affermato la piena conformità della dinamica narrata in sentenza con le lesioni ascrivibili ad un colpo inferto con una zappetta di peso medio leggero con cui impattava la zona nasale,(p.8) in tal modo implicitamente superando le eventuali difformità rispetto alla consulenza di parte che è richiamata in ricorso con una generica doglianza circa la mancata considerazione della stessa ai fini del decidere. 2.2. Il secondo motivo risulta anche esso manifestamente infondato. Anche in tal caso la censura sollecita la rivalutazione o una diversa interpretazione delle prove, anziché il controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita. La sentenza impugnata, con motivazione logica e non contraddittoria e come tale non censurabile in questa sede, ha ancora una volta chiarito con specifico riguardo alla sussistenza della circostanza aggravante, condividendo le motivazioni del giudice di primo grado, che la proroga effettuata dal medico curante è sufficiente ad allungare i termini della guarigione dal momento che i sintomi lamentati oggettivamente incidono sulla possibilità di attendere alle proprie occupazioni. Le argomentazioni sono confortate e riscontrate dagli esiti della perizia Strada, espressamente disposta nel giudizio di appello. 2.3. Manifestamente infondato il terzo motivo. La questione della utilizzabilità o meno della prova testimoniale non tempestivamente indicata dalla parte nell'apposita lista testimoniale, è stata positivamente risolta dall'indirizzo assolutamente prevalente di questa Corte secondo il quale il giudice ha pur sempre il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 cod. proc. pen. anche con riferimento a prove testimoniali indicate in liste depositate tardivamente, trattandosi di potere funzionale a garantire il controllo giudiziale sull'esercizio dell'azione penale e sul suo sviluppo processuale ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione. (Sez. 2, n 46147 del 1 /10/2019, Rv. 2775), secondo cui l'assegnazione al giudice di tale potere non è in contrasto con le indicazioni della Costituzione e della Corte EDU, che si limitano a garantire il contraddittorio nella formazione della prova, ma non inibiscono il controllo sulla completezza del compendio probatorio, necessario correlato della indisponibilità dell'azione penale, conseguente al riconoscimento della natura ultraindividuale degli interessi tutelati dalla giurisdizione penale; (in senso conforme, Sez. 4, n. 22033 del 12/04/2018, Rv. 273267; Sez. 5, n. 32017 del 16/03/2018, Rv. 273643; Sez. 3, n. 38222 del 25/05/2017, Rv. 270802). Si tratta di insegnamento che affonda le radici nel principio affermato da Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, Rv. 234907, secondo cui il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art.507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto. Spiega la Corte in motivazione che «il nuovo codice, pur richiamandosi ad un modello processuale che fa riferimento al c.d. "processo di parti" non abbia peraltro inteso accogliere integralmente il principio dispositivo che pur caratterizza questo tipo di processo. Coerentemente quindi l'art. 507 c.p.p. conferma come questa opzione nel processo penale non sia stata piena e incondizionata (...) sull'assetto codicistico non ha influito la recente riforma dell'art. 111 della Costituzione che ha accentuato esclusivamente quello che costituisce il principio fondante del processo accusatorio - la formazione della prova nel contraddittorio delle parti - ma nulla ha innovato sul principio dispositivo che, pur essendo uno dei principi cui si ispirano i sistemi accusatori, non li caratterizza in modo così decisivo come i criteri che riguardano la formazione della prova (...) questo assetto si inserisce in un sistema caratterizzato dall'obbligatorietà dell'azione penale che impone una costante verifica dell'esercizio dei poteri di iniziativa del pubblico ministero, e quindi anche delle sue carenze od omissioni.> > 3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila. Consegue infine la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel present