CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 13294/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.»(comma 12); - « In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate» (comma 13); -« La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8» (comma 14). 2. Alla luce della documentazione prodotta dalle contribuenti (domanda di definizione agevolata del 31 maggio 2019, proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., munita di ricevuta dell’Agenzia con protocollo n. 0951394, con cui si è rappresento l’importo dovuto, pari, a 28.584,00 € e si è offerta la prova del relativo pagamento), va riconosciuta la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 6, commi 1, 6, 10 e 13 d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136 per la definizione agevolata delle controversie relativa ai suindicati avvisi di liquidazione, tenuto conto che: a. le cause erano da ritenersi sospese fino al 31 dicembre 2020, in ragione della suindicata istanza di definizione agevolata; b. la predetta istanza non è stata respinta entro il 31 luglio 2020; c. le parti non hanno presentato l’istanza di trattazione della causa entro il 31 dicembre 2020 (tali non potendo essere considerate quelle presentate dalle controricorrenti per far dichiarare cessata la materia del contendere) e le contribuenti hanno chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio. 3. Non resta, dunque, che dichiarare l’estinzione dei procedimenti per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia, considerando, quanto alla posizione di UBI Banca, la specifica previsione di cui all’art. 6, comma 14, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, appena aggiungendo sul punto che le controversie in esame non possono considerarsi autonome a mente del citato comma 8, in quanto gli atti impugnati si distinguono, per esigenze di natura amministrativa, solo per l’ultima cifra degli stessi («1» e « 2 »), assumendo per il resto un contenuto eguale, avendo riguardato la tassazione (registro) del medesimo atto di vendita, mentre l’unica pretesa fiscale è stata rivolta ad entrambi i contraenti, in applicazione del vincolo di solidarietà previsto dall’art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 4. In ragione della dichiarazione di estinzione del procedimento per sopravvenienza della definizione agevolata, le spese dei giudizi restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. citato (cfr., tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733). P . Q . M . la Corte dichiara l’estinzione dei procedimenti per cessazione della